11 Luglio 2018

Agenti e rappresentanti

di EVOLUTION
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Gli agenti ed i rappresentanti sono degli intermediari la cui attività ha lo scopo di promuovere la distribuzione, nonché la vendita, di beni e/o servizi delle imprese attraverso la ricerca di possibili clienti.
Al fine di approfondire i diversi aspetti della materia, è stata pubblicata in Evolution, nella sezione “Imposte dirette”, una apposita Scheda di studio.
Il presente contributo analizza la figura dell’agente e del rappresentante secondo quanto previsto dalla normativa di riferimento.

L’agente di commercio è un soggetto, anche persona giuridica, che viene incaricato da una o più aziende a promuovere la conclusione di contratti in determinate aree geografiche, mentre il rappresentante di commercio è colui (persona fisica o società) a cui viene richiesto di concludere dei contratti in determinate aree geografiche in nome e per conto del soggetto rappresentato.

Per lo svolgimento delle attività di agenti e di rappresentanti di commercio, ai sensi dell’articolo 5 L. 204/1985, è necessario il possesso di determinati requisiti morali e personali.

In particolare, questi soggetti operano in nome e per conto di altri soggetti in ragione di un contratto di agenzia, definito dall’art. 1742 c.c.. come un contratte con il quale “una parte assume stabilmente l’incarico di promuovere, per conto dell’altra, verso retribuzione, la conclusione di contratti in una zona determinata. Ciascuna parte ha il diritto di ottenere dall’altra una copia del contratto dalla stessa sottoscritto”.

Per poter avviare l’attività di agente o rappresentante di commercio, è necessario:

  • Richiedere all’Agenzia delle Entrate l’attribuzione del numero di partita iva e codice fiscale;
  • Iscriversi al Registro imprese e al REA (Repertorio Economico Amministrativo) presso la Camera di commercio;
  • Iscriversi all’INPS;
  • Iscriversi all’INAIL nel caso si avvalga di dipendenti.

Le suddette operazioni possono essere poste in essere attraverso la Comunicazione Unica d’impresa (ComUnica).

In base alle disposizioni di cui al D.M. 26 ottobre 2011 il soggetto dovrà dare dimostrazione del possesso dei requisiti richiesti dalla normativa vigente per l’esercizio dell’attività di agente o rappresentante attraverso la presentazione della SCIA (Segnalazione Certificata di Inizio attività) e del Modello ARC da allegare alla pratica ComUnica.

L’agente o rappresentante ai sensi dell’articolo 1748 cod. civ. ha diritto per tutti gli affari conclusi durante il contratto e per effetto del suo intervento, ad una provvigione dal momento e nella misura in cui il preponente ha eseguito o avrebbe dovuto eseguire la prestazione in base al contratto concluso con il terzo.

Il reddito prodotto da agenti e rappresentanti è classificato quale reddito d’impresa e le relative provvigioni, ai sensi dell’articolo 25-bis D.P.R. 600/1973, sono soggette a ritenuta a titolo di acconto Irpef/Ires.

L’attività svolta dagli agenti e dai rappresentanti nei confronti del preponente costituiscono prestazioni di servizi poste in essere nell’esercizio di attività di impresa e sono, quindi, rilevanti ai fini IVA (ex articoli 3 e 4 D.P.R. 633/1972).

L’esercizio delle attività di agenti e rappresentanti è soggetto all’imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) salvo il caso in cui non vi sia l’autonoma organizzazione (Circolare AdE 28/E/2010), la cui assenza/presenza deve essere verificata secondo i consueti criteri applicabili agli esercenti arti e professioni nonostante la produzione, in linea generale, di reddito d’impresa.

Nella Scheda di studio pubblicata su EVOLUTION sono approfonditi, tra gli altri, i seguenti aspetti:

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