Alcune operazioni straordinarie non incidono sulla struttura del patrimonio societario; altre, possono determinare la formazione o la modifica delle riserve. Nella scissione e nella fusione assumono rilievo specifiche regole per garantire la continuità della natura e del regime fiscale delle riserve.
Un tema che deve essere affrontato dagli operatori che si occupano di operazioni straordinarie attiene alla sorte delle riserve del Patrimonio netto della società interessata da dette operazioni. Il destino delle riserve può, infatti, variare a seconda dei casi. È opportuno passare in rassegna le operazioni straordinarie più frequenti.
Cessione e conferimento di partecipazioni
In caso di cessione o conferimento di partecipazioni, il patrimonio netto della società le cui quote sono oggetto di cessione o conferimento, ovviamente, non subisce alcuna modifica. Le riserve, pertanto, conserveranno la medesima natura che avevano prima dell’operazione. In effetti, è banale osservare, come l’operazione in questione incida sulle quote societarie e non a livello contabile della società ceduta.
Conferimento di azienda
In ipotesi di conferimento di azienda il discorso cambia. Un punto fermo è dato dal fatto che la riserva che nasce dal conferimento di azienda nella società conferitaria ha natura di riserva di capitali. Per quanto concerne, invece, la conferente, se l’operazione viene implementata in continuità dei valori il netto non muta. Se, al contrario, emerge un disallineamento tra valori civilistici e fiscali, nel bilancio della conferente verrà iscritta una riserva di utili non assoggettata a tassazione ai sensi dell’art. 176, TUIR, in quanto il conferimento di azienda è operazione fiscalmente neutra.
Cessione di azienda
La cessione di azienda da parte di una società incide sul Patrimonio netto nel caso, invero frequente, in cui emerga una plusvalenza.
Affitto di azienda
L’affitto di azienda genera un componente positivo di reddito che, contrapposto ai relativi costi, genererà ragionevolmente un utile che, se non distribuito, sarà poi accantonato a riserva.
Scissione mediante scorporo
La scissione mediante scorporo prevede che il patrimonio della scissa non muti. Questa, infatti, a fonte dell’assegnazione di elementi dell’attivo e del passivo alla beneficiaria, iscriverà una corrispondente partecipazione nella beneficiaria stessa. Diversamente, la beneficiaria iscriverà una riserva di capitali. In tal senso depone inequivocabilmente la lett. f) del comma 15-ter dell’art. 173, TUIR, a mente del quale, «a seguito della scissione:
- le riserve iscritte nel bilancio dell’ultimo esercizio della società scissa chiuso prima della data di efficacia della scissione ai sensi dell’articolo 2506-quater del codice civile mantengono il loro regime fiscale;
- al patrimonio netto delle società beneficiarie, rilevato al momento della loro costituzione, si applica il regime fiscale del capitale e delle riserve di cui all’articolo 47, comma 5».
Scissione classica
Il discorso cambia in ipotesi di scissione classica, ossia quella diversa dalla scissione mediante scorporo, che vede l’assegnazione delle quote o azioni della beneficiaria ai soci della scissa.
In questo caso si ragiona per step. In una prima fase si devono gestire le riserve in sospensione d’imposta.
Queste sono conservate dalla scissa e assegnate alle società beneficiarie proporzionalmente al Patrimonio netto contabile conservato o ricevuto, ai sensi dell’art. 173, comma 9, TUIR. In sostanza, si tratta di una assegnazione proporzionale. Il criterio viene tuttavia meno e le riserve seguono i beni assegnati alla beneficiaria, se la sospensione d’imposta dipende da eventi legati a specifici elementi patrimoniali. È, ad esempio, il caso dei beni rivalutati quando l’efficacia della rivalutazione non si è ancora perfezionata.
Lo step successivo è quello di gestire il mix di riserve di utili o di capitali sia nella scissa che nella beneficiaria. In questo caso, la risoluzione n. 97/E/2017 ha chiarito che la proporzione tra riserve di utili e riserve di capitali presente nella scindenda anche scissione deve essere conservato nella scissa e nel patrimonio assegnato alla beneficiaria.
Si pensi, per fare un esempio, a una scindenda con patrimonio di 20.000 euro di cui 10.000 avente natura di capitale e 10.000 costituito da riserve di utili. Ovviamente, il patrimonio è costituito per il 50% da utili e per il restante 50% da capitale. Se viene implementata una scissione con assegnazione alla beneficiaria del 50% del patrimonio (10.000), la scissa conserverà un capitale sociale di 10.000 euro che muterà la propria natura divenendo riserva di utile per 5.000 euro e riserva di capitale per gli altri 5.000 euro.
Alla società beneficiaria verrà attribuita una riserva di utili che verrà iscritta come capitale sociale. Lo stesso avrà natura di riserva di utile per 5.000 euro e di riserva di capitale per gli altri 5.000 euro.
Fusione
Nel caso della fusione per incorporazione diretta possiamo affermare come, a seguito dell’operazione, in prospettiva fiscale, il patrimonio che residua sia quello della società incorporante: ove, tuttavia, l’incorporata fosse titolare di poste in sospensione di imposta c.d. radicale, le stesse dovranno sempre essere ricostituite in capo alla prima, pena la loro tassazione integrale.
Diverso destino per le poste in sospensione di imposta moderata della singola società incorporata, le quali, infatti, dovranno essere ricostituite dalla società incorporante se e nel limite in cui vi sia un avanzo di fusione oppure un aumento di capitale di ammontare superiore al capitale della prima c.d. concambiato.
Infine, all’aumento di capitale e all’avanzo da annullamento o da concambio registrati dalla società incorporante e che eccedono la ricostituzione e l’attribuzione delle riserve in sospensione d’imposta, per come sopra dettagliato, si applica il regime fiscale del capitale e delle riserve della società incorporata o fusa, diverse da quelle in sospensione che hanno proporzionalmente concorso alla sua formazione. Al riguardo, è dato rimarcare come si considerino non concorrenti alla formazione dell’avanzo da annullamento il capitale e le riserve di capitale presenti presso la società incorporata, fino a concorrenza del valore della partecipazione in essa annullata.
