Alla cessione di singole parti componenti degli impianti fotovoltaici si applica l’aliquota IVA del 10%, a norma del n. 127-sexies), Tabella A, Parte III, allegata al D.P.R. n. 633/1972, purché si tratti di beni finiti:
1. per i quali il processo produttivo si sia già compiuto e che, come tali, si trovino nell’ultima fase di commercializzazione; e
2. acquistati per essere direttamente impiegati per l’installazione o la costruzione dell’impianto.
Al fine di poter applicare ai beni finiti l’aliquota IVA ridotta del 10% è necessario che gli acquirenti dei beni rilascino, sotto la propria responsabilità, un’apposita dichiarazione al cedente dalla quale risulti che i beni acquistati sono destinati a essere impiegati per l’installazione o la costruzione dei suddetti impianti.
Normativa di riferimento domestica ed europea
La Tabella A, Parte III, allegata al D.P.R. n. 633/1972, dispone un elenco di fattispecie alle quali risulta applicabile l’aliquota IVA ridotta del 10%.
Con particolare riferimento al settore fotovoltaico, il D.L. n. 331/1993 ha introdotto le seguenti novità all’interno della Tabella A, Parte III, allegata al D.P.R. n. 633/1972:
- n. 127-quinquies): l’aliquota IVA ridotta del 10% è applicabile alle:
«opere di urbanizzazione primaria e secondaria elencate nell’articolo 4 della Legge 29 settembre 1964, n. 847, integrato dall’articolo 44 della Legge 22 ottobre 1971, n. 865; linee di trasporto metropolitane tramviarie ed altre linee di trasporto ad impianto fisso; impianti di produzione e reti di distribuzione calore energia e di energia elettrica da fonte solare-fotovoltaica ed eolica; impianti di depurazione destinati ad essere collegati a reti fognarie anche intercomunali e ai relativi collettori di adduzione; edifici di cui all’articolo 1 della Legge 19 luglio 1961, n. 659, assimilati ai fabbricati di cui all’articolo 13 della Legge 2 luglio 1949, n. 408, e successive modificazioni»;
- n. 127-sexies): l’aliquota IVA ridotta del 10% è applicabile ai «beni, escluse materie prime e semilavorate, forniti per la costruzione delle opere, degli impianti e degli edifici di cui al n. 127-quinquies)»;
- n. 127-septies): l’aliquota IVA ridotta del 10% è applicabile alle «prestazioni di servizi dipendenti da contratti di appalto relativi alla costruzione delle opere, degli impianti e degli edifici di cui al n. 127-quinquies)».
Numerosi sono i documenti di prassi che si sono susseguiti negli anni e che hanno chiarito l’ambito applicativo, in particolare per il n. 127-quinquies) e il n. 127-sexies) sopracitati.
Di seguito si sintetizzano i chiarimenti principali dell’Amministrazione finanziaria e della giurisprudenza in merito all’applicazione dell’aliquota IVA ridotta del 10% nell’ambito del settore fotovoltaico.
Impianti di produzione e reti di distribuzione calore energia e di energia elettrica da fonte solare-fotovoltaica ed eolica
Il n. 127-quinquies), Tabella A, Parte III, allegata al D.P.R. n. 633/1972, prevede l’applicazione dell’aliquota IVA del 10%, tra l’altro, anche per gli «impianti di produzione e reti di distribuzione calore energia e di energia elettrica da fonte solare-fotovoltaica ed eolica».
Secondo quanto chiarito dall’Agenzia delle Entrate nella circolare n. 36/E/2013, l’aliquota IVA ridotta risulta applicabile agli impianti che: «siano in grado di produrre e fornire elettricità di potenza tale da poter essere utilizzata o immessa nella rete di distribuzione e che, a tal fine, siano composti da tutti quei componenti necessari allo scopo individuati dalla norma CEI 82-25».
Il trattamento impositivo ai fini IVA degli atti concernenti impianti fotovoltaici dipende anche dalla qualificazione dell’impianto medesimo come bene mobile o immobile.
La cessione dell’impianto fotovoltaico qualificato come “bene mobile”
La cessione dell’impianto fotovoltaico qualificato come “bene mobile”, effettuata da un soggetto passivo IVA, costituisce un’operazione imponibile con l’aliquota IVA ridotta del 10% ai sensi del n. 127-quinquies), Tabella A, Parte III, allegata al D.P.R. n. 633/1972.
Invece, la cessione dell’impianto fotovoltaico qualificato “bene mobile”, operata da un privato, è soggetta a registrazione in termine fisso quale che sia la forma adottata per l’atto e, quindi, anche ove stipulato con scrittura privata non autenticata, e va soggetto all’imposta di registro con l’aliquota del 3% (art. 2, Tariffa, Parte I, allegata al D.P.R. n. 131/1986).
La cessione dell’impianto fotovoltaico qualificato come “bene immobile”
La cessione dell’impianto fotovoltaico qualificato come bene immobile è soggetta a IVA e a imposta di registro secondo le regole operanti per le cessioni di fabbricati (circolare n. 36/E/2013, par. 3.2, dell’Agenzia delle Entrate).
Nota sulla cessione d’azienda: secondo la giurisprudenza (CTR Lombardia n. 1812/5/18), la cessione della proprietà superficiaria di un impianto, inclusi accessori e convenzioni GSE, non può essere riqualificata come “cessione d’azienda” se manca un’effettiva organizzazione imprenditoriale dei fattori produttivi.
L’impianto fotovoltaico accatastato e classificato, o classificabile, nella categoria catastale D/1 o D/10 costituisce un bene immobile strumentale la cui cessione, se operata da un soggetto IVA, a norma dell’art. 10, comma 1, n. 8-ter), D.P.R. n. 633/1972, risulta ai fini IVA:
- imponibile, con aliquota del 10%, per obbligo, se effettuata dalle imprese di costruzione o ristrutturazione, entro 5 anni dalla data di ultimazione della costruzione o dell’intervento;
- imponibile, con aliquota del 10%, in presenza di opzione per l’imponibilità espressa in atto dal cedente, se effettuata da soggetti diversi dall’impresa di costruzione o ristrutturazione ossia dall’impresa di costruzione o ristrutturazione oltre 5 anni dopo la fine dell’intervento;
- esente da IVA, in assenza di opzione per l’imponibilità espressa in atto, se effettuata dall’impresa di costruzione o ristrutturazione oltre 5 anni dopo la fine dell’intervento o da soggetti diversi dall’impresa di costruzione o ristrutturazione.
Per quanto concerne l’imposta di registro e le imposte ipotecaria e catastale, sulla base del principio di alternatività IVA-registro (artt. 40, D.P.R. n. 131/1986, 1-bis, Tariffa, allegata al D.Lgs. n. 347/1990 e 10, comma 2, D.Lgs. n. 347/1990), le cessioni di impianti fotovoltaici qualificati o qualificabili come immobili strumentali (ad esempio, se classificati catastalmente in D/1 o D/10), operate da soggetti passivi IVA, scontano l’imposta di registro fissa (200 euro), l’imposta ipotecaria del 3% e l’imposta catastale dell’1% sia se imponibili che se esenti da IVA.
Di seguito si riporta un quadro riepilogativo:
| Scenario di vendita | Trattamento IVA |
| Impresa costruttrice/ristrutturatrice (entro 5 anni dall’ultimazione) | Imponibile al 10% (obbligatorio) |
| Qualsiasi soggetto con opzione per l’imponibilità espressa in atto | Imponibile al 10% (su opzione) |
| Altri casi (assenza di opzione o vendita dopo 5 anni da non costruttore) | Esente IVA |
Cessione di beni finiti
L’aliquota IVA ridotta del 10% trova applicazione, inoltre, nella cessione di beni, escluse le materie prime e semilavorati, direttamente impiegati per la costruzione di alcune tipologie di opere incluse nel precedente n. 127-quinquies), così come previsto dal n. 127-sexies), Tabella A, Parte III, allegata al D.P.R. n. 633/1972.
L’Agenzia delle Entrate ha chiarito in più occasioni che, nel caso di specie, l’aliquota IVA ridotta risulta applicabile alla cessione di singole parti componenti degli impianti di cui al precedente n. 127-quinquies), purché si tratti di beni finiti destinati alla costruzione dell’impianto, ovvero a beni:
- per i quali il processo produttivo si sia già compiuto e che, come tali, si trovino nell’ultima fase di commercializzazione;
- acquistati per essere direttamente impiegati per la costruzione dell’impianto.
La problematica connessa a questa categoria attiene alla corretta attribuzione dello status di “bene finito” e alla determinazione delle operazioni che possono essere considerate accessorie alla loro vendita.
Secondo quanto chiarito dall’Agenzia delle Entrate con la circolare n. 1/E/1994, par. 8, per “beni finiti” cui si applicano le aliquote agevolate si intendono quelli che, anche successivamente al loro impiego nella costruzione o nell’intervento di recupero, non perdono la loro individualità, pur incorporandosi nell’immobile. Sono da considerare beni finiti, a titolo esemplificativo, «gli ascensori, i montacarichi, gli infissi, i sanitari, i prodotti per gli impianti idrici, elettrici, a gas eccetera […]». Non esiste, dunque, un’elencazione tassativa dei beni finiti.
Con la risoluzione n. 39/1996, ad esempio, l’Amministrazione finanziaria ha precisato che le scale a chiocciola, a giorno o retrattili, in legno o altro materiale, possono essere annoverate tra i “beni finiti” sia da un punto di vista funzionale che strutturale, trattandosi di «beni aventi caratteristiche tali da poter essere sostituiti in modo assolutamente autonomo dalla struttura della quale fanno parte e che conservano, quindi, la propria individualità».
Secondo quanto precisato dall’Amministrazione finanziaria nella risoluzione n. 353485/1982, sono stati considerati “beni finiti” «le porte, gli ascensori, i lavandini ecc., in quanto, anche se devono incorporarsi nel fabbricato per divenire funzionali, tuttavia non perdono la loro individualità né si trasformano in beni diversi. Viceversa, sono da considerare materie prime e semilavorate, le tegole, le maioliche, i mattoni, in quanto, unitamente ad altri beni, concorrono a formare il tetto, i pavimenti, i muri».
In merito al concetto di beni finiti, si ricorda, inoltre, che l’Agenzia delle Entrate:
a) nella risoluzione n. 22/1998, ha disposto che: «la specifica individualità e funzionalità del bene finito non viene meno qualora esso concorra a realizzare la costruzione dell’opera. Il bene finito, infatti, è tale in quanto, pur incorporandosi nella costruzione, è comunque riconoscibile e non perde le proprie caratteristiche, tanto da essere suscettibile di ripetute utilizzazioni»;
b) ha disposto che il carattere distintivo del bene finito è, in ogni caso, l’avvenuta ultimazione del processo produttivo, da ciò derivando che tale bene si trova, per definizione, nella fase finale della commercializzazione (cfr. risoluzione n. 353485/1982, citata, nonché risoluzione n. 269/E/2007).
In sostanza, l’aliquota IVA ridotta del 10% si applica unicamente all’ultimo anello della catena di commercializzazione del bene finito.
Anche la circolare n. 1/E/1994, al par. 8, Capitolo II, si è pronunciata coerentemente all’Amministrazione finanziaria, ribadendo che per beni finiti cui si applicano le aliquote agevolate si intendono quelli che anche successivamente al loro impiego nella costruzione o nell’intervento di recupero non perdono la loro individualità, pur incorporandosi nell’immobile.
Un altro requisito fondamentale affinché si possa applicare l’aliquota ridotta alla cessione di un bene finito è la sua destinazione.
In effetti, per come si esprime il Legislatore, «beni […] forniti per la costruzione» oppure «beni […] forniti per la realizzazione di interventi di recupero», si è portati a ritenere inequivocabile la volontà di concedere l’aliquota ridotta che risulta circoscritta solamente all’ultima fase di commercializzazione del bene finito. Sicché, le operazioni di mera compravendita, nelle fasi precedenti all’impiego, non possono essere oggetto di agevolazione.
Secondo la giurisprudenza nazionale, il pannello solare, pur rappresentando un componente necessario dell’impianto fotovoltaico, non costituisce, singolarmente considerato, un impianto medesimo, che richiede anche la presenza di altri componenti (in primis, un convertitore) e, quindi, alle cessioni che lo interessano non può trovare applicazione il regime agevolativo di cui al n. 127-quinquies), ma, solo in presenza delle menzionate condizioni, quello di cui al successivo n. 127-sexies).
Nell’ambito che ci interessa, l’Agenzia delle Entrate, con la risoluzione n. 469/E/2008, ha chiarito che possono godere dell’aliquota IVA agevolata del 10% i pannelli solari, le pompe utilizzate per la costruzione dell’impianto, nonché gli inverters e le strutture metalliche di supporto.
Come sopra detto e in base alle posizioni prese in varie occasioni dall’Amministrazione finanziaria, non esiste un elenco esaustivo e tassativo dei beni finiti. A titolo esemplificativo, e restando nell’ambito del settore fotovoltaico, potrebbero rientrare nell’aliquota IVA agevolata secondo il n. 127-sexies), i componenti dei c.d. tracker fotovoltaici, o inseguitori.
Tracker fotovoltaici o inseguitori fotovoltaici: sistemi di regolazione automatica dell’orientamento dei pannelli solari, che consentono di massimizzare la produzione di energia elettrica da un impianto fotovoltaico. I tracker fotovoltaici sono costituiti da un ensemble di prodotti (bulloni, strutture metalliche di supporto, inverters ecc.).
I singoli componenti, se qualificati quindi come beni finiti, possono essere soggetti ad aliquota IVA ridotta del 10%, sempreché siano destinati a essere impiegati nell’ultima fase di commercializzazione per l’installazione o costruzione degli impianti.
Al fine di poter applicare ai beni finiti sopra menzionati l’aliquota IVA ridotta del 10%, il cedente deve farsi rilasciare dall’acquirente una dichiarazione in cui si specifica l’utilizzazione dei beni stessi (circolare n. 1/E/1994).
L’Agenzia delle Entrate, al riguardo, con circolare n. 1/E/1994, ha disposto che: «l’applicazione dell’aliquota ridotta, prevista solo nella fase finale di commercializzazione dei beni, è subordinata al rilascio di una dichiarazione da parte dell’acquirente circa la utilizzazione dei beni stessi ed è estensibile anche alle relative prestazioni di posa in opera da parte del soggetto cedente, che si configurino come operazioni accessori e nei sensi indicati dall’articolo 12 del DPR n. 633 del 1972».
In sostanza, l’aliquota IVA del 10% si applica alle cessioni dei beni finiti o di beni diversi sia dalle materie prime sia dai semilavorati, utilizzati per la costruzione degli impianti di produzione di energia elettrica da fonte solare-fotovoltaica, a condizione che gli acquirenti dei beni sopra citati rilascino, sotto la propria responsabilità, un’apposita dichiarazione al cedente dalla quale risulti che i beni acquistati sono destinati a essere impiegati per l’installazione o costruzione dei suddetti impianti.
Riepilogando, affinché il soggetto che acquista componenti per la costruzione di impianti fotovoltaici possa beneficiare dell’aliquota IVA ridotta al 10% è necessario che:
- gli stessi componenti possano qualificarsi “beni finiti”;
- tale agevolazione riguardi esclusivamente i cessionari che si occupano dell’installazione o costruzione dell’impianto o gli utilizzatori finali;
- l’acquirente dichiari che il bene finito è destinato a uno degli impianti agevolati.
Prestazioni di servizi dipendenti da contratti di appalto relativi alla costruzione delle opere, degli impianti e degli edifici di cui al n. 127-quinquies).
Il n. 127-septies), Tabella A, Parte III, allegata al D.P.R. n. 633/1972, dispone che l’aliquota agevolata IVA del 10% si applica alle prestazioni di servizi derivanti da contratti di appalto relativi a opere e servizi così come riportati nel n. 127-quinquies) della predetta Tabella, che comprende, tra le altre, anche quelle prestazioni per la costruzione di impianti di produzione e distribuzione di energia elettrica da fonte solare-fotovoltaica ed eolica.
L’aliquota ridotta può essere fruita nei contratti di appalto per l’ampliamento degli impianti, purché configurino una nuova “parziale” costruzione e non siano qualificabili come interventi di manutenzione straordinaria. La prassi amministrativa e la giurisprudenza hanno chiarito che l’elemento distintivo risiede nella prevalenza dell’obbligazione di fare (servizio) rispetto a quella di dare (fornitura del bene).
Per la corretta interpretazione del termine “contratto di appalto”, utilizzato nella disposizione, è di aiuto l’abbondante prassi e giurisprudenza che negli anni hanno contribuito a definire tale tipologia contrattuale e a individuare gli elementi che lo differenziano dagli altri contratti (quali, ad esempio, le cessioni con posa in opera).
In particolare, l’Agenzia delle Entrate, con le circolari n. 20/1973 e n. 71/E/2000, ha tenuto a precisare che le disposizioni applicabili per i contratti di appalto possono essere estese anche ai subappalti, dal momento che essi concorrono alla realizzazione dell’opera finale. Altra tipologia di contratto a cui è possibile estendere la disciplina prevista per i contratti di appalto riguarda i contratti d’opera.
Reverse charge
Per l’installazione e la manutenzione di impianti fotovoltaici su edifici deve essere valutata, ai fini IVA, l’operatività o meno del meccanismo del reverse charge di cui all’art. 17, comma 6, lett. a-ter), D.P.R. n. 633/1972. Stando a quanto indicato dall’Agenzia delle Entrate nella circolare n. 37/E/2015, deve operarsi la seguente distinzione:
- impianti fotovoltaici accatastati in via autonoma (categoria D/1 oppure D/10);
- impianti fotovoltaici “integrati”, “semi-integrati” o, comunque, non accatastati in via autonoma.
Nel primo caso, il meccanismo del reverse charge non si rende applicabile né alla prestazione di installazione né di manutenzione, considerato che l’impianto fotovoltaico, in tale ipotesi, costituisce un bene immobile “autonomo” e non una parte dell’edificio sul quale è installato.
Diversamente, se l’impianto fotovoltaico non è autonomamente accatastato, si applica la disciplina del reverse charge per gli impianti collocati:
- sul lastrico solare;
- su aree pertinenziali al fabbricato (ad esempio, impianti situati “a terra”, all’esterno dell’edificio).
Si segnala che l’articolo è tratto da “La circolare tributaria”.
