Delega unica, meno burocrazia e più efficienza: le novità in vigore dal prossimo 8 dicembre 2025
di Fabio SartoriDal prossimo 8 dicembre 2025 prenderà avvio una significativa innovazione in materia di deleghe fiscali con l’introduzione della Delega unica; strumento pensato per semplificare le modalità con cui i contribuenti autorizzano gli intermediari ad accedere ai servizi online dell’Agenzia delle Entrate e dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione.
La misura, già prevista dall’art. 21, D.Lgs. n. 1/2024, nell’ambito della riforma fiscale, ha come finalità principale quella di consentire agli intermediari abilitati (ex art. 3, comma 3, D.P.R. n. 322/1998) di operare con un solo incarico per una pluralità di servizi digitali, superando così la precedente frammentazione in deleghe distinte per ciascun adempimento.
Il modello di Delega unica è stato definito e approvato con il Provvedimento n. 0375356/2024 dell’Agenzia delle Entrate del 2 ottobre 2024, che ne disciplina modalità operative e ambito di utilizzo.
La Delega unica può essere attribuita a un massimo di 2 intermediari in contemporanea e può riguardare 1, più di 1 o l’intera gamma di servizi disponibili, suddivisi in 4 aree principali:
- consultazione del cassetto fiscale delegato: l’intermediario è autorizzato a visionare le informazioni fiscali del contribuente;
- fatturazione elettronica e corrispettivi telematici: comprende la visualizzazione e l’acquisizione delle fatture elettroniche, la consultazione dei dati IVA, la registrazione dell’indirizzo telematico, la gestione del ciclo di fatturazione, la conservazione e l’accreditamento/censimento dei dispositivi. Alcuni servizi specifici – come la conservazione delle fatture elettroniche o l’accreditamento dei dispositivi – possono essere delegati anche a soggetti diversi dagli intermediari, ma esclusivamente tramite conferimento diretto da parte del contribuente;
- dati ISA e CPB: consente agli intermediari di acquisire i dati necessari per l’applicazione degli Indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA) e/o del Concordato preventivo biennale (CPB);
- Servizi dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione: permette di consultare la posizione debitoria del contribuente, verificare pagamenti, sgravi e sospensioni, gestire piani di rateizzazione e inoltrare richieste di chiarimento.
L’attivazione delle nuove procedure telematiche avverrà in più fasi:
- invio diretto del contribuente: a partire dall’8 dicembre 2025, il contribuente potrà conferire la delega direttamente dalla propria area riservata sul portale dell’Agenzia delle Entrate, utilizzando le credenziali di accesso personali. Le deleghe così trasmesse diventano operative in tempo reale;
- trasmissione tramite intermediario: sempre dall’8 dicembre 2025, gli intermediari potranno inviare la delega sotto forma di file XML, sottoscritto digitalmente dal contribuente con:
- firma digitale,
- Firma elettronica avanzata (FEA) tramite Carta d’identità elettronica (CIE);
- FEA con certificati digitali (anche non qualificati). In quest’ultima ipotesi, l’intermediario dovrà controfirmare digitalmente il file, attestando l’autenticità della delega e della sottoscrizione. La trasmissione può avvenire singolarmente o in modalità massiva. Le deleghe diventano attive solo dopo la conferma e l’esito positivo dei controlli da parte dell’Agenzia delle Entrate;
- servizio web dell’intermediario: in una fase successiva (data da definire), sarà disponibile una terza modalità che consentirà agli intermediari di generare la delega come documento informatico direttamente tramite un proprio servizio online. Il contribuente firmerà con FEA, mentre l’Agenzia delle Entrate verificherà l’identità attraverso SPID o CIE in sede di conferma. Anche in questo caso la delega sarà immediatamente operativa. Tale modalità non potrà tuttavia essere utilizzata dai titolari di partita IVA né dai soggetti diversi dalle persone fisiche prive di partita IVA, i quali dovranno necessariamente utilizzare l’invio diretto o la trasmissione tramite file XML.
Le deleghe restano valide fino al 31 dicembre del quarto anno successivo a quello di conferimento, salvo revoca anticipata o rinuncia. In merito alla loro gestione si evidenziano le seguenti possibilità:
- rinnovo: può essere richiesto nei 90 giorni antecedenti la scadenza, tramite le procedure telematiche disponibili. La nuova delega decorre dal giorno successivo alla cessazione di quella precedente;
- revoca: può essere effettuata in qualsiasi momento dal contribuente, personalmente o attraverso un intermediario;
- rinuncia: è esercitata dall’intermediario, comporta la cessazione di tutti i servizi delegati ed è immediatamente efficace tramite l’apposita funzione web;
- comunicazioni: tutte le operazioni (attivazione, rinnovo, revoca e rinuncia) sono notificate al contribuente tramite l’App IO e consultabili nelle aree riservate sia del delegante che dell’intermediario.
Gli intermediari delegati devono accettare le condizioni d’uso dei servizi e garantire che le informazioni acquisite siano utilizzate esclusivamente per le finalità professionali connesse all’incarico, nel pieno rispetto della normativa sulla protezione dei dati personali.
Sono inoltre tenuti a:
- conservare le deleghe e la documentazione di identificazione del delegante per 10 anni dalla revoca o dalla scadenza;
- registrare quotidianamente le deleghe in un apposito registro cronologico;
- assicurare la corretta gestione delle informazioni, evitando qualsiasi uso improprio.
L’Agenzia delle Entrate effettuerà verifiche e, in caso di irregolarità, potrà disporre la revoca della delega o applicare le sanzioni previste.
Fino al 5 dicembre 2025 sarà ancora possibile conferire nuove deleghe o rinnovare quelle in scadenza seguendo le modalità tradizionali. Nei 2 giorni successivi, 6 e 7 dicembre 2025, i servizi online dell’Agenzia delle Entrate saranno invece sospesi per consentire l’aggiornamento dei sistemi informatici.
Le deleghe già attive con le vecchie procedure continueranno a valere fino alla loro scadenza naturale, ma in ogni caso non oltre il 28 febbraio 2027, termine prorogato rispetto alla precedente data del 30 giugno 2026. Qualora il contribuente rilasci una nuova delega a favore di un intermediario che ne possiede già una conferita con le modalità precedenti, quest’ultima verrà automaticamente revocata.
È prevista, inoltre, una deroga specifica per ISA e CPB: fino al 30 aprile 2026 gli intermediari che non dispongono della delega per il cassetto fiscale potranno, comunque, inviare all’Agenzia delle Entrate, l’elenco dei contribuenti che li hanno incaricati. Questo meccanismo consentirà di acquisire in forma massiva i dati necessari sia per la predisposizione degli Indici sintetici di affidabilità (ISA) relativi al periodo d’imposta 2024, sia per l’elaborazione della proposta di Concordato preventivo biennale (CPB) per i periodi 2025 e 2026, secondo quanto stabilito dal Provvedimento dell’11 aprile 2025.
Disposizioni transitorie ed eccezioni – Delega Unica
| Aspetto | Regola/Tempistica | Note operative |
| Scadenze e proroghe | Fino al 5 dicembre 2025 | Possibile conferire nuove deleghe o rinnovare quelle in scadenza con le vecchie procedure. |
| Fermo tecnico | 6-7 dicembre 2025 | Servizi telematici sospesi per aggiornamento sistemi. |
| Validità deleghe pregresse | Fino alla scadenza naturale, comunque non oltre il 28 febbraio 2027 | Proroga rispetto al 30 giugno 2026. Se viene conferita una nuova delega, quella precedente si intende revocata automaticamente. |
| Deroga per ISA e CPB | Fino al 30 aprile 2026 | Intermediari senza delega per il cassetto fiscale possono inviare l’elenco dei deleganti per acquisizione massiva dati utili a ISA 2024 e CPB 2025-2026 (Provvedimento dell’11 aprile 2025 dell’Agenzia delle Entrate). |
L’introduzione della Delega unica rappresenta un passaggio strategico nel percorso di digitalizzazione e semplificazione dei rapporti tra contribuenti, intermediari e Amministrazione finanziaria. La nuova disciplina, se da un lato offre maggiore efficienza e riduce la frammentazione degli adempimenti, dall’altro richiede agli studi professionali un attento adeguamento organizzativo, sia sul piano tecnico che procedurale. Le disposizioni transitorie e le deroghe, in particolare per ISA e CPB, garantiscono una fase di accompagnamento graduale, ma impongono fin da subito agli operatori di pianificare la migrazione verso il nuovo sistema.


