Le prime pronunce delle Corti di Giustizia Tributaria delineano i criteri di utilizzo dei bassi punteggi ISA negli accertamenti analitico-induttivi. La rilevanza probatoria degli ISA varia a seconda che costituiscano unico elemento o siano affiancati da ulteriori presunzioni.Assume rilievo decisivo la capacità del contribuente di fornire giustificazioni puntuali e documentate a supporto della propria posizione.
Dalle Corti di Giustizia Tributaria primi punti fermi sulla legittimità dell’utilizzo in accertamento dei bassi punteggi ISA.
L’esame delle diverse sentenze, tutte di primo grado, emesse in questi ultimi mesi con riferimento ad accertamenti analitico-induttivi basati, in tutto o in parte, sull’inaffidabilità fiscale del contribuente evidenziata da punteggi insufficienti consente, infatti, di tracciare un primo quadro d’insieme.
Quando l’ufficio utilizza esclusivamente i responsi degli indicatori sintetici di affidabilità fiscale a supporto dell’accertamento, le possibilità di vittoria in giudizio per il contribuente sono decisamente elevate.
Al contrario, quando il responso negativo degli ISA è solo lo spunto per il superamento delle scritture contabili, perché l’ufficio si avvale di altri elementi presuntivi, allora il giudizio a favore del Fisco è praticamente scontato.
C’è anche un’ulteriore riflessione che emerge dalla lettura di queste prime sentenze tributarie in tema di bassi punteggi ISA: le argomentazioni che il contribuente può produrre a sua difesa devono essere precise e circostanziate. Solo se vi sono elementi oggettivi e documentabili che possono giustificare un basso punteggio ISA, il contribuente può sperare di averla vinta in giudizio. Considerazioni di ordine generale e non documentabili trovano, invece, poco spazio nel convincimento del giudice tributario.
Fatte queste prime e necessarie premesse, esaminiamo queste prime decisioni delle Corti tributarie di primo grado distinguendo proprio dagli esiti favorevoli al contribuente da quelli sfavorevoli.
Bassi punteggi ISA: quando vince il contribuente
Quando l’accertamento induttivo poggia, quasi esclusivamente, sul basso punteggio ISA conseguito in una sola annualità, la possibilità di vittoria per il contribuente in giudizio è più elevata.
È il caso deciso dalla Corte di Giustizia Tributaria di I grado di Padova con la sentenza n. 425/2025 del 18 settembre 2025 nella cui parte motiva si legge: «… per l’anno in contestazione, il ricorrente delinea e documenta un quadro della situazione sia dell’azienda accertata, sia proprio personale, tale da giustificare ampiamente i ridotti ricavi e la bassa marginalità (ancorché comunque positiva), tali da collocare la sua attività di officina meccanica al di sotto degli ISA per la specifica categoria. Il ricorrente documenta per l’anno 2021 uno stato di salute precario, di essere pensionato dal …, di non essere da tempo in condizioni di lavorare (se non per la parte amministrativa-contabile e dei rapporti con la clientela,) di essere stato a lungo assente dal lavoro avendo contratto il Covid in forma grave; documenta altresì la particolarità dell’azienda, collocata in periferia, senza convenzioni con le case automobilistiche, con una clientela di profilo medio-basso, con la necessità di praticare sconti elevati (in particolare forfettizzando al ribasso le ore lavorate) per poter stare su un mercato alquanto concorrenziale».
Come si può notare, l’elemento decisivo, sul quale poggia in buona sostanza l’intera motivazione, è il fatto che il contribuente non solo ha indicato le situazioni oggettive e soggettive che gli hanno impedito di raggiungere un punteggio ISA di affidabilità nell’anno in contestazione (il 2021), ma è stato soprattutto in grado di documentarle durante il contraddittorio con l’ufficio, a seguito della ricezione dello schema d’atto.
Di tenore totalmente opposto, invece, le argomentazioni dell’ufficio. Come si legge nella stessa sentenza, infatti, l’Agenzia delle Entrate, a fronte delle prove oggettive e documentali del contribuente «… oppone giustificazioni piuttosto generiche, senza entrare nel merito specifico delle eccezioni e difese del ricorrente, ben argomentate e documentate. L’Ufficio, quindi non prova nel presente giudizio le violazioni contestate con l’atto impugnato, in modo circostanziato e puntuale, né le ragioni oggettive su cui si fonda la pretesa impositiva, così come previsto dall’art. 7, comma 5-bis, del D.Lgs. 546/1992».
Decisione simile anche quella emessa, sempre dalla CGT I grado di Padova con la sentenza n. 491/2025 del 7 novembre 2025.
Bassi punteggi ISA: quando perde il contribuente
Se i bassi punteggi ISA o le altre anomalie rilevate dal software di calcolo vengono affiancate con altre presunzioni, il rischio della soccombenza in giudizio si fa molto più alto per il contribuente.
Sono diverse le sentenze delle corti di merito che, di fronte a uno scenario presuntivo di tale tipo, hanno legittimato l’operato degli uffici.
In linea generale, ai bassi punteggi ISA si affianca, quasi di default, una gestione antieconomica dell’attività d’impresa o di lavoro autonomo.
Redditi bassi o addirittura esercizi chiusi in perdita fiscale aprono la strada all’accertamento induttivo, rendendo estremamente difficile per il contribuente difendersi in giudizio.
Spesso, la presenza di indicatori di anomalia all’interno della media aritmetica che stabilisce il punteggio ISA contiene ulteriori elementi indiziari sui quali l’ufficio poggia l’accertamento. Esempi di questo tipo sono costituiti dagli indicatori di anomalia relativi al ciclo delle rimanenze di magazzino o alle percentuali di ricarico applicate dall’impresa.
In alcuni casi, i giudici di primo grado hanno ritenuto corretto l’operato dell’ufficio che, preso atto degli errori commessi dal contribuente nella compilazione del modello ISA, ha ricalcolato l’indice di affidabilità individuando nei maggiori ricavi/compensi, richiesti dal software per il superamento delle criticità emerse, la base per rettificare i redditi d’impresa o di lavoro autonomo (CGT I grado di Livorno, Sez. 1, sentenza n. 314/2025 del 27 novembre 2025).
Altre situazioni in cui il basso punteggio ISA, sommato ad altre incongruenze, hanno fatto pendere il giudizio a favore del Fisco, sono contenute nelle seguenti sentenze: CGT I grado Rovigo n. 173/2025; CGT I grado Rovigo n. 189/2025; CGT I grado Savona n. 316/2025; CGT I grado Treviso n. 357/2025; e, in ultimo, CGT I grado Padova n. 625/2025.
Questo tema sarà approfondito durante il Forum Web Fisco del 25 marzo.
