2 Aprile 2015

Dividendi esteri a più vie

di Ennio Vial
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Tra una settimana esatta – il 9 marzo – riprende il Master Breve Euroconference. Nel corso dell’ultima giornata, anche alla luce dei recenti sviluppi normativi sul tema, saranno approfonditi i redditi esteri: si esamineranno i redditi da lavoro dipendente, da lavoro autonomo e di artisti e sportivi, i compensi degli amministratori e le pensioni, nonché, immancabili, i dividendi di provenienza estera, dei quali si riporta di seguito una breve disanima.


 

Quando si esamina il regime impositivo dei dividendi provenienti da società estere e percepiti da persone fisiche italiane, è necessario distinguere le partecipazioni qualificate da quelle non qualificate. La tassazione, infatti, non può discostarsi sensibilmente da quella nazionale, quanto meno per i flussi provenienti da Paesi comunitari, pena l’incompatibilità della normativa interna con le libertà fondamentali sancite dal Trattato istitutivo dell’Unione Europea.

Per quanto concerne le partecipazioni non qualificate si evidenzia come l’art. 27 comma 4 del D.P.R. n. 600/1973 preveda che i dividendi siano soggetti ad una ritenuta a titolo di imposta nella misura del 12,50%, che viene operata dall’intermediario che interviene nella riscossione, sull’importo al netto della ritenuta operata dal soggetto non residente. Ovviamente, la norma va letta in combinato disposto con gli articoli 3 e 4 del D.L. n. 66/2014 per cui la ritenuta deve intendersi fissata al 26% a decorrere dal 1° luglio 2014.

In sostanza, sugli utili derivanti da partecipazioni non qualificate in soggetti non residenti, l’intermediario applica la ritenuta del 26% a titolo di imposta sul netto frontiera.

Se non interviene un intermediario nella riscossione, l’art. 18 del D.P.R. n. 917/1986 stabilisce che i redditi di capitale corrisposti da soggetti non residenti sono soggetti ad una imposta sostitutiva che si applica con la stessa aliquota prevista per la ritenuta a titolo di imposta.

Il contribuente dovrà quindi versare un’imposta sostitutiva pari al 26% e compilare un apposito rigo della dichiarazione dei redditi (rigo RM12 del fascicolo 2 del Modello Unico).

E’ appena il caso di ricordare che i dividendi percepiti entro il 30 giugno 2014 scontano la tassazione sostitutiva del 20%.

Si invita a prestare attenzione al fatto che, nonostante le indicazioni contenute nelle istruzioni del modello Unico, anche nel quadro RM si deve dichiarare il netto frontiera e non il dividendo al lordo della ritenuta operata nel Paese estero.

Si segnala, inoltre, che per questa tipologia reddituale non è possibile optare per la tassazione ordinaria. Del resto, una soluzione diversa avrebbe potuto comportare eccessive differenziazioni rispetto alla tassazione dei dividendi nazionali con i conseguenti problemi di compatibilità col diritto comunitario evidenziati in precedenza.

Nel caso di partecipazioni qualificate, l’art. 27 comma 4 lett. a) del D.P.R. n. 600/1973 stabilisce che gli intermediari che intervengono nella riscossione dei dividendi devono operare una ritenuta alla fonte del 12,50% che, tuttavia, è a titolo d’acconto e non a titolo di imposta ed è operata sulla quota imponibile degli utili corrisposti pari al 40% se si tratta di utili maturati fino al 2007, oppure al 49,72% per gli utili maturati successivamente. Anche in questo caso la ritenuta deve ora intendersi al 26%.

Il contribuente dovrà dichiarare gli utili percepiti nel Modello Unico persone fisiche nel rigo RL1, ma avrà titolo per scomputare il credito per le imposte pagate all’estero.

Gli utili relativi a partecipazioni qualificate concorrono alla formazione del reddito imponibile al lordo di tutte le imposte estere eventualmente applicate.

L’art. 27, comma 4-bis stabilisce che “Le ritenute del comma 4 sono operate al netto delle ritenute applicate dallo Stato estero”. La ritenuta a titolo di acconto viene quindi operata sul netto frontiera.

In caso di applicazione della ritenuta interna in uscita dal Paese estero, l’Italia concederà il credito in relazione al 49,72% della ritenuta prevista convenzionalmente. Sul punto si vedano le indicazioni contenute nelle istruzioni al modello Unico, la R.M. n. 104/E/2001 e, da ultimo, la recente C.M. 9/E/2015.

 

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