Nel corso del più recente incontro con la stampa specializzata, l’Agenzia delle Entrate ha avuto occasione di puntualizzare un delicatissimo snodo normativo in materia di contestazioni riguardanti i crediti d’imposta da bonus edilizi: un tema di estremo rilievo che, vi è il sospetto, non tutti gli operatori – e forse neppure tutti gli uffici finanziari all’opera sull’argomento – avevano finora correttamente inquadrato.
Nel rispondere al quesito, se, nel contesto di un giudizio avente a oggetto l’impugnazione di un atto di recupero crediti, sia possibile, in caso di definizione della controversia a mezzo di conciliazione giudiziale, avvalersi del meccanismo di rateazione ai fini del pagamento del quantum dovuto, l’Amministrazione finanziaria ha fornito parere negativo.
Tale parere trova oggettiva giustificazione nel disposto del comma 4 dell’art. 48-ter, D.Lgs. n. 546/1992, che disciplina le modalità di definizione e di pagamento delle somme dovute a seguito delle 3 tipologie di conciliazione giudiziale ammesse nel rito tributario (quella “fuori udienza”, di usuale applicazione, disciplinata ai sensi del precedente art. 48; quella “in udienza”, ben più rara, di cui all’art. 49; e quella rarissima “proposta dalla corte di giustizia” ex art. 48-bis.1). Secondo il predetto comma 4 dell’art. 48-ter, per il versamento rateale delle somme dovute da conciliazione si applicano le stesse disposizioni previste per il procedimento di accertamento con adesione di cui all’art. 8, D.Lgs. n. 218/1997, ma solo se compatibili.
Ora, il menzionato art. 8, D.Lgs. n. 218/1997, nel disciplinare la regola generale per cui le somme dovute all’esito delle definizioni in adesione possono essere versate anche ratealmente, in un massimo di 16 oppure 8 rate trimestrali di pari importo, a seconda che il dovuto ecceda o meno il valore soglia di 50.000 euro (e sempreché la prima rata sia correttamente versata nei 20 giorni dalla sottoscrizione dell’atto di adesione, cristallizzandosi in questo modo l’adesione stessa), al suo comma 2-bis prevede anche una regola speciale e restrittiva (come introdotta dall’art. 1, comma 1, lett. g), D.Lgs. n. 13/2024, di riforma dell’accertamento): quella per cui, laddove il procedimento di adesione abbia a oggetto un atto di recupero crediti, non è più possibile avvalersi del meccanismo del pagamento rateale (così come della compensazione ex art. 17, D.Lgs. n. 241/1997).
Verificato che pure tale disciplina restrittiva trova applicazione, ai sensi dell’art. 41 del D.Lgs. di Riforma n. 13/2024, agli atti emessi dalla data del 30 aprile 2024, ne viene che qualunque richiamo a tassazione oggi effettuato, a mezzo di atti di recupero ex art. 38-bis, D.Lgs. n. 600/1973, di crediti d’imposta derivanti da bonus edilizi originatisi negli anni precedenti alla Riforma stessa (vedasi, segnatamente, dal 2020, anno di varo del superbonus, in poi), dei quali l’ufficio finanziario contesti indifferentemente l’inesistenza o la non spettanza – ai sensi dell’art. 1, comma 1, rispettivamente lett. g-quater) e g-quinquies) del D.Lgs. n. 47/2000 – non potrà mai condurre, all’esito positivo dei più tipici meccanismi di deflazione del contentenzioso, quali sono l’adesione e la conciliazione, alla facoltà di rateizzare il pagamento finalmente concordato.
Tale “stretta”, appositamente congegnata dall’ordinamento per contrastare al massimo grado il pericoloso dilagare dei crediti viziati e segnatamente di quelli inesistenti, ossia privi dei requisiti soggettivi e/o oggettivi previsti dalla relativa disciplina di riferimento, con particolarmente dei crediti generati in frode – al punto che lo stesso art. 38-bis, D.Lgs. n. 600/1973, disciplinante l’atto di recupero crediti nella sua versione post-Riforma, prevede ferreamente al suo comma 1, lett. d), che il pagamento delle somme dovute in forza di tale atto debba essere effettuato per intero entro il termine per ricorrere (senza potersi avvalere della compensazione), a pena di iscrizione a ruolo straordinario dell’intero (imposta, sanzioni e interessi) ai sensi dell’art. 15-bis, D.Lgs. n. 602/1973, anche se l’atto non è definitivo (senza contare che, in tutto questo, sfugge il senso di cotanta muscolare reazione anche nei confronti dei crediti non spettanti, che di quelli inesistenti” non sono versione mitior, bensì tutt’altra cosa) – ebbene tale “stretta” rischia di soffocare, in luogo dei veri registi e autori delle operazioni fraudolente, i malcapitati contribuenti che in verità, di tali frodi, sono solo le vittime: ossia gli ignari condomini che hanno sostenuto pro quota le spese agevolabili, convertendo in crediti fiscali le proprie detrazioni di cui, facilmente non potevano neppure godere per incapienza. Invero, se l’art. 121, commi 5 e 6, D.Lgs. n. 34/2020, impone agli uffici di recuperare i crediti d’imposta viziati in capo ai contribuenti che hanno sostenuto le spese edilizie agevolabili, saranno tali contribuenti che dovranno trattare con gli uffici soluzioni di definizione delle maggiori pretese fatte valere nei loro confronti, in punto imposte e sanzioni: sanzioni che, nel caso dei crediti inesistenti, saranno irrogabili anche nella misura del 100% (ai sensi dell’art. 13, comma 5, D.Lgs. n. 471/1997, nella versione applicabile alle violazioni poste in essere ante 1° settembre 2024).
Vi è da chiedersi quale logica di coerenza abbia governato una simile Riforma, che prevede da un lato di aprire il procedimento di adesione all’atto di recupero crediti (art. 1, D.Lgs. n. 218/1997), e dall’altro di precludere al contribuente la possibilità di pagare ratealmente l’importo definito sia in sede di adesione che di conciliazione, privandolo così di uno dei principali incentivi a chiudere la vertenza in sede deflattiva.
Non è difficile immaginare che tale incomprensibile stortura del sistema spingerà molti privati, caricati di oneri fiscali d’importo straordinario tra imposte, interessi e sanzioni, come derivanti da crediti inesistenti oggetto di recupero, a coltivare disperati contenziosi, qualora nell’impossibilità di versare in unica soluzione gli importi eventualmente definibili. E se è pur vero che in conciliazione non il pagamento, ma la semplice sottoscrizione dell’accordo conciliativo (o la redazione del verbale ex artt. 48-bis e 48-bis.1) consentirà di perfezionare la conciliazione stessa e di ridurre il carico, resta sempre fermo che il mancato pagamento del quantum residuo per l’intero ne comporterà l’iscrizione a ruolo, con il computo delle correlate sanzioni ex art. 13, D.Lgs. 471/1997, aumentate della metà ai sensi dell’art. 48-ter, comma 3, D.Lgs. 546/1992.
