La contribuzione 2016 alla Gestione IVS artigiani e commercianti

Con la circolare n. 15/2016, l’INPS ha fornito i dati per il calcolo della contribuzione per l’anno 2016 dei soggetti iscritti alla Gestione IVS degli artigiani e commercianti; in particolare sono state fornite le nuove aliquote, i minimali e i massimali di reddito e le relative contribuzioni sul reddito minimale e sul reddito eccedente il minimale, nonché termini e modalità di versamento.

In premessa la circolare ricorda che l’art. 24, comma 22 del D.L. 201/2011, ha previsto che, con effetto dal 1 gennaio 2012, le aliquote contributive pensionistiche di finanziamento e di computo delle gestioni pensionistiche dei lavoratori artigiani e commercianti iscritti alle gestioni autonome dell’INPS siano incrementate di 1,3 punti percentuali e successivamente di 0,45 punti percentuali ogni anno fino a raggiungere il livello del 24%.

Pertanto l’aliquota contributiva per il finanziamento delle gestioni pensionistiche dei lavoratori artigiani e commercianti, per l’anno 2016, è pari al 23,10%.

Inoltre viene confermato che:

  • per i soli iscritti alla gestione commercianti l’aliquota del 23,10% deve essere aumentata dello 0,09% a titolo di aliquota aggiuntiva destinata all’indennizzo per la cessazione definitiva dell’attività commerciale; l’obbligo del versamento di tale contributo è stato prorogato fino al 31 dicembre 2018;
  • è dovuto per entrambe le gestioni (artigiani e commercianti) un contributo per le prestazioni di maternità stabilito nella misura di euro 0,62 mensili (euro 7,44 annuale);
  • viene confermata anche per l’anno 2016 la riduzione del 50% dei contributi dovuti da artigiani e commercianti con più di sessantacinque anni di età, già pensionati presso le gestioni dell’Istituto;
  • vengono confermate anche le agevolazioni previste per coadiuvanti e coadiutori di età inferiore a ventuno anni (riduzione di tre punti percentuali).

Occorre poi tener presente che per l’anno 2016:

  • il reddito minimo annuo da prendere in considerazione ai fini del calcolo del contributo IVS dovuto dagli artigiani e commercianti è pari ad € 15.548. La circolare precisa che per l’anno 2016 il reddito minimo annuo da prendere in considerazione ai fini del calcolo del contributo IVS dovuto è rimasto invariato rispetto all’anno precedente, a causa della variazione negativa (-0,1%) dell’indice dei prezzi al consumo tra il periodo gennaio 2014 – dicembre 2014 ed il periodo gennaio 2015 – dicembre 2015 comunicata dall’ISTAT;
  • il massimale di reddito annuo entro il quale sono dovuti i contributi IVS è pari ad € 76.872; tale reddito massimale è individuale e da riferire ad ogni singolo soggetto operante nell’impresa e non da riferire all’impresa nel suo complesso;
  • per i lavoratori privi di anzianità contributiva al 31 dicembre 1995, iscritti con decorrenza gennaio 1996 o successiva, il massimale annuo è pari ad € 100.324 e non è frazionabile in ragione mensile;
  • i contributi per la quota eccedente il reddito minimale di € 15.548 sono dovuti sulla base delle aliquote previste fino al limite della prima fascia di retribuzione annua pensionabile pari ad € 46.123; per i redditi superiori a € 46.123 annui resta confermato l’aumento dell’aliquota di un punto percentuale, come disposto dall’art. 3-ter della Legge 438/19928.

Aliquote, agevolazioni, reddito minimale e massimale per la gestione artigiani sono riepilogate nella seguente tabella.

REDDITO

ETA’ SUPERIORE 21 ANNI ALIQUOTA

COLLABORATORE ETA’ NON SUPERIORE 21 ANNI ALIQUOTA

Fino a € 46.123

23,10%

20,10%

Da € 46.123 fino a € 76.872 (o € 100.324 per i lavoratori privi di anzianità contributiva al 31/12/1995).

24,10%

21,10%

Il contributo calcolato sul reddito minimale sarà pari:

Artigiani

Titolare di qualunque età e coadiuvanti o coadiutori di età superiore ai 21 anni

€ 3.599,03 (3.591,59 IVS + 7,44 maternità)

Titolare di qualunque età e coadiuvanti o coadiutori di età non superiore ai 21 anni

€ 3.132,59 (3.125,15 IVS + 7,44 maternità)

Aliquote, agevolazioni, reddito minimale e massimale per la gestione commercianti sono riepilogate nelle seguente tabella.

REDDITO

ETA’ SUPERIORE 21 ANNI ALIQUOTA

COLLABORATORE ETA’ NON SUPERIORE 21 ANNI ALIQUOTA

Fino a € 46.123

23,19%

20,19%

Da € 46.123 fino a € 76.876 (o € 100.324 per i lavoratori privi di anzianità contributiva al 31/12/1995).

24,19%

21,19%

Il contributo calcolato sul reddito minimale sarà pari:

Commercianti

Titolare di qualunque età e coadiuvanti o coadiutori di età superiore ai 21 anni

€ 3.613,02 (3.605,58 IVS + 7,44 maternità)

Titolare di qualunque età e coadiuvanti o coadiutori di età non superiore ai 21 anni

€ 3.146,58 (3.139,14 IVS + 7,44 maternità)

In merito ai termini e alle modalità di versamento i contributi sul reddito minimale devono essere versati, mediante modello F24 calcolato direttamente dall’INPS, in quattro rate di importo fisso da pagare a scadenze prestabilite:

  • I° rata fissa: 16 maggio 2016;
  • II° rata fissa: 22 agosto 2016;
  • III° rata fissa: 16 novembre 2016;
  • IV° rata fissa: 16 febbraio 2017.

I contributi dovuti sulla quota di reddito eccedente il minimale, a titolo di saldo 2015 e di primo e secondo acconto 2016 devono essere invece effettuati entro i termini previsti per il pagamento delle imposte sui redditi.

Infine la circolare ricorda che l’Istituto non invia più le comunicazioni contenenti i dati e gli importi utili per il pagamento della contribuzione dovuta in quanto le medesime informazioni possono essere facilmente prelevate, a cura del contribuente o di un suo delegato, tramite l’opzione, contenuta nel Cassetto previdenziale per artigiani e commercianti, “Dati del mod. F24”. Attraverso tale opzione è possibile, inoltre, visualizzare e stampare in formato PDF, il modello da utilizzare per effettuare il pagamento.

Area fiscale

Articoli del giorno

Corsi in evidenza

Il corso di propone di fornire il quadro della normativa comunitaria in vigore in tema di rendicontazione di sostenibilità e di analizzare i principi di rendicontazione. A partire dal 25/02/2026

Il programma è stato aggiornato alla luce del D.Lgs. 209/2023, del D.L. 84/2025 e delle più recenti novità normative, con particolare attenzione ai temi emergenti del diritto tributario internazionale. A partire dal 17/03/2026

Il percorso è articolato in cinque giornate in cui sono affrontati ed approfonditi gli aspetti fiscali connessi alla gestione ed al trasferimento degli immobili. A partire dall’11/03/2026

Mondo professione

Torna in alto