La nuova consultazione semplificata nello Statuto del contribuente

Il D.Lgs. 219/2023 (pubblicato in G.U. n. 2 del 3.1.2024), attuativo degli articoli 4 e 17, L. 111/2023 (Legge delega per la riforma fiscale), contiene le modifiche allo Statuto del contribuente di cui alla L. 212/2000. Per quel che interessa in questa sede, sono inseriti nello Statuto del contribuente i seguenti articoli:

  • 10-sexies, L. 212/2000, in cui sono elencati i documenti di prassi emanati dall’Amministrazione finanziaria (circolari interpretative e applicative, consulenza giuridica, interpello e consultazione semplificata);
  • 10-septies, L. 212/2000, dedicato alle circolari;
  • 10-octies, L. 212/2000, dedicato alla consulenza giuridica;
  • 10-nonies, L. 212/2000, dedicato alla nuova consultazione semplificata.

Viene altresì riscritto l’articolo 11, L. 212/2000, con riferimento all’istituto dell’interpello, la cui presentazione è subordinata al versamento di un contributo, la cui misura e modalità di versamento dovranno essere individuate con apposito decreto del MEF in funzione:

  • della tipologia di contribuente;
  • del volume d’affari o dei ricavi del contribuente;
  • della particolare rilevanza e complessità della questione oggetto di istanza.

Con riguardo alle possibilità da parte del contribuente di conoscere il pensiero dell’Amministrazione Finanziaria relativamente a casi concreti e personali, il sistema che esce dalla riforma prevede due situazioni:

  • il nuovo istituto della consultazione semplificata, riservato alle persone fisiche ed alle imprese minori;
  • l’interpello, già presente in passato, ma oggetto di modifiche, per tutti gli altri e, quale ulteriore opportunità per i soggetti interessati dalla consultazione semplificata, qualora quest’ultima non abbia reso possibile soddisfare la richiesta del contribuente.

Più nel dettaglio, il nuovo istituto della consultazione semplificata è riservato alle persone fisiche, anche non residenti, ed a tutte le società Irpef di cui all’articolo 5, Tuir (società semplici, società in nome collettivo, società in accomandita semplice, e società equiparate) che applicano il regime di contabilità semplificata. Sono escluse, quindi, le imprese individuali (persone fisiche) e le società di persone che adottano, per obbligo o per opzione, il regime di contabilità ordinaria, così come da un’interpretazione letterale dovrebbero essere esclusi gli esercenti arti e professioni (individuali o associati), in quanto non rientranti nell’ambito applicativo dell’articolo 18, D.P.R. 600/1973 (che individua gli obblighi contabili delle sole imprese in regime semplificato).

Il servizio di consultazione semplificata, di cui al nuovo articolo 10-nonies, L. 212/2000 (Statuto del contribuente), è fruibile gratuitamente dai predetti soggetti avvalendosi dei servizi telematici dell’Amministrazione finanziaria, anche tramite intermediari specificamente delegati, e deve riguardare casi concreti. Dal punto di vista pratico, il contribuente accede ad un’apposita banca dati che contiene, nel rispetto della normativa sulla privacy, tutti i documenti di prassi dell’Amministrazione stessa (circolari, risposte di consulenza giuridica e interpelli) nonché le risoluzioni e ogni altro atto interpretativo. Secondo quanto stabilito dal comma 3, dell’articolo 10-nonies, L. 212/2000, la consultazione della banca dati dovrebbe consentire al contribuente di individuare la soluzione al proprio quesito interpretativo o applicativo. Qualora dalla consultazione il contribuente non riesca ad individuare la soluzione al proprio quesito, è prevista la possibilità di presentare istanza di interpello.

 È stabilito, infine, che si applichi l’articolo 10, comma 2, L. 212/2000, secondo cui “non sono irrogate sanzioni né richiesti interessi moratori al contribuente, qualora egli si sia conformato a indicazioni contenute in atti dell’amministrazione finanziaria, ancorché successivamente modificate dall’amministrazione medesima, o qualora il suo comportamento risulti posto in essere a seguito di fatti direttamente conseguenti a ritardi, omissioni od errori dell’amministrazione stessa”.

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