Dichiarazione di successione: lo svincolo delle somme per gli eredi under 26
di Gianfranco AnticoIl D.Lgs. 139/2024, di riforma dell’imposta sulle successioni e donazioni, introduce, fra l’altro, una importante disposizione che consente agli eredi under 26 di ottenere lo svincolo delle somme, prima della presentazione della dichiarazione di successione, a determinate condizioni.
Come è noto, in forza di quanto disposto dall’articolo 48, D.Lgs. 346/1990, i funzionari dello Stato e degli enti pubblici territoriali ed i pubblici ufficiali, con esclusione dei giudici e degli arbitri, non possono compiere atti relativi a trasferimenti per causa di morte, se non è stata fornita la prova della presentazione, anche dopo il termine di 5 anni, di cui all’articolo 27, comma 4, D.Lgs. 346/1990, della dichiarazione della successione o dell’intervenuto accertamento d’ufficio, e non è stato dichiarato per iscritto dall’interessato che non vi era obbligo di presentare la dichiarazione.
Allo stesso modo, i debitori del defunto ed i detentori di beni che gli appartenevano non possono pagare le somme dovute o consegnare i beni detenuti agli eredi, ai legatari e ai loro aventi causa, se non è stata fornita la prova della presentazione, anche dopo il termine di 5 anni, della dichiarazione di successione o dell’integrativa con l’indicazione dei crediti e dei beni suddetti, o dell’intervenuto accertamento.
A sua volta, il comma 4, dell’articolo 48, D.Lgs. 346/1990, prevede che le banche e gli altri intermediari finanziari in genere, non possono provvedere ad alcuna annotazione nelle loro scritture né ad alcuna operazione concernente i titoli trasferiti per causa di morte, se non è stata fornita la prova della presentazione della dichiarazione di successione o della dichiarazione integrativa.
Il successivo comma 4-bis, dell’articolo 48, D.Lgs. 346/1990, in deroga, oggi autorizza i soggetti sopra indicati a procedere allo svincolo delle attività cadute in successione, quando a richiederlo sia l’unico erede di età anagrafica non superiore a ventisei anni, anche prima della presentazione della dichiarazione di successione, in presenza di beni immobili nell’asse ereditario e nei limiti delle somme dovute per il versamento delle imposte catastali, ipotecarie e di bollo. Vengono demandate a un successivo provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate le relative modalità attuative.
Detta innovazione va letta unitamente alla modifica apportata sempre dal D.Lgs. 139/2024, all’articolo 27, D.Lgs. 346/1990, che ha introdotto l’autoliquidazione della dichiarazione di successione, in aderenza a quanto previsto dall’articolo 10, L. 111/2023 (Legge delega fiscale), mandando in soffitta, dall’1.1.2025, il precedente procedimento che assegnava all’Ufficio il compito di provvedere alla liquidazione dell’imposta (con risoluzione n. 2/E/2024 sono stati istituiti i codici tributi per il versamento e fornito le relative istruzioni, e ridenominati i codici tributo esistenti, introdotti con la risoluzione n. 16/E/2016).
Una volta che i contribuenti sono responsabili del calcolo delle imposte di successione, donazione e registro, il legislatore delegato ha inteso facilitare e agevolare la gestione della successione, in presenza di beni immobili nell’asse ereditario.
Viene così garantito all’unico erede under 26, su sua richiesta, anche prima della presentazione della dichiarazione di successione, lo svincolo delle somme cadute in successione da parte di banche, intermediari finanziari e società ed enti che emettono azioni, obbligazioni, cartelle, certificati ed altri titoli di qualsiasi specie, anche provvisori, unicamente per le somme dovute per il versamento delle imposte catastali, ipotecarie e di bollo.
Resta fermo che le cassette di sicurezza (così come gli armadi, casseforti, borse, valige, plichi e pacchi chiusi depositati presso banche o altri soggetti che esercitano tale servizio) non possono essere aperte dai concessionari, prima che gli stessi abbiano apposto la loro firma, con l’indicazione della data e dell’ora dell’apertura, su apposito registro tenuto dai concedenti in forma cronologica e senza fogli o spazi bianchi e abbiano dichiarato per iscritto sul registro stesso che le eventuali altre persone aventi facoltà di aprirle sono tuttora in vita. Le cassette di sicurezza, dopo la morte del concessionario o di uno dei concessionari, possono essere aperte solo alla presenza di un funzionario dell’Amministrazione finanziaria o di un notaio, che redige l’inventario del contenuto, previa comunicazione da parte del concedente all’ufficio dell’Agenzia delle entrate, nella cui circoscrizione deve essere redatto l’inventario, del giorno e dell’ora dell’apertura.