23 Giugno 2025

Applicazione dell’IVA nel contratto estimatorio

di Marco Peirolo
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La scheda di FISCOPRATICO

L’articolo 1556, cod. civ., definisce il contratto estimatorio come il contratto in base al quale una parte consegna una o più cose mobili all’altra e questa si obbliga a pagare il prezzo, salvo che restituisca le cose nel termine stabilito.

Con il contratto estimatorio, l’accipiens, pur non essendo proprietario dei beni che riceve, ne acquisisce la disponibilità, potendoli cedere a soggetti terzi e scegliere liberamente le modalità con cui effettuare la vendita, senza che il tradens possa in alcun modo condizionare tale scelta.

Nel momento in cui la vendita si perfeziona, la proprietà del bene passa al terzo acquirente e sorge in capo all’accipiens l’obbligo di pagare al tradens il prezzo.

Qualora i beni rimangano invenduti al termine pattuito, invece, l’accipiens può acquisirne la proprietà pagando il prezzo o, in alternativa, riconsegnarli al tradens che, essendo rimasto sempre titolare dei beni, ne riacquisisce la disponibilità.

Ai fini Iva, in deroga alla regola generale previsa dall’articolo 6, comma 1, D.P.R. 633/1972, in base al quale le cessioni di beni mobili si considerano effettuate al momento della relativa consegna o spedizione, l’articolo 6, comma 2, lettera d), D.P.R. 633/1972, prevede che l’operazione si considera effettuata, per le cessioni di beni inerenti a contratti estimatori, all’atto della rivendita a terzi ovvero, per i beni non restituiti, alla scadenza del termine convenuto tra le parti e comunque dopo il decorso di un anno dalla consegna o spedizione.

In sostanza, l’imponibilità dell’operazione è rinviata, rispetto al momento di consegna fisica del bene, a quello di rivendita da parte del ricevente o alla scadenza del termine pattuito dalle parti, se inferiore all’anno, oppure non verificandosi alcuna delle predette ipotesi al decorso di un anno dal ricevimento dei beni, fermo restando che non si realizza alcuna acquisizione se i beni vengono restituiti prima della scadenza dei termini convenuti dalle parti.

Ne consegue che, in assenza di vendita a terzi o di restituzione dei beni entro il termine di un anno dalla consegna, nell’ipotesi di contratto estimatorio di durata superiore, la normativa Iva impone l’anticipazione del momento impositivo ai soli fini dell’imposta, benché, come detto, l’effetto traslativo della proprietà, in base alle disposizioni civilistiche, non abbia ancora avuto luogo.

Al fine di superare le presunzioni di cessione e di acquisto per i beni oggetto di contratto estimatorio, tanto il tradens quanto l’accipiens devono dimostrare di avere, rispettivamente, inviato e ricevuto i beni in dipendenza del predetto contratto.

Infatti, da un lato, l’articolo 1, comma 1, D.P.R. 441/1997, dispone che si presumono ceduti i beni acquistati, importati o prodotti che non si trovano nei luoghi in cui il contribuente svolge le proprie operazioni, né in quelli dei suoi rappresentanti e, specularmente, l’articolo 3, comma 1, D.P.R. 441/1997, stabilisce che i beni che si trovano in uno dei luoghi in cui il contribuente svolge le proprie operazioni si presumono acquistati se lo stesso non dimostra di averli ricevuti in base ad un rapporto di rappresentanza o ad uno degli altri titoli di cui all’art. 1, nei modi ivi indicati.

L’articolo 1, comma 2, lettera b), D.P.R. 441/1997, esclude l’operatività della presunzione se è dimostrato che i beni sono stati consegnati a terzi in lavorazione, deposito, comodato o in dipendenza di contratti estimatori, di contratti di opera, appalto, trasporto, mandato, commissione o di altro titolo non traslativo della proprietà.

Ai fini del superamento delle presunzioni di cessione e di acquisto:

In via agevolativa, l’articolo 1, comma 4, D.M. 18 novembre 1976, stabilisce che, per le cessioni di beni inerenti a contratti estimatori, gli obblighi di fatturazione e registrazione possono essere eseguiti entro il mese successivo a quello in cui è stata effettuata l’operazione.

Di conseguenza, il termine di emissione e registrazione della fattura può essere differito:

  • al mese successivo alla rivendita dei beni a terzi; ovvero
  • in caso di mancata restituzione dei beni, al mese successivo rispetto:
  • alla scadenza del termine convenuto fra le parti per la restituzione dei beni; oppure
  • al decorso di un anno dalla consegna o spedizione dei beni.

Con la risposta a interpello n. 10/E/2023, l’Agenzia delle entrate ha chiarito le modalità di assolvimento dell’Iva volte a rendere coerente con la disciplina Iva l’accordo delle parti per una durata del contratto estimatorio superiore al limite temporale massimo di 12 mesi dalla consegna dei beni previsto dall’articolo 6, comma 2, lettera d), D.P.R. 633/1972.

Situazione Adempimenti del tradens

Beni invenduti e non restituiti al tradens alla scadenza dei 12 mesi

·  Emissione della fattura, con indicazione del corrispettivo concordato alla stipula del contratto, ripartito tra imponibile e relativa Iva;

·  versamento dell’imposta all’Erario.

Vendita a terzi dei beni prima dello scadere del termine, superiore a 12 mesi, pattuito dalle parti ·  Emissione di una nota di variazione in aumento, in caso di prezzo di vendita superiore a quello già fatturato;

·  emissione di una nota di variazione in diminuzione, in caso di prezzo di vendita inferiore a quello già fatturato.

Restituzione al tradens dei beni allo scadere del termine, superiore a 12 mesi, pattuito dalle parti

·  Emissione di una nota di variazione in diminuzione;

· restituzione all’accipiens del corrispettivo in precedenza percepito