Sempre più spesso l’Agenzia delle Entrate utilizza il patrimonio informativo costituito dai responsi del software ILTUOISA, per supportare o confermare ulteriori indizi di evasione in chiave accertativa.
La testimonianza di tali attività è costituita da un proliferare continuo di sentenze di CGT di primo grado nelle quali, fra le altre argomentazioni e prove fornite dagli uffici, spiccano i bassi punteggi ISA conseguiti dal contribuente e/o altri indicatori di anomalia presenti nei responsi del software di calcolo.
Questo flusso di decisioni delle CGT di primo grado è iniziato il mese di agosto 2025 e si è alimentato, in maniera costante e crescente, nei mesi successivi.
Segno evidente che gli uffici hanno iniziato a utilizzare i responsi ISA sia per selezionare i contribuenti da sottoporre a controllo sia, in una fase immediatamente successiva, per supportare altri elementi indiziari emersi nel corso di controlli e verifiche fiscali.
Dall’esame di queste prime decisioni delle CGT di primo grado emergono, con una certa chiarezza, i tratti che caratterizzano questa nuova frontiera dell’accertamento tributario che utilizza gli ISA.
Si tratta, quasi sempre, di accertamenti analitico induttivi emessi ex art. 39, comma 1, lett. d), D.P.R. n. 600/1973, e/o della speculare disposizione contenuta nel D.P.R. n. 633/1972, nei confronti di titolari di redditi d’impresa e di lavoro autonomo.
Il basso punteggio ISA conseguito dal contribuente non costituisce, salvo alcuni casi sporadici, l’unico elemento che supporta l’accertamento dell’ufficio. In generale vi sono anche altre anomalie di tipo contabile (es. mancata o non corretta indicazione delle rimanenze finali) o di natura gestionale (es. basse percentuali di ricarico applicate dall’impresa).
Il basso punteggio ISA è spesso riferito a una serie di annualità al quale si associa, praticamente di default, anche una reiterata gestione antieconomica dell’attività d’impresa o di lavoro autonomo.
In altre situazioni, gli uffici hanno utilizzato gli indici di anomalia presenti nel calcolo del punteggio ISA come vero e proprio grimaldello in sede di controllo.
L’indice di anomalia, soprattutto quando entra in gioco e assume il punteggio di 1, è di per sé segnaletico di gravi anomalie nella gestione complessiva dell’attività o di uno specifico comparto (esempio: ammortamenti, giacenze di magazzino, impiego del personale, etc.), aprendo così il varco ai funzionari delle entrate per approfondire e disvelare, anche documentalmente, le anomalie stesse.
Caratteristica di queste nuove tipologie di accertamenti basate, in tutto o in parte, sulle anomalie ISA, è il fatto che, una volta terminate le operazioni di controllo gli uffici, sulla base della nuova procedura prevista nello statuto del contribuente, hanno attivato il contraddittorio preventivo con il contribuente tramite il c.d. “schema d’atto”.
Gli esiti di questo specifico contraddittorio si sono rivelati, molto spesso, decisivi.
Quando il contribuente è infatti riuscito, attraverso prove oggettive e documentali, a giustificare le anomalie o i bassi punteggi ISA, l’esito del successivo contenzioso presso la CGT di 1° grado competente è risultato allo stesso favorevole.
Al contrario, quando nel contraddittorio non sono emersi nuovi elementi a favore del contribuente in grado di inficiare le presunzioni e le conseguenti rettifiche contenute nell’accertamento poi emesso dall’ufficio, la decisione dei giudici del primo grado tributario ha legittimato l’operato dell’amministrazione finanziaria.
Alla luce di quanto sopra sorgono alcune importanti considerazioni.
In primo luogo, è necessario riflettere sulla gestione dei punteggi ISA nel momento di compilazione della dichiarazione dei redditi. Le ultime vicende in ambito accertativo suggeriscono, infatti, di evitare di trovarsi in condizioni di bassi punteggi ISA, soprattutto se reiterati nel tempo, o in presenza di indicatori di anomalia che testimoniano la presenza di gravi carenze gestionali o strutturali dell’attività.
In secondo luogo, occorre riflettere sulla possibilità di anticipare il contraddittorio già nella fase dichiarativa attraverso il campo note aggiuntive del modello ISA. Tale spazio può essere, infatti, utilizzato quale finestra di dialogo anticipato fra il contribuente e l’Agenzia delle Entrate nel quale segnalare elementi oggettivi o particolari situazioni di svolgimento della sua attività di impresa o di lavoro autonomo che non gli hanno consentito di raggiungere un buon punteggio ISA o che hanno fatto emergere uno o più indicatori di anomalia.
Ciò che non deve mai essere dimenticato, né sottovalutato, è che gli indicatori sintetici di affidabilità fiscale hanno sostituito i vecchi studi di settore con l’obiettivo di favorire l’emersione spontanea delle basi imponibili senza però alcuna possibilità di creare un automatismo di tipo accertativo.
L’esame comparato di queste prime pronunce della magistratura tributaria sull’utilizzo dei bassi punteggi ISA in accertamento, indicano un chiaro e preciso orientamento giurisprudenziale in via di formazione: le anomalie o i bassi punteggi ISA sono elementi indiziari in grado di avvalorare e rafforzare altri elementi e circostanze raccolte dall’ufficio di accertatore.
Tali elementi, quale logica conseguenza, non possono, invece, da soli, supportare un avviso di accertamento.
Questo tema sarà approfondito durante il Forum Web Fisco del 25 marzo.
