La detrazione per figli a carico nel modello Unico 2014

In generale tutte le detrazioni previste per carichi di famiglia dall’art. 12 del Tuir (coniuge, figli o altri familiari) spettano a condizione che i familiari non abbiano conseguito un reddito complessivo superiore ad euro 2.840,51 al lordo degli oneri deducibili.

Ai fini della verifica relativa al limite di € 2.840,51 devono essere considerate alcune tipologie di redditi che non concorrono a formare il reddito complessivo quali:

  • le retribuzioni corrisposte da Enti e Organismi Internazionali, rappresentanze diplomatiche e consolari, da Missioni, dalla Santa Sede, dagli enti gestiti direttamente da essa e dagli enti centrali della Chiesa Cattolica;
  • la quota esente dei redditi di lavoro dipendente prestato nelle zone di frontiera ed in altri Paesi limitrofi in via continuativa e come oggetto esclusivo del rapporto lavorativo da soggetti residenti nel territorio dello Stato;
  • il reddito d’impresa o di lavoro autonomo assoggettato ad imposta sostitutiva nel caso di applicazione del regime previsto per l’imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità di cui all’art. 27 commi 1 e 2 del D.L. 98/2011;
  • il reddito d’impresa o di lavoro autonomo assoggettato ad imposta sostitutiva in applicazione del regime delle nuove iniziative produttive (art 13, L. 388/2000);
  • il reddito imponibile dei fabbricati assoggettato alla cedolare secca sulle locazioni.

Il limite di reddito di € 2.840,51 che consente di poter considerare un familiare a carico oppure no, va considerato in riferimento all’intero periodo d’imposta, ossia l’intero anno; se al termine del periodo d’imposta il suddetto limite è stato superato, il familiare non può essere considerato a carico del contribuente richiedente e quindi non sono legittimamente riconosciute le detrazioni fiscali per familiari a carico.

Per quanto riguarda i figli l’unica condizione tassativa richiesta per usufruire delle detrazioni previste è il non superamento del reddito di € 2.840,51; i figli possono essere considerati fiscalmente a carico indipendentemente dall’età, dal fatto che siano dediti allo studio o a un tirocinio gratuito, dallo stato fisico, dalla convivenza con il dichiarante o dal fatto che possano essere non residenti in Italia.

Per ciascun figlio a carico è prevista una detrazione teorica pari a:

  • 950 euro per ciascun figlio di età superiore o uguale a tre anni;
  • 1.220 euro per ciascun figlio di età inferiore a tre anni.

La detrazione teorica è aumentata di un importo pari a:

  • 400 euro per ciascun figlio con disabilità;
  • 200 euro per ciascun figlio a partire dal primo, per i contribuenti con più di tre figli a carico.

La detrazione teorica deve essere rapportata al numero di mesi a carico ed alla percentuale di spettanza che può essere esclusivamente pari a 100, 50, o zero.

Le detrazioni previste per i figli a carico sono teoriche in quanto la detrazione effettivamente spettante diminuisce all’aumentare del reddito; l’importo di riferimento per determinare le detrazioni per carichi di famiglia è il “reddito per detrazioni” pari al reddito complessivo del contribuente comprensivo del reddito dei fabbricati assoggettati alla cedolare secca sulle locazioni e dell’agevolazione ACE ma al netto della deduzione per abitazione principale e delle relative pertinenze (rigo RN1 col. 1 – RN2 + rigo RS37 col. 11).

L’importo della detrazione spettante a ciascun contribuente viene determinata calcolando un coefficiente che permette di rendere la detrazione effettiva decrescente al crescere del reddito per detrazioni; per calcolare l’importo della detrazione spettante è necessario poi effettuare i seguenti calcoli:

a) determinare l’incremento = (numero di figli a carico – 1) x 15.000

b) determinare il quoziente = (95.000 + Incremento) – Reddito per detrazioni

(95.000 + Incremento)

Se il quoziente è minore di zero ovvero pari ad uno la detrazione per figli a carico non compete; se il quoziente è maggiore di zero ma minore di uno è possibile determinare la detrazione effettiva spettante:

Detrazione spettante = Totale Detrazione teorica x Quoziente

Ad esempio ipotizzando che il contribuente (con un unico figlio a carico di età superiore ai tre anni) abbia un reddito complessivo pari ad euro 25.000 ed un reddito fondiario assoggettato a cedolare secca pari ad euro 4.000 la detrazione spettante sarà così determinata:

  1. Reddito per detrazioni = 25.000 + 4.000 = 29.000
  2. Incremento = (1 – 1) x 15.000 = 0
  3. Quoziente = (95.000 – 29.000)/95.000 = 66.000/95.000 = 0,6947
  4. Detrazione Spettante = 950 x 0,6947 = 659,96.

La ripartizione della detrazione tra i genitori non è libera ma dipende dal status dei genitori.

Nel caso di genitori coniugati (non legalmente o effettivamente separati) la detrazione spetta al 50% ciascuno, con la possibilità che venga attribuita, previo accordo tra gli stessi, integralmente al genitore con il reddito più elevato (considerando anche il reddito assoggettato a cedolare secca).

Come precisato nella C.M. 20/E/2011 la detrazione per figli a carico di cui all’art. 12 del Tuir deve essere considerata unitariamente per tutti i figli dei medesimi genitori e, pertanto, l’eventuale attribuzione della detrazione al genitore con reddito più elevato deve interessare necessariamente tutti i figli dei medesimi genitori. Solo in presenza di figli nati non dai medesimi genitori, la detrazione può essere applicata in misura diversa.

Nel caso di genitori effettivamente separati, legalmente separati o in caso di annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, la detrazione spetta al 100% al genitore affidatario, o, nel caso di affidamento congiunto o condiviso la detrazione viene ripartita al 50% tra i genitori (salvo diverso accordo tra gli stessi, con cui è possibile attribuire la detrazione al 100% al genitore con reddito più elevato).

Nel caso in cui il genitore affidatario o uno dei genitori affidatari non possa beneficiare della detrazione per incapienza d’imposta, la detrazione spetta all’altro genitore che, salvo diverso accordo, deve riversare all’altro la quota di detrazione usufruita.

A differenza di quanto previsto per i genitori coniugati, per i coniugi separati in caso di incapienza la detrazione può essere attribuita all’altro genitore a prescindere dal reddito e da quale dei due genitori abbia il reddito maggiore.

Infine, come precisato nella C.M. 19/E/2012 i figli maggiorenni (non economicamente autonomi) non possono, in quanto maggiorenni, essere considerati affidati ad uno dei due genitori, pertanto non è possibile continuare ad applicarsi la detrazione in capo al genitore affidatario (come nell periodo della minore età del figlio); non sussistendo altre ipotesi di deroga, per la determinazione della detrazione spettante nel caso in esame è quindi applicabile il principio generale enunciato nell’art. 12, comma 1, lett. c) del Tuir in base al quale la detrazione deve essere ripartita nella misura del 50% tra i due genitori, salvo diverso accordo diretto ad attribuire la detrazione al genitore che ha il reddito complessivo più elevato.

Area fiscale

Articoli del giorno

Corsi in evidenza

Il corso di propone di fornire il quadro della normativa comunitaria in vigore in tema di rendicontazione di sostenibilità e di analizzare i principi di rendicontazione. A partire dal 25/02/2026

Il programma è stato aggiornato alla luce del D.Lgs. 209/2023, del D.L. 84/2025 e delle più recenti novità normative, con particolare attenzione ai temi emergenti del diritto tributario internazionale. A partire dal 17/03/2026

Il percorso è articolato in cinque giornate in cui sono affrontati ed approfonditi gli aspetti fiscali connessi alla gestione ed al trasferimento degli immobili. A partire dall’11/03/2026

Mondo professione

Torna in alto