Trasferimento di diritti e obblighi Iva in caso di trasferimento di azienda mediante una scissione societaria parziale

Nelle operazioni di scissione societaria parziale in cui un ramo di azienda (o un’azienda) viene trasferito dalla società scissa ad una società di nuova costituzione, si pongono normalmente legittimi interrogativi riguardo alla gestione degli adempimenti quotidiani che interessano l’operatività delle imprese coinvolte nell’operazione.

L’articolo 16, comma 11, della Legge 537/1993, stabilisce che quando la scissione comporta il trasferimento di un’azienda, gli obblighi ed i diritti derivanti dall’applicazione dell’Iva relativi alle operazioni realizzate tramite l’azienda trasferita, sono assunti dalle società beneficiarie della scissione; vale quindi il cd. “principio del subentro” che in sede comunitaria è affermato nell’art. 19, comma 1, della Direttiva 2006/112/Ce.

Questo principio, come afferma la Risoluzione 13/7/1995 n. 193 del Ministero delle Finanze, trova un contemperamento nella necessità che l’attività dell’azienda trasferita per scissione parziale sia stata gestita con contabilità separata ai fini Iva; in mancanza di una distinta contabilità Iva dell’azienda trasferita, verrebbe infatti meno la possibilità concreta di reperire i dati Iva della gestione precedente, per cui la successione della società beneficiaria nei diritti e negli obblighi Iva relativi all’azienda ricevuta opererebbe solamente con riferimento alle operazioni iniziate dalla scissa e per le quali il momento di effettuazione ai fini Iva non si è ancora realizzato alla data della efficacia civilistica della scissione. In questo scenario, quindi, accade che le operazioni che si riferiscono alle due frazioni dell’anno in cui l’operazione di scissione è perfezionata, dovranno essere distintamente esposte nelle rispettive dichiarazioni annuali Iva, diversamente da quanto accade laddove l’azienda trasferita fosse stata gestita con contabilità Iva separata.

Riguardo poi agli adempimenti relativi alle operazioni pendenti alla data di efficacia della scissione, per quanto attiene le operazioni attive relative all’azienda trasferita, se il momento di effettuazione rilevante ai fini Iva ex articolo 6, Dpr 633/1972, si manifesta dopo l’effetto della scissione, allora gli adempimenti conseguenti (fatturazione, liquidazione, versamento, ecc.) dovranno essere adempiuti dalla beneficiaria; diversamente, laddove il momento di effettuazione Iva dell’operazione attiva si fosse già manifestato alla suddetta data di effetto giuridico della scissione, tali adempimenti saranno di competenza della scissa.

Per quanto concerne le operazioni passive, per tutte le operazioni registrate nella contabilità Iva della scissa, il diritto alla detrazione dell’Iva sarà di sua competenza; diversamente, sarà la società beneficiaria a poter detrarre l’Iva relativa a fatture per acquisti di beni e servizi che, seppure già compiuti antecedentemente all’effetto della scissione, sono documentati da fatture non ancora registrate dalla scissa.

A questo riguardo, non assume alcuna rilevanza il fatto che le fatture passive emesse dai fornitori rechino l’intestazione della società scissa, poiché la successione nei diritti e negli obblighi da parte della beneficiaria, per quanto è strettamente circoscritto all’azienda trasferita, discende direttamente dall’operazione stessa, a condizione naturalmente che il bene o servizio sia connesso effettivamente all’attività dell’azienda assunta dalla beneficiaria.

 

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