La sentenza della CTR non vincola il giudice penale

La sentenza della Corte di Cassazione n. 4456, depositata ieri, 9 febbraio, costituisce un utile spunto per tornare a soffermare l’attenzione sul rapporto tra giudicato tributario e giudicato penale.

Un contribuente veniva condannato per il reato di cui all’articolo 10-ter D.Lgs. 74/2000, in forza del quale è punito con la reclusione da sei mesi a due anni chiunque non versa, entro il termine per il versamento dell’acconto relativo al periodo d’imposta successivo, l’imposta sul valore aggiunto dovuta in base alla dichiarazione annuale, per un ammontare superiore a euro 250.000 per ciascun periodo d’imposta.

Proponeva pertanto ricorso per cassazione, ritenendo non adeguatamente considerata dalla Corte di appello la circostanza che la CTR avesse riconosciuto la fondatezza della compensazione con i precedenti crediti vantati; la suddetta compensazione, infatti, portava il debito residuo Iva al di sotto delle previste soglie di punibilità.

La Corte di Cassazione, però, ha ritenuto la doglianza non condivisibile.

Innanzitutto, la sentenza della CTR non risultava passata in giudicato, ragion per cui la stessa non possedeva la caratteristica della definitività, nemmeno sul piano tributario.

Ancor più rilevante risulta però essere, ad avviso della Corte di Cassazione, la considerazione che le sentenze tributarie, così come quelle emesse dal giudice amministrativo, non vincolano quello penale, in quanto l’articolo 238-bis c.p.p., pur consentendone l’acquisizione in dibattimento, precisa che le stesse valgono quali meri elementi probatori posti a sostegno della tesi di chi le abbia addotte, ma non hanno una particolare valenza probatoria, essendo invece la loro valutazione sottoposta al principio del libero convincimento del giudice.

Il giudice, nell’ambito del procedimento penale, può pertanto discostarsi dalle conclusioni raggiunte all’esito del processo tributario, ferma restando la necessità di motivare congruamente le proprie decisioni in termini conformi al diritto.

Nel caso in esame, pertanto, è stato ritenuto legittimo l’operato del giudice penale, che, pur prendendo atto dell’esistenza del credito, aveva escluso la compensazione, in quanto tali crediti erano stati già ceduti ad un soggetto terzo: per tali motivi era stata quindi ritenuta superata la soglia di punibilità penale.

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