17 Settembre 2025

Consolidato fiscale: interessi passivi e divieto di compensazione delle perdite ante consolidato

di Fabio LanduzziRiccardo Carrieri
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La scheda di FISCOPRATICO

Il trasferimento degli interessi passivi indeducibili nell’ambito della tassazione di gruppo per la parte di essi che trova capienza nelle eccedenze di ROL e/o di interessi attivi e proventi finanziari maturate da altre società aderenti al consolidato fiscale – ai sensi dell’art. 96, comma 14, TUIR – incontra limiti e condizioni che hanno formato anche oggetto di indicazioni interpretative dell’Agenzia delle Entrate; tali limiti e condizioni sono volti anche a scongiurare un surrettizio ingresso delle perdite fiscali ante consolidato nel reddito complessivo di gruppo, il cui divieto è espressamente disposto dall’art. 118, comma 2, TUIR, ai sensi del quale le perdite fiscali relative agli esercizi anteriori all’inizio della tassazione di gruppo possono essere utilizzate solo dalle società cui si riferiscono, vietandone, quindi, l’utilizzo da parte della fiscal unit nella determinazione dell’imponibile complessivo.

Sul tema della limitazione al trasferimento di interessi passivi al consolidato fiscale in presenza di perdite fiscali antecedenti all’ingresso della stessa società nel consolidato fiscale, l’Agenzia delle Entrate si era espressa originariamente con un proprio orientamento interpretativo (circolare n. 19/E/2009), in cui veniva affermato che «l’eccedenza di interessi passivi netti registrata da detta società (indeducibile su base individuale) [..] può essere portata in abbattimento del reddito complessivo del consolidato soltanto se e nella misura in cui la medesima società abbia evidenziato (rectius trasmesso al consolidato) un risultato imponibile almeno pari alla predetta eccedenza di interessi passivi netti indeducibili»; in caso contrario, verrebbe a essere aggirato, ad avviso delle Amministrazione finanziaria, il divieto di trasferimento al consolidato fiscale delle perdite fiscali pregresse.

Nel concreto, l’aggiramento del divieto disposto dall’art. 118, TUIR, avverrebbe sulla base del presupposto che il maggiore imponibile derivante dalla variazione in aumento corrispondente agli interessi passivi indeducibili a livello di singola società, venisse poi azzerato mediante l’utilizzo delle perdite ante consolidato della medesima società e, al contempo, vi fosse una riduzione dell’imponibile a livello di fiscal unit pari agli interessi passivi trasferiti (in ragione dell’esistenza di eccedenze di ROL disponibili a livello di fiscal unit); in questa evenienza, si verrebbe, infatti, a determinare una situazione sostanzialmente equivalente all’utilizzo nell’ambito del consolidato fiscale di perdite formatesi prima dell’adesione della controllata stessa.

Più recentemente, l’Agenzia delle Entrate è ritornata sul tema, rivedendo in parte la posizione interpretativa, precisando che l’indicazione di cui alla circolare n. 19/E/2009 vada riferito solamente ai casi «in cui la società partecipante al consolidato abbia effettivamente la possibilità di utilizzare le perdite fiscali pregresse a scomputo del proprio reddito imponibile di periodo» (risoluzione n. 67/E/2019). Perciò, in tale sede, l’Amministrazione finanziaria ha precisato che:

  1. nel caso in cui la società consolidata consegua una perdita fiscale di periodo o un reddito pari a zero, non si verificherebbe il rischio di aggiramento del divieto di utilizzo delle perdite fiscali formatesi ante consolidato, essendo di conseguenza il trasferimento degli interessi passivi maturati in vigenza del consolidato fiscale privo di limiti; al contrario,
  2. nel caso in cui la società consolidata consegua un risultato di periodo positivo, si verificherebbe l’aggiramento di tale divieto, ma limitatamente all’ammontare delle perdite ante consolidato effettivamente scomputate in sede di determinazione del risultato netto individuale di periodo. Questo comporterebbe la necessità di operare la sterilizzazione dell’ammontare delle perdite pregresse utilizzate ad abbattimento del reddito di periodo dall’ammontare di interessi passivi indeducibili da trasferire al consolidato.

Il principio che si può trarre dai documenti di prassi è allora che il travaso delle perdite pregresse nel consolidato fiscale si realizza soltanto se, e nella misura in cui, vi è in quello stesso periodo d’imposta un effettivo utilizzo di tali perdite in compensazione degli interessi indeducibili; di modo che, in pratica, la deduzione dei medesimi interessi passivi, a livello di fiscal unit verrebbe a equivalere, in concreto, allo scomputo di perdite fiscali ante consolidato in sede di determinazione dell’imponibile di gruppo.

Se questo è lo scenario normativo e interpretativo, diversa è, invece, talvolta la realtà. È, infatti, abbastanza frequente incontrare il diniego al trasferimento degli interessi passivi al consolidato fiscale ogni qualvolta non sia operata la sterilizzazione di cui al precedente punto b) e, quindi, a prescindere dal fatto che alla deduzione di interessi passivi dal reddito complessivo di gruppo consegua, in concreto, un surrettizio trasferimento di perdite fiscali ante consolidato.

Può essere questo il caso in cui nel periodo d’imposta di trasferimento degli interessi passivi alla tassazione di gruppo non si ha nessuna indeducibilità di interessi passivi in capo alla consolidata trasferente e, quindi, non vi è alcuna variazione in aumento del reddito imponibile dalla stessa apportato alla fiscal unit, mentre gli interessi passivi portati in diminuzione dalla fiscal unit in quel periodo d’imposta si riferiscono a eccedenze non dedotte provenienti da anni precedenti. In questa circostanza, infatti, non parrebbe innescarsi nel periodo d’imposta alcun concreto trasferimento al consolidato fiscale di perdite pregresse.

A evidenza del fatto che, il raggiro del divieto di ingresso nella tassazione di gruppo delle perdite fiscali pregresse possa essere inibito solamente impossibilitando l’utilizzo delle perdite ante adesione al consolidato fiscale, a fronte di contestuali variazioni in aumento dovute a interessi passivi indeducibili, si riportano due esempi.

Si assuma che, in entrambi i casi, di seguito rappresentati, la consolidata Beta disponga di 60 di perdite fiscali pregresse utilizzabili in misura piena e di 20 di interessi passivi non dedotti maturati in vigenza del consolidato fiscale con Alfa; dal lato suo, Alfa dispone di un’eccedenza di ROL di 35. Vediamo che succede se Beta non riesce a dedurre autonomamente gli interessi passivi dell’anno X pari a 15 (Caso 2).

 

Caso 1

Descrizione Alfa (consolidante) Beta (consolidata) Fiscal unit
a Risultato imponibile (senza variazione per interessi passivi e perdite individuali) 100 40 140
b Var. + interessi passivi 0 15 15
c = a+b Reddito imponibile Ires (senza perdite individuali) 100 55 155
d Scomputo perdite pregresse -55 -55
e = c+d Redito trasferibile al consolidato 100 0 100
f Deduzione eccedenza di interessi passivi -35 -35
g = e-f Reddito complessivo di gruppo 65

 

Caso 2

  Descrizione  Alfa (consolidante) Beta (consolidata) Fiscal unit
a Risultato imponibile (senza variazione per interessi passivi e perdite individuali) 100 40 140
b Var. + interessi passivi
c = a+b Reddito imponibile Ires (senza perdite individuali) 100 40 140
d Scomputo perdite pregresse -40 -40
e = c+d Redito trasferibile al consolidato 100 0 100
f Deduzione eccedenze interessi passivi -20 -20
g = e-f Reddito complessivo di gruppo 80

In particolare, nel Caso 1 è evidente che, poiché Beta opera nell’anno di imposta una variazione in aumento per interessi passivi indeducibili di 15 e scomputa dal reddito di periodo perdite fiscali pregresse (55), poiché poi tali interessi trovano successiva deduzione nell’ambito della tassazione di gruppo, di fatto si sta realizzando un trasferimento strisciante di perdite fiscali ante-consolidato alla tassazione di gruppo. Infatti, a fronte di un reddito complessivo di gruppo che, così facendo, sarebbe pari a 65, Beta consumerebbe:

  1. perdite fiscali pregresse per 55, quindi delle stesse ne residuerebbero solamente 5;
  2. il basket degli interessi passivi indeducibili maturati in vigenza di consolidato fiscale in periodi precedenti (pari a 20), in quanto anch’esso troverebbe compensazione nell’eccedenze di ROL di Alfa.

Diversamente, nel Caso 2, sempre a fronte di un risultato imponibile (a) di 140, Beta, non “soffrendo” dell’indeducibilità di interessi passivi di periodo, consuma:

  1. perdite fiscali pregresse per 40, quindi ne residuano solamente 20 dopo il suddetto utilizzo;
  2. il basket degli interessi passivi indeducibili maturati in vigenza di consolidato fiscale in periodi precedenti (pari a 20); tuttavia, registra un reddito complessivo di gruppo maggiore pari a 80.

Come esposto, essendo tanto nel Caso 1 quanto nel Caso 2 il risultato imponibile “aggregato” di partenza (a) pari a 140, è chiaro che è la preventiva variazione in aumento apportata al reddito (b) per via dell’indeducibilità degli interessi passivi di periodo – a cui segue poi la corrispondente deduzione a livello di fiscal unit – a determinare un differente reddito complessivo di gruppo:

  1. pari a 65 nel Caso 1;
  2. pari a 80 nel Caso 2.

Ciò che varia nei due Casi è proprio lo scomputo delle perdite pregresse:

  1. che sarebbe, in prima battuta, pari a 55 nel Caso 1;
  2. (ii) che è pari a 40 nel Caso 2.

Ebbene, questo evidenzia che vi è stato nel Caso 1 un loro parziale utilizzo nel reddito complessivo di gruppo, da cui la necessità di introdurre una limitazione a 40 tramite la sterilizzazione dell’ammontare degli interessi passivi indeducibili (pari a 15) per ripristinare, in ultima analisi, un reddito complessivo di gruppo appunto pari a 80 (come si ha nel Caso 2), e quindi evitare il fenomeno che la norma intende scongiurare.

Ecco, allora, che la sterilizzazione di 15 andrebbe operata solo nel Caso 1 per riportare il reddito imponibile della fiscal unit a 80.

Per cui, è la variazione in aumento per interessi passivi indeducibili da parte della consolidata che trasferisce gli stessi alla tassazione di gruppo, operata nel medesimo anno in cui utilizza perdite fiscali proprie pregresse, che innesca l’indebito travaso di perdite fiscali maturate nel periodo antecedente la tassazione di gruppo (nell’esempio, pari a 15) in violazione del divieto posto all’art. 118, comma 2, TUIR.

L’applicazione dell’art. 118, comma 2, TUIR, che introduce un equo e ragionevole limite, andrebbe allora circoscritta al caso in cui nello stesso periodo di imposta si ha:

1) la deduzione degli interessi passivi (a livello consolidato);

2) l’utilizzo da parte della consolidata di perdite fiscali ante consolidato in diminuzione del proprio imponibile;

3) la variazione in aumento per interessi passivi non deducibili da parte della consolidata medesima.

La risoluzione n. 67/E/2019, si rammenta, venne pubblicata proprio a fronte di «richieste di chiarimenti in merito alla possibilità per una società che abbia optato per il regime del consolidato nazionale di cui agli articoli 117 e seguenti del Testo Unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR) di trasferire alla fiscal unit eccedenze di interessi passivi, indeducibili nel periodo di imposta, in presenza di perdite fiscali pregresse all’ingresso nel consolidato»; da qui, si avrebbe quindi spazio per una maggiore valorizzazione a livello interpretativo l’inciso riferito agli interessi “indeducibili nel periodo di imposta”.