25 Marzo 2017

L’iscrizione in bilancio delle immobilizzazioni immateriali

di Viviana Grippo
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La voce BI dell’articolo 2424 del cod. civ. accoglie le immobilizzazioni immateriali.

Le condizioni per l’iscrizione in bilancio delle immobilizzazioni immateriali sono dettate dall’OIC 24 e variano a seconda della tipologia di immobilizzazioni immateriale considerata; esse possono difatti suddividersi tra:

  • beni immateriali,
  • avviamento,
  • oneri pluriennali,
  • immobilizzazioni immateriali in corso,
  • acconti.

I beni immateriali devono essere individualmente identificabili; a tal fine essi devono poter essere separati o scorporati, venduti, trasferiti, dati in licenza o in affitto ovvero scambiati, oppure possono derivare da diritti contrattuali o altri diritti legali. Ne sono un esempio:

  • i diritti di brevetto industriale,
  • i diritti di utilizzazione delle opere dell’ingegno,
  • le concessioni, licenze, marchi e altri diritti simili.

L’avviamento consiste nella capacità dell’azienda di produrre utili attraverso la combinazione di specifici fattori che sebbene acquisiti a titolo oneroso non hanno un valore autonomo; allo stesso modo esso può essere rappresentato dall’incremento di valore che il complesso aziendale acquisisce rispetto alla somma dei valori dei singoli beni, in forza della efficiente capacità di organizzare le risorse.

Quanto agli oneri pluriennali essi sono rappresentati da costi sostenuti dall’azienda che non esauriscono la loro utilità in un solo esercizio, ossia in quello in cui sono sostenuti. Le loro caratteristiche sono difficilmente determinabili, ne sono un conosciuto esempio:

  • i costi di impianto e di ampliamento,
  • i costi di sviluppo e
  • gli altri costi con caratteristica di onere

In merito a tali ultimi costi, la cui identificazione è come detto assai più difficile, la capitalizzazione potrà verificarsi solo quando si siano verificate le seguenti condizioni desumibili dalla lettura dell’OIC 24:

  • reale sostenimento,
  • carattere straordinario,
  • congruenza,
  • rapporto causa-effetto tra i costi in questione e beneficio atteso,
  • utilità pluriennale risultante da un piano economico della società.

In merito alla capitalizzazione va ricordato che essa può rappresentare per la società:

  • un obbligo,
  • una facoltà,
  • un divieto.

Il primo caso si verifica in merito ai beni immateriali assoggettati a tutela giuridica e all’avviamento, il secondo per gli oneri pluriennali con caratteristiche di aleatorietà, il terzo caso si manifesta qualora l’azienda volesse capitalizzare oneri pluriennali non esplicitamente previsti dalla legge.

In ogni caso per l’iscrizione in stato patrimoniale dei costi di impianto e ampliamento, di sviluppo e dell’avviamento è necessario, secondo il disposto del comma 5 dell’articolo 2426 del cod. civ., il consenso del collegio sindacale se esistente.

In merito al valore di iscrizione in bilancio delle immobilizzazioni immateriali, la regola generale è rappresentata dalla iscrizione al costo di acquisto o di produzione, tuttavia, il valore di iscrizione non può essere superiore al valore recuperabile ovvero al valore di realizzo dei beni attraverso la vendita sul mercato.

Il costo di acquisto rappresenta anche il costo civilistico da ammortizzare. In particolare in caso di acquisto il costo è determinato come segue: costo di acquisto dal fornitore + oneri accessori + interessi passivi.

Gli interessi passivi che concorrono alla sommatoria sono sia quelli relativi ai prestiti contratti per l’acquisto che quelli relativi alla loro fabbricazione fino al momento in cui il bene può essere utilizzato e per la quota ragionevolmente imputabile.

In caso di fabbricazione, invece, il costo di acquisto è determinato come segue: costi diretti + interessi passivi.

I costi diretti sono rappresentati, per esempio, dai costi per le prestazioni dei dipendenti, i consumi e le utenze. Quanto agli interessi, sono sommabili sia quelli maturati sui prestiti contratti per l’acquisizione dei fattori produttivi che quelli relativi alla fabbricazione. Chiaramente i costi che possono concorrere alla determinazione del costo di fabbricazione sono solo quelli sostenuti fino al momento nel quale il bene può essere utilizzato e per la quota ragionevolmente imputabile.

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