“Esodati 5.0”: col Decreto Carburanti-bis assicurato l’89,77% del credito richiesto

Con il D.L. 42/2026 (c.d. Decreto Carburanti-bis), pubblicato in G.U. Serie Generale n. 78 del 3 aprile 2026, il Governo ha mantenuto fede all’accordo concluso il 1° aprile scorso con le associazioni nazionali d’impresa circa l’ammontare del credito d’imposta riconosciuto agli “esodati 5.0”, correggendo in aumento il modesto e selettivo riparto previsto dal D.L. 38/2026 (c.d. Decreto Fiscale).

L’articolo 8 del Decreto Fiscale, infatti, aveva destinato alle domande in stato “tecnicamente ammissibile”, trasmesse dal 7 novembre 2025, il 35% dell’importo richiesto sugli investimenti in beni 4.0 di cui agli allegati A e B annessi alla Legge 232/2016 e il 100% dei costi sostenuti (limitatamente agli aventi diritto) per le certificazioni relative alla documentazione contabile e al risparmio energetico, escludendo dall’agevolazione le spese per impianti FER e formazione 5.0.

L’articolo 1, comma 1, lettera a) del Decreto Carburanti-bis rettifica in modo soddisfacente l’ammontare del credito d’imposta Transizione 5.0 per le imprese in lista d’attesa, riconoscendo:

  • un contributo pari all’89,77% del credito richiesto con le comunicazioni al Gse (credito che oscilla fra il 31,42% in caso di aliquota originaria del 35%, al 40,40% in caso di aliquota originaria del 45%) per i beni 4.0 e le spese di formazione del personale nelle tecnologie digitali e green, entro il limite di spesa di 1.302,3 milioni di euro (nuovo articolo 8, comma 1, D.L. 38/2026);
  • un contributo pari al 100% del credito richiesto per gli impianti FER, compresi sistemi di stoccaggio energia, nel limite massimo di 57,7 milioni di euro per l’anno 2026, di 80 milioni di euro per il 2027 e 60 milioni di euro per il 2028 (nuovo articolo 8, comma 3-bis, D.L. 38/2026);
  • un contributo pari al 100% del costo delle certificazioni energetiche, fino a 10 mila euro e per le sole Pmi, e del costo delle certificazioni contabili, fino a 5 mila euro e per le sole imprese non obbligate per legge alla revisione legale dei conti (nuovo articolo 8, comma 3-bis, D.L. 38/2026).

Le imprese interessate dovranno attendere la comunicazione del credito d’imposta utilizzabile dal Gse, entro il 30 aprile 2026.

Quanto alle modalità di fruizione, il Decreto Fiscale, come modificato dal Decreto Carburanti-bis, opera un importante distinguo:

  • per i crediti maturati su investimenti in beni 4.0 e formazione 5.0 (articolo 8, comma 1), il comma 3 dispone la compensazione in modello F24 tassativamente entro il 31 dicembre 2026, decorsi cinque giorni dalla comunicazione del Gse.
  • per i crediti spettanti su investimenti in impianti FER e certificazioni (articolo 8, comma 3-bis), invece è prevista la fruizione in tre anni e le disposizioni si applicano “nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato”.

Ciò significa che il credito d’imposta spettante agli “esodati 5.0” non dovrà essere ripartito in 5 quote annuali di pari importo, come imponeva la disciplina 5.0 per gli importi inutilizzati al 1° gennaio 2026.

I Decreti in esame non menzionano la sorte delle istanze 4.0 in lista d’attesa.

Il contributo 5.0 sui beni trainanti degli allegati A e B annessi alla Legge 232/2016 è, infatti, finanziato con il Fondo per il rifinanziamento di “Industria 4.0”, pari a 1,3 miliardi, di cui al comma 770 dell’articolo 1, Legge 199/2025 (c.d. Legge di Bilancio 2026).

Le risorse utilizzate per gli “esodati 5.0” erano originariamente destinate ad innalzare il limite di spesa fissato dall’articolo 1, comma 446 della Legge 207/2024 per il credito di imposta 4.0, limitatamente agli investimenti effettuati prima del 31 dicembre 2025, portandolo da 2,2 miliardi di euro a un totale di 3,5 miliardi di euro.

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