Con la sentenza 4 settembre 2025, causa C-726/23 (Arcomet Towercranes), la Corte di Giustizia UE, confermando le conclusioni dell’Avvocato generale, ha analizzato la rilevanza ai fini IVA degli aggiustamenti da transfer pricing. Il tema è stato affrontato, da ultimo, dall’Avvocato generale presso la Corte europea nelle conclusioni presentate il 15 gennaio 2026 in merito alla causa C-603/24 (Stellantis Portugal).
Oggetto della sentenza Arcomet Towercranes
Il caso analizzato riguarda la Arcomet Towercranes (di seguito “Arcomet Romania”), società rumena che acquista o noleggia gru per rivenderle o noleggiarle ai propri clienti.
La Arcomet Service Belgio (di seguito, “Arcomet Belgio”), società belga, appartenente allo stesso gruppo, si occupa della ricerca dei fornitori e negozia con essi i termini contrattuali, ma è la Arcomet Romania che stipula i contratti di vendita e di noleggio con i fornitori e i clienti.
La questione oggetto del rinvio da parte del giudice rumeno è relativa alla rilevanza ai fini IVA degli importi fatturati dalla Arcomet Belgio alla Arcomet Romania per l’attività commerciale svolta.
In particolare, alla Corte è stato chiesto di stabilire se tali importi, quantificati utilizzando un metodo raccomandato dalle linee guida dell’OCSE (nella specie, il metodo del margine netto della transazione), possano costituire il corrispettivo di una prestazione di servizi a titolo oneroso, ai sensi dell’art. 2, par. 1, lett. c), Direttiva 2006/112/CE.
Nello specifico, la remunerazione della Arcomet Belgio sarebbe stata fatturata applicando il metodo del margine netto della transazione (TNMM), laddove la redditività della Arcomet Romania avesse ecceduto il margine operativo del 2,74%. Viceversa, laddove lo stesso fosse stato inferiore a – 0,71%, la fattura di perequazione sarebbe stata emessa dalla Arcomet Romania al fine di rientrare nell’intervallo di comparabilità, mentre in tutti gli altri casi nessuna perequazione sarebbe stata necessaria.
Si è, posta, pertanto, la questione se le fatture di perequazione costituiscano uno strumento formale per aggiustare il margine di utile operativo della società alla quale sono indirizzate, senza che esista un qualsiasi nesso con una prestazione di servizi. In mancanza di un servizio chiaramente individuabile fornito dalla Arcomet Belgio nei confronti della Arcomet Romania, l’aggiustamento del margine operativo di quest’ultima non rientrerebbe, quindi, nell’ambito di applicazione dell’IVA.
Analisi condotta dalla Corte europea
A livello unionale, il tema è stato affrontato dal Comitato IVA con il Working Paper n. 923/2017 e dal VAT Expert Group (VEG) con il documento VEG n. 71/2018. Le norme in materia di prezzi di trasferimento stabilite ai fini delle imposte dirette sono finalizzate alla valutazione del “valore normale” delle operazioni, cioè del prezzo idoneo a garantire il rispetto del principio di “libera concorrenza”, a differenza delle norme in materia di IVA, che sono fondate sull’esistenza di una operazione a titolo oneroso, in cui il corrispettivo è considerato un valore oggettivo, vale a dire il prezzo effettivamente pagato. Secondo il Comitato IVA, la diversità tra i 2 settori considerati esige una valutazione da effettuare caso per caso. Per il VEG, gli aggiustamenti di transfer pricing devono considerarsi al di fuori dell’ambito di applicazione dell’IVA, salvo che sia individuabile un “nesso diretto” con la fornitura iniziale del bene o servizio.
Nel caso in esame, il metodo del margine netto della transazione, utilizzato per calcolare il prezzo di trasferimento, è impiegato anche per determinare, “a posteriori”, il corrispettivo della prestazione di servizi resa dalla Arcomet Belgio alla Arcomet Romania, senza ulteriori rettifiche.
Tale particolare modalità di determinazione del corrispettivo soddisfa in ogni caso il requisito del “nesso diretto” tra il servizio reso e il controvalore ricevuto, in quanto la Corte europea ha costantemente affermato che è irrilevante l’importo del corrispettivo, in particolare la circostanza che esso sia pari, superiore o inferiore ai costi sostenuti dal soggetto passivo[1].
È vero che, nella fattispecie, l’importo del corrispettivo è di per sé indeterminato. Tuttavia, le modalità di quantificazione sono state stabilite contrattualmente con criteri precisi e, in quanto tali, sono prive di incertezze. Pertanto, il corrispettivo delle prestazioni di servizi rese dalla Arcomet Belgio a favore della Arcomet Romania è perfettamente determinabile sin dalla conclusione del contratto.
In esito alle considerazioni illustrate, l’Avvocato generale, nelle conclusioni presentate il 3 aprile 2025, ha proposto alla Corte di dichiarare che l’art. 2, par. 1, lett. c), Direttiva 2006/112/CE, deve essere interpretato nel senso che la remunerazione per i servizi infragruppo forniti dalla Arcomet Belgio, che assume a proprio carico la responsabilità commerciale, alla Arcomet Romania deve essere considerata come il corrispettivo di una prestazione di servizi effettuata a titolo oneroso e, quindi, rilevante ai fini IVA, anche se è calcolata secondo il metodo del margine netto della transazione raccomandato dalle linee guida dell’OCSE.
Nell’analisi successivamente compiuta dalla Corte, quest’ultima ha anzitutto ricordato che una prestazione di servizi è effettuata a titolo oneroso, ai sensi dell’art. 2, par. 1, lett. c), Direttiva 2006/112/CE e configura pertanto un’operazione imponibile, soltanto quando tra il prestatore e il beneficiario intercorre un rapporto giuridico nel corso del quale vengono scambiate prestazioni reciproche; la remunerazione percepita dal prestatore costituisce l’effettivo controvalore del servizio identificabile fornito al beneficiario. Ciò si verifica quando sussiste un nesso diretto tra il servizio reso e il controvalore ricevuto[2].
Nel caso di specie, in base al contratto stipulato tra le parti, le stesse hanno assunto impegni reciproci, in quanto, da un lato, la Arcomet Belgio si è impegnata a fornire un determinato numero di servizi commerciali e ad assumersi i principali rischi economici connessi all’attività della Arcomet Romania in qualità di società operativa e, dall’altro, la Arcomet Romania si è impegnata a versare alla fine di ogni anno un importo corrispondente alla parte di margine di utile operativo superiore a 2,74% da essa realizzato.
Ne discende che la prima condizione ai fini della configurabilità di una prestazione di servizi a titolo oneroso, relativa all’esistenza tra il prestatore e il beneficiario di un rapporto giuridico nel corso del quale vengono scambiate prestazioni reciproche, appare soddisfatta.
In particolare, i pagamenti effettuati dalla Arcomet Romania costituiscono la remunerazione per le attività svolte dalla Arcomet Belgio. Inoltre, le prestazioni ricevute come corrispettivo di tali pagamenti sono tali da procurare un vantaggio concreto alla Arcomet Romania considerato che, come rilevato dall’Avvocato generale, i servizi forniti dalla Arcomet Belgio, che sono comuni nell’ambito di un rapporto infragruppo, incidono sul margine di utile operativo della Arcomet Romania attraverso la generazione di risparmi o il miglioramento del servizio reso ai clienti finali.
Anche la seconda condizione, relativa al fatto che la remunerazione percepita dal prestatore costituisca il controvalore effettivo del servizio fornito al beneficiario, appare soddisfatta, per cui sussiste il nesso diretto tra il servizio reso e gli importi percepiti.
Sul punto, la Corte ha osservato che tale conclusione non può essere disattesa rilevando che la remunerazione dovuta alla Arcomet Belgio mira semplicemente ad aggiustare, in conformità alle linee guida dell’OCSE, il margine di utile operativo della Arcomet Romania al fine di rispettare il principio di libera concorrenza, senza che vi sia, corrispondentemente, un’attività concreta da fornire a titolo di corrispettivo.
L’esistenza di una prestazione di servizi effettuata a titolo oneroso, ai sensi del citato art. 2, par. 1, lett. c), Direttiva 2006/112/CE, deve essere individuata prendendo in considerazione l’insieme delle circostanze che caratterizzano l’operazione di cui trattasi, in particolare la sua realtà economica e commerciale, la quale costituisce un criterio fondamentale per l’applicazione del sistema comune dell’IVA[3]. In presenza di elementi che depongono a favore dell’esistenza di una prestazione di servizi effettuata a titolo oneroso, il prezzo di trasferimento tra 2 società all’interno dello stesso gruppo è idoneo a costituire il controvalore effettivo del servizio reso anche qualora sia stato fissato in modo da rispettare il principio di libera concorrenza, in conformità al metodo raccomandato dalle linee guida dell’OCSE elaborate ai fini dell’imposizione diretta. Allo stesso modo, sempre secondo la Corte, non incidono sull’esistenza del nesso diretto fra le prestazioni rese e il controvalore ricevuto le modalità di remunerazione previste dal contratto stipulato tra le parti, in forza del quale l’importo dovuto alla Arcomet Belgio corrisponde alla parte di margine di utile operativo realizzato dalla Arcomet Romania superiore a 2,74%.
È vero che il carattere incerto del corrispettivo esclude il nesso diretto[4]. Tuttavia, nel caso in esame, benché l’importo della remunerazione concordata sia variabile, in quanto presuppone l’esistenza di un margine operativo positivo, essa non è né gratuita, né aleatoria, né difficilmente quantificabile o incerta. Come, infatti, osservato dall’Avvocato generale, le modalità di determinazione del corrispettivo sono stabilite in anticipo e secondo criteri precisi, di modo che la remunerazione non è aleatoria.
Indicazioni dell’Amministrazione finanziaria sulla rilevanza IVA degli aggiustamenti di transfer pricing
Si tratta di una posizione coerente con le indicazioni rese dall’Agenzia delle Entrate, per la quale – affinché gli aggiustamenti di transfer pricing incidano sulla determinazione della base imponibile dell’IVA, aumentando o diminuendo il corrispettivo di vendita del bene o del servizio, ex art. 26, D.P.R. n. 633/1972 – occorre che: − vi sia un corrispettivo, ossia una regolazione monetaria o in natura per tale aggiustamento; − siano individuate le cessioni di beni o le prestazioni di servizi cui il corrispettivo si riferisce; − sia presente un legame diretto tra le cessioni di beni o le prestazioni di servizi e il corrispettivo.
In particolare, nelle risposte a interpello n. 60/E/2018 e n. 884/E/2021, è stato chiarito che la valutazione della rilevanza, ai fini IVA, di tali aggiustamenti si pone solo quando il pagamento è riconducibile a una variazione, in aumento o in diminuzione, della base imponibile delle operazioni originariamente effettuate tra le parti e non anche, quindi, quando esso costituisce il corrispettivo di una specifica cessione o prestazione, sia pure determinato ex post, che, come nel caso oggetto della sentenza Arcomet Towercranes, deve essere autonomamente assoggettato a IVA.
Nel caso oggetto della risposta n. 60/E/2018, si è trattato di verificare se la corresponsione di contributi/aggiustamenti, da parte della società Beta in favore di Alfa, integri un corrispettivo versato per un’obbligazione di fare, non fare o permettere, rilevante ai fini IVA.
Sul punto, l’Agenzia delle Entrate ha osservato che, secondo l’accordo delle parti, la società Beta si obbliga ad acquistare da Alfa i beni prodotti o fatti produrre da quest’ultima, la quale s’impegna a eseguire una serie di attività, tra le quali la produzione o l’acquisto delle specifiche attrezzature per la produzione dei beni e la produzione degli stessi, in conformità alle specifiche tecniche impartite da Beta e secondo i volumi di produzione concordati tra le parti.
A fronte delle suddette obbligazioni, la società Beta, che opera in qualità di “Principal”, assumendosi il rischio finanziario delle operazioni in questione, s’impegna a remunerare la società Alfa con un prezzo di acquisto dei beni coerente con il criterio di libera concorrenza, come disciplinato dalle normative fiscali dello Stato di residenza di Beta e dell’Italia.
In caso di scostamento tra la remunerazione spettante ad Alfa e il suddetto valore di libera concorrenza è, quindi, prevista la corresponsione tra le parti contraenti di un importo pari a tale differenza (a titolo di contributo/aggiustamento), in modo da garantire in ogni modo ad Alfa di raggiungere un profitto pari al suddetto valore.
Alla luce di tali clausole contrattuali, l’Agenzia ha chiarito che il pagamento del contributo/aggiustamento da parte di Beta ad Alfa non costituisca una remunerazione per una specifica prestazione, da assoggettare autonomamente a IVA, ex art. 3, D.P.R. n. 633/1972, non ravvisandosi in capo ad Alfa un’obbligazione ulteriore rispetto a quelle già remunerate con il prezzo relativo alla compravendita dei beni tra le medesime società.
Anche nella fattispecie esaminata con la risposta n. 884/E/2021, le regolazioni finanziarie operate a seguito degli aggiustamenti da transfer pricing, essendo esclusivamente finalizzate a consentire alle consociate di conseguire un margine operativo entro lo specifico range individuato dall’analisi di benchmark, non rappresentano il controvalore effettivo né di specifiche cessioni di beni, né di autonome prestazioni di servizi fornite dal soggetto destinatario delle somme dovute a titolo di aggiustamenti.
Esclusa, quindi, l’esistenza di un nesso diretto tra i trasferimenti a titolo di aggiustamenti effettuati dalle consociate e specifiche cessioni di beni e/o prestazioni di servizi (diverse da quelle già effettuate), l’Agenzia delle Entrate ha verificato se i predetti aggiustamenti da transfer pricing costituiscano delle variazioni in aumento della base imponibile IVA delle originarie cessioni di prodotti finiti poste in essere dalla società istante (nella specie, si è trattato di appurare l’esistenza di un collegamento diretto tra le regolazioni finanziarie intervenute a titolo di aggiustamenti e le cessioni di beni originariamente effettuate, applicando un prezzo individuato in base al metodo del CUP di tipo interno).
In particolare, affinché gli aggiustamenti da transfer pricing incidano sulla determinazione della base imponibile dell’IVA, aumentando o diminuendo il corrispettivo di vendita del bene o della prestazione del servizio, occorre, come già in precedenza ricordato, che:
- vi sia un corrispettivo, ossia una regolazione monetaria o in natura per tale aggiustamento;
- siano individuate le cessioni di beni o forniture di servizi cui il corrispettivo si riferisce;
- sia presente un legame diretto tra le cessioni di beni o forniture di servizi e il corrispettivo.
Ad avviso dell’Agenzia, gli aggiustamenti di cui trattasi, pur comportando per le consociate la rilevazione di un extra-costo finalizzato ad abbassare il loro margine operativo, non sono correlati in modo diretto con le originarie cessioni di prodotti finiti effettuate dalla società istante. In altri termini, anche se i correttivi operati in base al metodo TNMM comportano, di fatto, l’imputazione di un maggior costo per le consociate estere, non è riscontrabile, sulla base della documentazione prodotta dall’istante, che detto maggior onere sia direttamente collegato alle cessioni di beni già effettuate e, quindi, che lo stesso concretizzi una rettifica in aumento della base imponibile IVA delle stesse. Pertanto, ha concluso l’Agenzia, le regolazioni finanziarie operate a seguito degli aggiustamenti da transfer pricing in esame sono escluse dal campo di applicazione dell’IVA.
Di segno opposto, invece, le risposte a interpello n. 529/E/2021, n. 266/E/2024 e n. 214/E/2025.
In particolare, nel caso oggetto della risposta n. 529/E/2021, le parti hanno concordato una particolare modalità di determinazione del prezzo dei beni. In sede di cessione, infatti, è applicato un prezzo provvisorio che sarà soggetto a un successivo aggiustamento a consuntivo determinato sulla base dei profitti conseguiti dalle parti, derivanti dalla cessione dei beni. In relazione a ogni trimestre ed entro 60 giorni dalla sua conclusione viene determinato il corrispettivo effettivo grazie all’aggiustamento denominato “profit true up”.
Secondo l’Agenzia, dalle particolari modalità di determinazione del prezzo descritte in base all’accordo intervenuto tra le parti sembra potersi evincere un legame diretto tra le somme determinate a consuntivo e le cessioni dei beni, atteso che, come rappresentato, le prime rappresentano un mero aggiustamento del prezzo di cessione originariamente determinato e incidono direttamente sulla base imponibile, in diminuzione o in aumento della medesima, in funzione delle differenze di profitto conseguito dalle 2 società, nella misura della percentuale riferibile a ciascun Paese di vendita dei prodotti. Conseguentemente, gli importi di cui trattasi devono intendersi, in linea di principio, rilevanti ai fini IVA e, pertanto, possono essere considerati come variazioni in aumento o in diminuzione della base imponibile delle medesime transazioni e vanno documentate mediante l’emissione di una nota di variazione in aumento o in diminuzione ai sensi dell’art. 26, D.P.R. n. 633/1972.
La risposta n. 266/E/2024, invece, è relativa a una società che esporta i beni a destinazione della propria consociata statunitense, che ne cura la distribuzione nel mercato statunitense e offre il necessario supporto alla vendita.
Tali cessioni sono regolate dalla TP Policy del gruppo, in base alla quale la marginalità a fine anno della consociata deve risultare coerente con il suo profilo funzionale e pertanto, al fine di rendere compatibile questa marginalità con l’arm’s lenght principle, l’istante effettua alcuni aggiustamenti.
In particolare, all’atto della vendita dei beni, emette una fattura per circa il 5% dell’ammontare totale effettivamente dovuto dalla consociata e, in un momento successivo, emette un’ulteriore fattura per circa il 95% dell’ammontare totale precedentemente non addebitato. Questa seconda fattura non è emessa per singola transazione, ma per trimestre, dal momento che costituisce l’aggiustamento necessario per la consociata al fine di raggiungere il margine operativo individuato dalla TP Policy.
Ad avviso dell’istante, in merito alla seconda fattura, il relativo importo non è rilevante ai fini IVA perché finalizzato esclusivamente a riportare il margine operativo della consociata entro il range di valori dalla TP Policy, per cui il corrispondente ammontare ricevuto dall’istante non può essere considerato quale corrispettivo di cessione di beni o prestazione di servizi. Inoltre, a sostegno di questa tesi, l’istante osserva che l’aggiustamento corrisponde a circa il 95% del corrispettivo totale, che in base all’accordo è pari a quello conforme all’arm’s lenght principle.
L’Agenzia delle Entrate non ha condiviso la posizione dell’istante, sembrando inverosimile che l’intero importo fatturato a consuntivo, pari al 95% del valore di transfer pricing, non sia rilevante ai fini IVA perché esclusivamente finalizzato ad “aggiustare” il margine operativo della controparte. Se così fosse, il corrispettivo della transazione intercompany rilevante ai fini IVA sarebbe limitato al 5% del valore di transfer price, cioè dell’ammontare totale effettivamente dovuto dalla consociata.
Le parti hanno inteso fatturare il valore di transfer price in 2 tranche, di cui la prima a titolo di acconto (limitata al 5% del valore di transfer price) e la seconda a consuntivo, che ha una duplice funzione, di saldo e di correttivo di eventuali differenziali con il prezzo “arm’s lenght principle” che può essere definitivamente determinato solo a posteriori.
Nonostante le transazioni intercompany tra l’istante e la consociata, unitamente ai relativi valori, siano ben individuabili perché – essendo esportazioni – sono tracciate in dogana, l’istante non ha specificato quanta parte della seconda fattura sia finalizzata ad aggiustare il margine operativo della controparte e quanta rappresenti il saldo dell’esportazione effettuata. Pertanto, in assenza di utili indicazioni al riguardo, l’Agenzia delle Entrate ha ritenuto che l’intero ammontare della seconda fattura sia a saldo delle transazioni effettuate con la consociata statunitense, cui consegue la rilevanza ai fini IVA di detto importo.
Infine, la risposta n. 214/E/2025, è relativa a una fattispecie in cui l’intenzione delle società è quella di procedere ad aggiustamenti periodici del corrispettivo di vendita in quanto i prezzi originariamente determinati sono considerati solo provvisori. A seguito della valutazione del margine di utile che l’istante avrebbe dovuto realizzare applicando il metodo TNMM (Transfer Net Margin Method), nel caso vi sia una differenza tra il margine di utile effettivamente realizzato dalla stessa società e il valore dello stesso di libera concorrenza, i prezzi di cessione saranno adeguati con l’emissione di una nota di variazione in aumento del corrispettivo provvisorio di vendita nel caso in cui il margine di utile dell’istante fosse risultato superiore al valore di arm’s length, ovvero una nota di variazione in diminuzione del corrispettivo provvisorio di vendita nel caso in cui il margine di utile fosse risultato inferiore al valore di arm’s length.
Ad avviso dell’Agenzia delle Entrate, sulla base di quanto pattuito tra le 2 società e dalla documentazione a supporto delle note di variazione, seppure derivanti da calcoli cumulativi e regolati a consuntivo, si può rinvenire un collegamento diretto tra gli aggiustamenti di transfer pricing e le singole cessioni di beni effettuate, riconducibile a un rapporto obbligatorio con carattere di corrispettività in quanto direttamente collegato al valore dei beni oggetto di precedente cessione. Di conseguenza, possono ritenersi rilevanti ai fini dell’IVA gli aggiustamenti compensativi calcolati affinché i margini di profitto della cessionaria rispettino il principio di libera concorrenza.
Conclusioni dell’Avvocato UE nel caso Stellantis Portugal
Da ultimo, la questione della rilevanza ai fini dell’IVA degli aggiustamenti da transfer pricing è stata oggetto delle conclusioni presentate il 15 gennaio 2026 dall’Avvocato generale presso la Corte di Giustizia UE in merito alla causa C-603/24 (Stellantis Portugal).
La Stellantis Portugal (parte del gruppo GM all’epoca dei fatti) è una società attiva nell’acquisto di veicoli a motore presso le case costruttrici del gruppo (Original Equipment Manufacturers) e nella successiva distribuzione degli stessi, in qualità di National Sales Company, a dealer automobilistici operanti nel mercato portoghese, i quali procedevano alla successiva rivendita ai clienti finali.
In base agli accordi contrattuali, le riparazioni per difetti di prodotto venivano gestite dalle NSC, che provvedevano successivamente a comunicare i costi agli OEM. Al fine di garantire una redditività comunque in linea con le politiche di TP, gli OEM procedevano pertanto all’emissione di note debito/credito volte a rimodulare i prezzi di vendita dei veicoli alle NSC.
Tuttavia, le Autorità fiscali portoghesi hanno ritenuto che gli aggiustamenti di transfer pricing tra OEM e NSC costituiscono il corrispettivo di una prestazione di servizi rilevante a fini IVA, in quanto Stellantis ha reso i servizi di riparazione a beneficio degli OEM.
Alla Corte europea, il giudice nazionale ha chiesto se la nozione di prestazione di servizi a titolo oneroso, di cui all’art. 2, par. 1, lett. c), Direttiva 2006/112/CE, comprende un adeguamento del prezzo di vendita di veicoli, debitamente stabilito e concretizzato in un accordo concluso tra le parti, al fine di ottenere un margine di profitto minimo, e attuato mediante l’emissione di una nota di credito o di debito da parte dei produttori europei del Gruppo GM nei confronti di Stellantis.
Ad avviso dell’Avvocato UE, il mero adeguamento (al rialzo o al ribasso) del prezzo di vendita di un bene non costituisce, di per sé, una prestazione di servizi ai fini dell’IVA. Tuttavia, in via più generale, l’Avvocato generale ha analizzato i riflessi, agli effetti dell’IVA, dell’adeguamento dei prezzi di trasferimento effettuato ai fini delle imposte sui redditi, affermando in proposito che la rilevanza, ai fini dell’IVA, di una rettifica degli utili effettuata per motivi relativi all’imposta sul reddito delle società dipende dall’oggetto a cui essa si riferisce e dalle modalità con cui viene effettuata. In particolare, qualora la rettifica degli utili sia effettuata mediante prestazioni autonome di servizi a titolo oneroso, queste ultime costituiscono operazioni imponibili ai sensi dell’art. 2, par. 1, lett. c), Direttiva 2006/112/CE. Se, invece, la rettifica degli utili viene effettuata unilateralmente e retroattivamente dall’Amministrazione tributaria al solo scopo di un’adeguata allocazione degli utili tra 2 Stati che applicano l’imposta, ciò è in linea di principio irrilevante sotto il profilo dell’IVA. Per contro, la rettifica degli utili effettuata – come avvenuto nel caso di specie – mediante un prezzo di acquisto previsto proprio a tal fine e concordato in modo variabile, che si riferisce a una cessione concreta di beni, costituisce una riduzione della base imponibile ai sensi dell’art. 90, Direttiva 2006/112/CE o un’integrazione della base imponibile, ai sensi dell’art. 73, della stessa Direttiva 2006/112/CE, della cessione effettuata. Dal momento che la modifica della base imponibile attiene solo alla variazione del corrispettivo, difetterebbero i presupposti per ritenere sussistente una prestazione di servizi ai sensi dell’art. 2, par. 1, lett. c), Direttiva 2006/112/CE.
[1] Cfr. sent. 20 gennaio 2022, causa C-90/20, Apcoa Parking Danmark.
[2] Cfr. CGUE, 8 marzo 1988, causa C-102/86, Apple and Pear Development Council e CGUE, 12 dicembre 2024, causa C‑527/23, Weatherford Atlas Gip.
[3] Cfr. CGUE, 20 gennaio 2022, causa C‑90/20, cit.
[4] Cfr. CGUE, 3 marzo 1994, causa C‑16/93, Tolsma; CGUE, 10 novembre 2016, causa C‑432/15, Baštová; CGUE, 9 febbraio 2023, causa C‑713/21, Finanzamt X.
Si segnala che l’articolo è tratto da “La rivista delle operazioni straordinarie”.
