Past due e gestione dei flussi finanziari d’impresa: il documento FNC di ottobre 2025

La FNC unitamente al CNDCEC ha pubblicato recentemente un documento che analizza gli effetti della riduzione del “past due” a 30 giorni sui rapporti banca-impresa in termini generali e più specificamente sulla gestione dei flussi finanziari.    
Il documento, che in questo articolo viene ripercorso e commentato nei suoi tratti essenziali, ha il pregio di porre l’attenzione su un tema tanto importante quanto spesso trascurato dalle imprese, salvo poi nelle situazioni di squilibrio, anche lieve, riemergere come drammaticamente importante.

La rilevanza del “past due” nel rapporto banca-impresa: considerazioni introduttive

Nella terminologia bancaria esistono espressioni che, pur sembrando tecniche o astratte, hanno una capacità concreta di incidere sulla vita finanziaria delle imprese molto più di quanto non si ritenga. Una di queste è la nozione di past due, un ritardo nel pagamento che supera i 30 giorni. Una finestra temporale minima, quasi trascurabile per molte realtà produttive che convivono quotidianamente con ritardi fisiologici negli incassi, oppure con fluttuazioni di cassa determinate da dinamiche di mercato non sempre prevedibili. Tuttavia, nell’attuale impianto regolamentare, contabile e di vigilanza europeo, quei 30 giorni rappresentano una soglia critica, capace di generare una serie di conseguenze a cascata che toccano la classificazione del credito, il rating, la rappresentazione in Centrale Rischi di Banca d’Italia, i tassi di interesse applicati sulle linee di credito, gli obblighi derivanti dagli assetti organizzativi previsti dal Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza (CCII) per poi estendersi alle procedure di gestione della crisi.

Comprendere in profondità la portata di questa soglia è oggi fondamentale per le imprese e, ancor di più per i professionisti che le supportano che si trovano a operare in un sistema bancario sempre più orientato al forward looking, al monitoraggio continuo e a un approccio preventivo nei confronti del rischio. In questo scenario, il professionista assume un ruolo nuovo: non più semplice gestore dei dati contabili a consuntivo, bensì interlocutore strategico dell’impresa nella costruzione della sua “credibilità finanziaria”, capace di supportarla nella pianificazione dei flussi di cassa, nell’interpretazione dei segnali provenienti dalla banca e nella prevenzione di tensioni che, se trascurate, possono generare conseguenze sproporzionate rispetto alla loro apparente modestia iniziale.

In tale contesto deve essere collocato il Documento “La gestione dei cash flow nella relazione con la banca: gli effetti del past due a 30 giorni”, pubblicato dalla Fondazione nazionale commercialisti e dal CNDCEC in data 30 ottobre 2025 (di seguito il documento).

Il presente lavoro traendo spunto dal suddetto documento esplora la natura multidimensionale del past due a 30 giorni, esaminando il suo significato nei diversi livelli del sistema regolamentare e operativo, e mettendo in luce come la gestione dei flussi di cassa rappresenti oggi l’elemento cardine per la qualità della relazione con gli intermediari finanziari.

Past due e IFRS 9: il significato di uno “scivolamento” di categoria

Per comprendere l’importanza del ritardo nel pagamento di 30 giorni, il documento parte dal quadro contabile introdotto dall’IFRS 9, che ha rivoluzionato la logica di classificazione del rischio di credito. L’impianto precedente, fondato sull’idea di incurred loss, richiedeva la presenza di un’evidenza oggettiva di deterioramento per riconoscere una perdita. Il nuovo modello, orientato invece alle expected credit losses, impone una valutazione prospettica e anticipatoria del rischio: la banca deve cioè stimare la probabilità di default futura del debitore, e non più limitarsi a rilevare solo gli eventi negativi già manifestatisi.

In questo contesto, la soglia dei 30 giorni assume un valore sia simbolico sia operativo, poiché costituisce una presunzione relativa, ma difficilmente confutabile, di aumento significativo del rischio di credito. Il passaggio dallo stage 1 che corrisponde a un credito performing allo stage 2 “underperforming” non è solo un fatto contabile, ma un vero e proprio salto di qualità del rischio, con effetti immediati sulla percezione della banca, sull’assorbimento patrimoniale e sui costi di finanziamento.

Un’impresa che scivola in stage 2 può trovarsi improvvisamente in un’area grigia, dove l’accesso alla nuova finanza si fa più complesso, le richieste di documentazione aumentano, i rinnovi delle linee diventano più difficili e il rapporto con il partner bancario si irrigidisce.

Ciò che rende particolarmente delicato il percorso di ritorno in stage 1 è la natura simmetrica ma non immediata della riclassificazione. Se un’impresa supera la soglia dei 30 giorni, anche per una sola circostanza, la banca difficilmente ignorerà il segnale, soprattutto laddove la posizione presenti anche minimi elementi aggiuntivi di vulnerabilità. L’impresa può certamente rientrare in bonis, ma il processo richiede che la banca rivaluti nuovamente il rischio, dimostrando che l’anomalia è stata superata e che non esistono altre criticità strutturali. Questa valutazione non è immediata, perché la normativa richiede una verifica prudenziale e costante dei fattori che hanno determinato il ritardo.

Da ciò deriva una considerazione essenziale: l’impatto di un past due non si esaurisce nel mese in cui avviene, ma può incidere per trimestri — o, nel caso di posizioni forborne (misure di tolleranza ovvero concessioni fatte dalla banca al debitore), addirittura per anni — sulla classificazione del credito e sulla percezione complessiva di affidabilità dell’impresa.

Il quadro della vigilanza BCE: il past due come backstop nei processi di Asset Quality Review

Prima di procedere ulteriormente nell’analisi, è importante richiamare i passaggi del documento relativi alla normativa di vigilanza europea.

La Banca Centrale Europea ha, infatti, incorporato il funzionamento dell’IFRS 9 all’interno dell’Asset Quality Review, il processo attraverso cui valuta la qualità degli attivi delle banche vigilate. Nei manuali di AQR, aggiornati nel 2018, il past due a 30 giorni appare esplicitamente come uno dei criteri oggettivi utilizzati per identificare un aumento significativo del rischio. È ciò che la BCE definisce un backstop, una sorta di “faro regolamentare” che, una volta acceso, costringe la banca a considerare la posizione come soggetta a un aumento del rischio, salvo evidenza contraria.

Ciò significa che il ritardo di un’impresa non è solo un problema circoscritto alla sua relazione con un singolo istituto, ma contribuisce potenzialmente alla valutazione della stabilità del sistema bancario nel suo complesso. La banca che tollerasse ritardi oltre i 30 giorni senza riclassificare adeguatamente l’esposizione potrebbe essere considerata carente nei processi di gestione del rischio, con conseguenze anche nei confronti della vigilanza. Poiché le banche tendono a evitare situazioni che possano essere lette come mancanza di rigore nella gestione dei propri portafogli, la tendenza a classificare subito un past due come elemento di rischio significativo diventa la prassi più prudenziale e frequentemente adottata.

Questo contesto di vigilanza rafforza il carattere “non negoziabile” della soglia dei 30 giorni e spiega perché le banche non concedano spazio a valutazioni soggettive per ignorare ritardi, anche occasionali, considerati “non gravi” dall’impresa.

Le misure di forbearance: quando una concessione diventa un vincolo pluriennale

Le misure di forbearance, ovvero le concessioni accordate a debitori in difficoltà finanziaria, svolgono un ruolo cruciale nel supportare le imprese temporaneamente in tensione finanziaria.

Tuttavia, è opportuno guardare a queste concessioni anche dal punto di vista dell’istituto di credito che le concede specie per gli impatti che ne derivano dal punto di vista regolamentare; infatti, accedere a una misura di forbearance comporta:

  1. attribuzione dell’etichetta “forborne” sul credito;
  2. permanenza minima di 24 mesi in stage 2 (probation period), se la posizione è performante;
  3. permanenza di almeno 36 mesi complessivi se la posizione è deteriorata (12 mesi di cure period più 24 mesi di probation period).

Nella dinamica della relazione tra banca e impresa, le misure di forbearance costituiscono uno strumento prezioso. Esse permettono di ridefinire i piani di rimborso, di sospendere temporaneamente le rate, di ristrutturare l’esposizione o di rimodulare gli oneri finanziari per fornire ossigeno alle imprese che attraversano un periodo di tensione. Tuttavia, proprio perché rappresentano una risposta alle difficoltà del debitore, la normativa impone che tali misure siano classificate e monitorate secondo criteri rigorosi.

L’apposizione dell’etichetta “forborne” comporta l’ingresso immediato della posizione in un regime di osservazione rigido e temporalmente vincolato. Per le posizioni performanti, la permanenza nello stage 2 è indipendente dalla sua capacità di riprendere regolarmente i pagamenti. Per le posizioni già deteriorate il ritorno allo stato performante è anche funzione dell’efficacia degli interventi effettuati durante il cure period.

La presenza di un past due di 30 giorni durante questi periodi ha un effetto particolarmente severo poiché interrompe il conteggio del periodo di osservazione e lo azzera, costringendo la banca a ricominciare da capo la verifica dell’affidabilità. In altre parole, un singolo ritardo può annullare anni di sforzi dell’impresa nel ripristinare la propria reputazione creditizia. Per questo motivo, le misure di forbearance rappresentano un’opportunità importante, ma richiedono una gestione disciplinata dei flussi finanziari: devono essere richieste quando realmente necessarie e utilizzate in modo strategico, non come risposta episodica a ritardi che avrebbero potuto essere evitati con un’adeguata pianificazione di cassa.

In tal senso l’adozione di un budget di tesoreria che sia in grado di distribuire in modo equilibrato i flussi di pagamento in ragione degli incassi previsti su base mensile o anche settimanale ove fosse necessario diventa uno strumento gestionale imprescindibile. Si aggiunge poi che il budget deve prevedere opportune forme di intervento che limitino o azzerino il rischio di past due ove non dovessero verificarsi le ipotesi di incasso previste.

Centrale Rischi e sistemi di rating: l’effetto amplificatore del past due

Nel documento viene dedicato ampio spazio al tema del rating: uno degli aspetti più insidiosi del ritardo di 30 giorni, infatti, è la sua visibilità all’interno della Centrale Rischi di Banca d’Italia. La segnalazione mensile dei dati trasmessi dagli intermediari consente alle banche non solo di valutare la propria esposizione verso una determinata impresa, ma anche di osservare come essa si comporta presso gli altri istituti e quindi rispetto all’intero sistema bancario. Questo meccanismo di trasparenza reciproca, disegnato per prevenire il sovraindebitamento e migliorare la qualità del credito nel sistema, ha un effetto di amplificazione delle anomalie: un past due registrato presso una banca influisce sul rating dell’impresa anche presso istituti con cui essa non ha mai avuto problemi.

I modelli di rating interni attribuiscono un peso significativo all’andamentale, sia interno ovvero rispetto allo stesso istituto sia esterno ovvero rispetto al sistema bancario. L’andamentale è l’analisi del comportamento tenuto dall’impresa rispetto alla banca come emerge dalla Centrale Rischi.

Nel caso delle PMI, che spesso non dispongono di bilanci analitici o di proiezioni dettagliate dei flussi di cassa, l’andamentale assume un peso maggiore rispetto alle imprese più grandi e strutturate.

Proprio per questi motivi, un singolo ritardo può produrre un peggioramento immediato del giudizio creditizio. La banca, infatti, osserva come l’impresa utilizza le linee di credito, se rispetta le scadenze, se ha segnalazioni di scoperti, se ricorre a ristrutturazioni. Questi elementi costituiscono un linguaggio comportamentale che comunica più di molte dichiarazioni verbali: nella prospettiva dell’istituto, l’impresa che paga regolarmente è un’impresa capace di gestire i propri impegni, mentre quella che ritarda una sola volta è potenzialmente più fragile.

Questo effetto si estende a conseguenze pratiche molto rilevanti: un peggior rating può tradursi in un aumento del costo del credito, in minori margini negoziali, nella richiesta di garanzie aggiuntive o nella riduzione degli affidamenti. Inoltre, in un contesto competitivo, dove l’accesso alla liquidità è un fattore critico per la crescita, vedere compromesse le possibilità di finanziamento a causa di un ritardo marginale è un rischio che le imprese devono imparare a prevenire con rigore metodologico.

Il credito fondiario e il rischio di risoluzione del contratto: quando la norma non lascia margini discrezionali

Il documento pone attenzione sul fatto che un’altra area in cui il past due a 30 giorni assume rilievo significativo è il credito fondiario. L’art. 40, Testo Unico Bancario, stabilisce infatti che la banca può risolvere il contratto se il ritardato pagamento – definito come pagamento effettuato tra il trentesimo e il centottantesimo giorno – si verifica almeno 7 volte, anche non consecutive. Questo significa che un’impresa che paga in ritardo per motivi ricorrenti ma non gravi può trovarsi improvvisamente esposta al rischio di risoluzione del contratto di mutuo, con conseguenze potenzialmente devastanti per la sua liquidità e per l’operatività complessiva.

Nelle situazioni in cui la posizione resta a lungo deteriorata e le rate vengono pagate in ritardo in modo ricorrente, l’impresa rischia non solo un peggioramento del rating, ma addirittura:

  • la decadenza dal beneficio del termine;
  • l’esecuzione della garanzia ipotecaria;
  • l’esposizione a un rapido default operativo e reputazionale.

Il protrarsi della posizione tra i crediti deteriorati per anni, a seguito di ritardi sistematici costringe la banca ad aumentare progressivamente gli accantonamenti fino a raggiungere livelli prossimi all’intera esposizione, secondo la logica del calendar provisioning. La pressione regolamentare può quindi spingere l’istituto a privilegiare soluzioni più drastiche, come l’escussione delle garanzie o la risoluzione del contratto, al fine di evitare ulteriori appesantimenti sul bilancio.

Infatti, per la banca potrebbe essere più conveniente svincolare il patrimonio di vigilanza accantonato sulla posizione e accettare un rientro anche molto parziale attivando gli atti esecutivi o cedendo il credito a operatori specializzati negli NPL.

Anche in questo caso emerge chiaramente l’importanza della gestione regolare dei flussi di cassa: ciò che l’impresa percepisce come un fisiologico ritardo può trasformarsi, nel tempo, in un segnale sistemico di rischio che attiva automatismi normativi di cui talvolta non è pienamente consapevole.

Early warning e Codice della Crisi: il past due come indicatore di crisi incipiente

Le Linee Guida BCE sui crediti deteriorati (NPL) includono il past due tra gli indicatori di allerta precoce per prevenire il deterioramento della qualità del credito.

Il past due a 30 giorni è uno degli indicatori più ricorrenti all’interno dei sistemi di monitoraggio automatici delle banche, ed è considerato un segnale di possibile tensione finanziaria dell’impresa.

Sulla base delle suddette Linee Guida per evitare il past due occorre:

  • dotarsi di un budget di cassa rolling, aggiornato almeno mensilmente;
  • monitorare la Centrale Rischi e i trend di andamentale;
  • anticipare i picchi di fabbisogno finanziario;
  • negoziare linee di credito coerenti con il ciclo monetario aziendale;
  • individuare tempestivamente scenari di tensione finanziaria e attivare misure correttive.

Ne deriva una chiara indicazione operativa: non esiste relazione bancaria solida senza una gestione attiva, prospettica, strutturata e trasparente dei flussi di cassa.

È sicuramente importante per la banca una costante misurazione dello stato di salute dell’impresa e della sua capacità prospettica di generare flussi di cassa ma è altrettanto importante verificare che i flussi siano gestiti e “sotto controllo”.

Ciò richiede al professionista che segue la banca di non limitarsi più al bilancio e agli altri adempimenti ma di assumere il ruolo di un costruttore di credibilità finanziaria.

Questo approccio si allinea perfettamente alle disposizioni dell’art. 2086, c.c. e dell’art. 3, CCII, che impone agli imprenditori l’obbligo di dotarsi di assetti organizzativi, amministrativi e contabili adeguati, in grado di rilevare tempestivamente i segnali di crisi. Tra questi assetti rientra la predisposizione di un sistema di monitoraggio dei flussi di cassa capace di:

  1. intercettare anticipatamente eventuali sbilanciamenti;
  2. prevedere le esigenze finanziarie future;
  3. anticipare le tensioni di liquidità;
  4. attivare tempestivamente strumenti di composizione della crisi.

Il parallelismo tra le richieste della vigilanza bancaria e gli obblighi dell’imprenditore in tema di assetti adeguati è evidente: prevenire il past due significa prevenire la crisi!

Il past due, in questo senso, non è solo una violazione contrattuale, ma un vero e proprio indicatore della qualità degli assetti dell’impresa: un’impresa che paga in ritardo per motivi organizzativi o per mancanza di pianificazione dimostra di non possedere un sistema adeguato di controllo dei flussi finanziari. Al contrario, un’impresa capace di rispettare sistematicamente le scadenze, anche in situazioni di stress operativo, comunica agli interlocutori finanziari di essere dotata di una struttura robusta e affidabile.

Gli Orientamenti EBA GL-LOM: la lettura comportamentale del ritardo

Gli Orientamenti EBA sulla concessione e il monitoraggio dei prestiti introducono un quadro di analisi molto articolato dei segnali di deterioramento del merito creditizio. Nel lungo elenco di indicatori comportamentali, finanziari, macro-economici e qualitativi, il ritardo di 30 giorni compare come un segnale concreto e immediato. Ciò che interessa alla banca non è solo il ritardo di per sé, ma il significato che esso assume all’interno del contesto operativo dell’impresa: un rallentamento degli incassi, la perdita di un cliente chiave, un calo dei margini operativi, una variazione della struttura dei costi, una maggiore dipendenza da linee di credito a breve.

Il ritardo, dunque, diventa il sintomo visibile di una possibile tensione, un elemento che attiva il dialogo tra banca e impresa e che impone alla seconda la necessità di spiegare, giustificare e rassicurare. Più l’impresa è preparata a fornire informazioni aggiornate sui propri flussi e sulla propria capacità prospettica di generare liquidità, più la banca sarà disposta a considerare il ritardo come un fenomeno episodico e non come un segnale di deterioramento strutturale.

Conclusioni

Il past due a 30 giorni non è un evento isolato né un semplice ritardo amministrativo. È un indicatore chiave all’interno di un sistema articolato e interconnesso, che coinvolge la contabilità IFRS, la vigilanza BCE, le misure di forbearance, la Centrale Rischi, i modelli di rating, il CCII e gli Orientamenti EBA. La sua rilevanza non dipende solo dalla gravità del ritardo, ma dal significato che la banca attribuisce al comportamento dell’impresa e dalla capacità di quest’ultima di dimostrare una gestione consapevole e anticipatoria dei propri flussi di cassa.

In estrema sintesi il past due può definirsi un indicatore che:

  • attiva meccanismi regolamentari automatici;
  • influenza il rating interno ed esterno;
  • può impedire per anni il rientro in bonis;
  • accelera processi di deterioramento;
  • impatta sulla reputazione finanziaria dell’impresa;
  • si collega direttamente agli obblighi dell’imprenditore in materia di assetti adeguati e prevenzione della crisi.

In un contesto finanziario che premia la prevedibilità e penalizza l’incertezza, il rispetto rigoroso delle scadenze — anche delle più piccole — il past due diventa un segnale di affidabilità e solidità organizzativa.

Per le imprese, soprattutto per le PMI, ciò significa investire nella cultura della gestione del flusso di cassa, dotarsi di strumenti adeguati di pianificazione, integrare la gestione finanziaria nella strategia aziendale e collaborare con consulenti competenti per interpretare correttamente il linguaggio della banca.

La gestione dei flussi di cassa diviene quindi la variabile centrale per preservare la qualità del rapporto banca-impresa. La banca osserva sempre di più la capacità dell’impresa di generare e presidiare i flussi monetari necessari per onorare gli impegni finanziari. Non è solo una questione di bilancio o di utile, ma una questione di disciplina finanziaria, metodicità e capacità di prevedere le esigenze future.

In aggiunta, l’estendersi dell’approccio forward looking da parte delle Autorità di vigilanza e quindi dell’intero sistema bancario accresce l’importanza della gestione corretta dei flussi di cassa quale il primo vero “presidio di continuità aziendale”.

La soglia dei 30 giorni non deve rappresentare una minaccia, ma un’opportunità per migliorare la disciplina finanziaria e costruire una relazione con gli istituti basata su trasparenza, credibilità e visione prospettica. In un sistema bancario che chiede rigore, le imprese che sapranno dimostrare ordine, puntualità e capacità di prevenzione potranno accedere a condizioni migliori, rafforzare la propria posizione negoziale e consolidare la continuità aziendale.

Per le PMI, spesso concentrate sul breve periodo, questo rappresenta un cambio di paradigma: non è più sufficiente “stare in fido”, occorre stare nella qualità del credito e per farlo, come si è più volte richiamato, è necessario dotarsi di un budget di cassa rolling, aggiornato mensilmente, in grado di anticipare i picchi di fabbisogno, negoziare per tempo l’ampliamento delle linee, evitare scoperti e prevenire ritardi. Questo tipo di pianificazione, che fino a qualche anno fa era considerata una prerogativa delle imprese strutturate, sta diventando oggi un requisito imprescindibile anche per le PMI, chiamate a operare in un sistema finanziario sempre più sofisticato.

Il supporto alle PMI in questo delicato passaggio è sicuramente una nuova opportunità per i professionisti: diventare il punto di riferimento delle imprese nella costruzione di una relazione bancaria solida, trasparente e orientata al futuro.

Area fiscale

Articoli del giorno

Corsi in evidenza

Il corso di propone di fornire il quadro della normativa comunitaria in vigore in tema di rendicontazione di sostenibilità e di analizzare i principi di rendicontazione. A partire dal 25/02/2026

Il programma è stato aggiornato alla luce del D.Lgs. 209/2023, del D.L. 84/2025 e delle più recenti novità normative, con particolare attenzione ai temi emergenti del diritto tributario internazionale. A partire dal 17/03/2026

Il percorso è articolato in cinque giornate in cui sono affrontati ed approfonditi gli aspetti fiscali connessi alla gestione ed al trasferimento degli immobili. A partire dall’11/03/2026

Mondo professione

Torna in alto