Modello Iva TR: la gestione del credito Iva del primo trimestre 2021

Entro il prossimo 30 aprile, i contribuenti che intendono chiedere il rimborso o utilizzare in compensazione tramite il modello F24 il credito Iva relativo al primo trimestre 2021, purché superiore a 2.582,28 euro e in possesso di uno dei requisiti di cui all’articolo 30, comma 2, D.P.R. 633/1972, devono presentare in via telematica il modello Iva TR, recentemente aggiornato (22 marzo 2021) per tener conto della nuova percentuale di compensazione del 6,4% di cui al D.M. 05.02.2021.

Il modello nella versione aggiornata, da utilizzarsi a decorrere dal 1° aprile 2021, si compone:

  • del Frontespizio, in cui oltre ad indicare i dati anagrafici del contribuente e dell’eventuale legale rappresentante, va indicato il periodo di riferimento della richiesta di rimborso o utilizzo in compensazione. Nel caso del credito del primo trimestre 2021, il rigo andrà pertanto così compilato:

  • del Quadro TA, nel quale indicare le operazioni attive annotate o da annotare nel registro delle fatture emesse (articolo 23) ovvero in quello dei corrispettivi (articolo 24) per il trimestre cui si riferisce il modello;
  • del Quadro TB, nel quale indicare gli acquisti e le importazioni imponibili annotati nel registro degli acquisti (articolo 25) per il trimestre cui si riferisce il modello;
  • del Quadro TC, al fine della determinazione dell’imposta a credito per il periodo di riferimento;
  • del Quadro TD, costituito da tre sezioni:

1. la prima per l’indicazione dei presupposti richiesti dall’articolo 30, comma 2, ovvero:

– Rigo TD1 – Aliquota media, da utilizzarsi dai contribuenti che effettuano esclusivamente o prevalentemente operazioni attive soggette ad aliquote più basse rispetto a quelle gravanti sugli acquisti e sulle importazioni. In particolare il diritto al rimborso spetta se l’aliquota mediamente applicata sugli acquisti e sulle importazioni supera quella mediamente applicata sulle operazioni attive effettuate, maggiorata del 10%;

–  Rigo TD2 – Operazioni non imponibili, da utilizzarsi dai contribuenti che hanno effettuato operazioni non imponibili di cui agli articoli 8, 8-bis e 9 D.P.R. 633/1972 ed equiparate, nonché le operazioni non imponibili indicate negli articoli 41 e 58 D.L. 331/1993, per un ammontare superiore al 25% dell’ammontare complessivo di tutte le operazioni effettuate nel periodo di riferimento;

–  Rigo TD3 – Acquisto di beni ammortizzabili, riservato ai contribuenti che hanno effettuato nel trimestre acquisti e importazioni di beni ammortizzabili per un ammontare superiore ai 2/3 del totale degli acquisti e delle importazioni imponibili. In tale ipotesi può essere chiesta a rimborso o utilizzata in compensazione unicamente l’imposta afferente gli acquisti di beni ammortizzabili del trimestre;

–  Rigo TD4 – Soggetti non residenti, riservato agli operatori non residenti che si sono identificati direttamente in Italia ai sensi dell’articolo 35-ter ovvero che abbiano formalmente nominato un rappresentante fiscale nello Stato, i quali possono chiedere il rimborso o utilizzare in compensazione il credito Iva del trimestre di riferimento, anche in assenza dei presupposti previsti dalle altre lettere dell’articolo 30;

–  Rigo TD5 – Operazioni non soggette, riservato ai contribuenti che hanno effettuato nei confronti di soggetti passivi non stabiliti nel territorio dello Stato, per un importo superiore al 50% dell’ammontare di tutte le operazioni effettuate, prestazioni di lavorazione relative a beni mobili materiali, prestazioni di trasporto di beni e relative prestazioni di intermediazione, prestazioni di servizi accessorie ai trasporti di beni e relative prestazioni di intermediazione, ovvero prestazioni di servizi di cui all’articolo 19, comma 3, lett. a-bis);

2. la seconda per l’indicazione dell’importo da chiedere a rimborso e/o da utilizzare in compensazione, per l’erogazione prioritaria del rimborso nonché l’esonero dalla prestazione della garanzia;

3. la terza riservata agli enti o società partecipanti alla liquidazione dell’Iva di gruppo;

  • del Quadro TE, dedicato alla fattispecie della liquidazione Iva di gruppo.

Con riferimento al rigo TD7 – Importo da utilizzare in compensazione

va ricordato che:

  • per importi fino a 5.000 euro (riferito al totale dei crediti trimestrali dell’anno), è possibile l’utilizzo immediato in compensazione dopo la presentazione del relativo modello Iva TR;
  • per importi superiori a 5.000 euro (da determinarsi tenendo conto del totale dei crediti trimestrali chiesti in compensazione nell’anno), l’utilizzo in compensazione con modello F24 è possibile solo a decorrere dal decimo giorno successivo alla presentazione del relativo modello Iva TR, che deve essere munito del visto di conformità o della sottoscrizione dell’organo di controllo.

Tuttavia i soggetti Isa che hanno ottenuto un punteggio di affidabilità Isa almeno pari a 8 per il 2019 o 8,5 quale media del biennio 2018-2019, sono esonerati dall’apposizione del visto di conformità sul modello per l’utilizzo in compensazione del credito Iva trimestrale non superiore a 50.000 euro annui.

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