Il credito d’imposta per l’acquisto di prodotti da riciclo e riuso

Nell’ambito delle numerose misure di natura tributaria contenute nel D.L. 34/2019 (c.d. “Decreto crescita”), l’articolo 26-ter, inserito nel corso dell’iter parlamentare di conversione in legge, prevede specifiche agevolazioni fiscali in relazione all’acquisto di prodotti da riciclo e riuso.

La norma, in sostanza, riproduce il contenuto dell’articolo 26 del Disegno di legge contenente “Disposizioni per la semplificazione fiscale, il sostegno delle attività economiche e delle famiglie e il contrasto dell’evasione fiscale”, già approvato dalla Camera dei Deputati (A.C. 1074) e attualmente all’esame del Senato (A.S. 1294).

In particolare, il comma 1 dell’articolo in parola stabilisce che, per il 2020, è riconosciuto un contributo pari al 25% del costo di acquisto di:

  • semilavorati e prodotti finiti derivanti, per almeno il 75% della loro composizione, dal riciclaggio di rifiuti o di rottami;
  • compost di qualità derivante dal trattamento della frazione organica differenziata dei rifiuti.

L’ambito soggettivo di applicazione dell’agevolazione è definito dal comma 2 dell’articolo 26-ter.

Quest’ultimo, infatti, stabilisce che hanno diritto al contributo le imprese e i titolari di reddito di lavoro autonomo che acquistano i beni agevolati.

A tali tipologie di contribuenti, peraltro, il contributo viene riconosciuto sotto forma di credito d’imposta fino a un importo massimo annuale di 10.000 euro per ciascun beneficiario, nel limite complessivo di 10 milioni di euro per il 2020.

Per avere diritto al tax credit, è necessario che i beni acquistati siano effettivamente impiegati nell’esercizio dell’attività economica o professionale. In tal modo, il legislatore intende fissare uno stretto collegamento funzionale tra l’acquisto dei beni agevolati, l’esercizio dell’attività e la fruizione del credito d’imposta.

L’agevolazione in esame, tuttavia, non è cumulabile con il credito d’imposta del 36% previsto dall’ultima legge di bilancio e riconosciuto, per gli anni 2019 e il 2020, a tutte le imprese che acquistano prodotti realizzati con materiali provenienti dalla raccolta differenziata degli imballaggi in plastica ovvero che acquistano imballaggi biodegradabili e compostabili secondo la normativa UNI EN 13432:2002 o derivati dalla raccolta differenziata della carta e dell’alluminio.

Si ricorda che tale credito d’imposta è riconosciuto fino a un importo massimo annuale di 20.000 euro per ciascun beneficiario, nel limite massimo complessivo di un milione di euro annui per gli anni 2020 e 2021. (cfr. articolo 1, commi da 73 a 77, L. 145/2018).

La disposizione in esame, però, considera anche la diversa ipotesi in cui semilavorati e prodotti finiti (derivanti, per almeno il 75% della loro composizione, dal riciclaggio di rifiuti o di rottami) ovvero compost di qualità (derivante dal trattamento della frazione organica differenziata dei rifiuti) non siano destinati all’esercizio dell’attività economica e professionale.

In tal caso, gli acquirenti hanno comunque diritto al contributo, ma fino a un importo massimo annuale di 5.000 euro (anziché 10.000) per ciascun beneficiario, nel limite complessivo di 10 milioni di euro per il 2020. In tal caso, il contributo è anticipato dal venditore dei beni come sconto sul prezzo di vendita ed è a questi rimborsato sotto forma di credito d’imposta di pari importo (comma 3).

Il successivo comma 4 fissa le regole comuni di utilizzabilità dei crediti d’imposta sopra descritti, prevedendo che essi:

  • devono essere indicati nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta in cui sono riconosciuti;
  • non concorrono alla formazione del reddito e della base imponibile dell’imposta regionale sulle attività produttiva (Irap) e non rilevano ai fini del rapporto previsto dalla disciplina Ires per la deducibilità degli interessi passivi o di altri componenti negativi di reddito (cfr. articoli 61 e 109, comma 5, Tuir);
  • sono utilizzabili esclusivamente in compensazione mediante il modello F24 (da presentare attraverso i servizi telematici dell’Agenzia delle entrate, pena il rifiuto dell’operazione di versamento), a partire dal 1° gennaio del periodo d’imposta successivo a quello di riconoscimento del bonus, senza l’applicazione del limite annuale di utilizzabilità (250.000 euro) previsto per i tax credit da indicare nel quadro RU della dichiarazione dei redditi (cfr. articolo 1, comma 53, L. 244/2007).

Infine, il comma 5 dell’articolo 26-ter attribuisce il compito di definire le necessarie disposizioni attuative a un successivo decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e con il Ministro dello sviluppo economico, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del Decreto crescita.

In particolare, l’emandando decreto deve definire:

  • i requisiti tecnici e le certificazioni idonee ad attestare la natura e le tipologie di materie e prodotti oggetto di agevolazione;
  • i criteri e le modalità di applicazione e fruizione dei crediti d’imposta, anche allo scopo di assicurare il rispetto dei limiti di spesa espressamente fissati dal legislatore.

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