Credito d’imposta per la quotazione delle Pmi

L’articolo 1, commi da 89 a 92, Legge di Bilancio 2018 (L. 205/2017) ha istituito un credito d’imposta per le piccole e medie imprese che, successivamente alla data di entrata in vigore della suddetta legge (1.1.2018), hanno iniziato una procedura di ammissione alla quotazione in un mercato regolamentato o in sistemi multilaterali di negoziazione di uno Stato membro dell’Unione europea o dello Spazio economico europeo.

Il decreto attuativo interministeriale MISE-MEF del 23.04.2018, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 139 del 18.06.2018, ha definito le modalità e i criteri di riconoscimento del suddetto credito d’imposta.

Per quanto riguarda i soggetti beneficiari dell’agevolazione, deve trattarsi di piccole e medie imprese, definite dalla Raccomandazione 2003/361/CE della Commissione del 6.05.2003, rispondenti ai seguenti parametri dimensionali:

Micro impresa

Piccola impresa

Media impresa

Dipendenti (ULA)

meno di 10

meno di 50

meno di 250

Fatturato

non superiore a 2 milioni di euro

non superiore a 10 milioni di euro

non superiore a 50 milioni di euro

Totale di bilancio

oppure


non superiore a 2 milioni di euro

oppure


non superiore a 10 milioni di euro

oppure


non superiore a 43 milioni di euro

e che devono inoltre:

  • essere costituite e regolarmente iscritte al registro delle imprese alla data di presentazione della relativa istanza;
  • operare nei settori economici rientranti nell’ambito di applicazione del regolamento di esenzione, ovvero il Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17.06.2017, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno;
  • sostenere, a decorrere dal 1° gennaio 2018, costi di consulenza allo scopo di ottenere, entro il 31 dicembre 2020, l’ammissione alla quotazione in un mercato regolamentato o in sistemi multilaterali di negoziazione di uno Stato membro dell’Unione europea o dello Spazio economico europeo;
  • presentare la domanda di ammissione alla quotazione successivamente al 1° gennaio 2018;
  • ottenere l’ammissione alla quotazione con delibera adottata dal gestore del mercato entro la data del 31 dicembre 2020;
  • non rientrare tra le imprese che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in un conto bloccato, gli aiuti individuati quali illegali e incompatibili dalla Commissione europea;
  • essere in regola con la restituzione di somme dovute in relazione a provvedimenti di revoca di agevolazioni concesse dal Ministero;
  • non trovarsi in condizioni tali da risultare impresa in difficoltà così come individuata nel regolamento di esenzione.

Il credito d’imposta può essere riconosciuto, dietro presentazione di specifica istanza (Allegato A Decreto) fino a un importo massimo di 500.000 euro, nella misura massima del 50% dei costi complessivamente sostenuti, dal 1.1.2018 al 31.12.2020, e attestati dal presidente del collegio sindacale della società istante, oppure da un revisore legale iscritto nel registro dei revisori legali, in relazione alle seguenti attività di consulenza:

  • attività sostenute in vista dell’inizio del processo di quotazione e ad esso finalizzate, quali, tra gli altri, l’implementazione e l’adeguamento del sistema di controllo di gestione, l’assistenza dell’impresa nella redazione del piano industriale, il supporto all’impresa in tutte le fasi del percorso funzionale alla quotazione nel mercato di riferimento;
  • attività fornite durante la fase di ammissione alla quotazione e finalizzate ad attestare l’idoneità della società all’ammissione medesima e alla successiva permanenza sul mercato;
  • attività necessarie per collocare presso gli investitori le azioni oggetto di quotazione;
  • attività finalizzate a supportare la società emittente nella revisione delle informazioni finanziarie storiche o prospettiche e nella conseguente preparazione di un report, ivi incluse quelle relative allo svolgimento della due diligence finanziaria;
  • attività di assistenza della società emittente nella redazione del documento di ammissione e del prospetto o dei documenti utilizzati per il collocamento presso investitori qualificati o per la produzione di ricerche così come definite nell’articolo 3, comma 1, numeri 34 e 35, Regolamento (UE) 596/2014;
  • attività riguardanti le questioni legali, fiscali e contrattualistiche strettamente inerenti alla procedura di quotazione quali, tra gli altri, le attività relative alla definizione dell’offerta, la disamina del prospetto informativo o documento di ammissione o dei documenti utilizzati per il collocamento presso investitori qualificati, la due diligence legale o fiscale e gli aspetti legati al governo dell’impresa;
  • attività di comunicazione necessarie a offrire la massima visibilità della società, a divulgare l’investment case, tramite interviste, comunicati stampa, eventi e presentazioni alla comunità finanziaria.

Il credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione con modello F24 telematico, a partire dal decimo giorno lavorativo del mese successivo alla data di concessione del bonus, e inoltre non concorre alla formazione della base imponibile Ires ed Irap.

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