Una nuova visione sull’interposizione? Le conclusioni della risposta a interpello n. 239/E/2025
di Ennio VialLa risposta a interpello n. 239/E/2025 pubblicata ieri, 15.9.2025, affronta un interessante caso di trust americano con beneficiari italiani. Il trust è stato costituito in California dal prozio degli istanti, ora passato a miglior vita.
Dalla lettura dell’istanza si ricava che il disponente era primo beneficiario e primo trustee del trust, ma non solo. Al disponente, infatti, l’atto istitutivo attribuiva, altresì, il potere discrezionale di revoca e modifica del trust fino al momento del suo decesso.
Che questo trust potesse risultare interposto, secondo l’approccio italiano, appare ovviamente scontato. Infatti, anche tacendo in merito alla natura autodichiarata del trust, il semplice potere discrezionale di revoca è sufficiente (giustamente) a considerarlo interposto. In tal senso, l’Agenzia delle Entrate si era già espressa con la circolare n. 48/E/2007 e con la risposta a interpello n. 111/E/2020.
Dopo la morte del disponente è stato nominato, quale nuovo trustee, una persona fisica residente negli Stati Uniti; si apprende dall’istanza che detto trustee è incluso tra i beneficiari (ma non tra gli istanti che sono tutti residenti in Italia). L’interpello, infatti, è stato presentato dai beneficiari residenti in Italia e dall’istanza si apprende che questi hanno diritto di ricevere l’84% del fondo in trust.
Dalla lettura emerge anche che, fino al decesso del disponente, il trust era qualificabile come “Grantor trust”, ossia, come trust interposto, con la conseguenza che tutti i redditi del trust erano stati dichiarati dal disponente residente in America nella propria dichiarazione dei redditi.
Dopo la morte del disponente, il trust ha cambiato natura, trasformandosi ini “NonGrantor Trust”. Si tratta di un trust considerato dalla normativa fiscale americana come un trust fiscalmente opaco. Contestualmente alla nomina del nuovo trustee, il trust si caratterizza per nuovi beneficiari, l’irrevocabilità e l’immodificabilità del trust stesso.
I beneficiari chiedono la qualificazione del trust come opaco, trasparente o interposto con riferimento al periodo successivo al decesso del disponente, atteso che antecedentemente, quest’ultimo era unico beneficiario e non vi erano beneficiari residenti in Italia.
Dalla lettura emerge che l’istanza non ha a oggetto il tema della fiscalità indiretta e nemmeno del monitoraggio fiscale. Per quanto concerne il monitoraggio fiscale, ragionevolmente, gli istanti avranno ritenuto chiare le indicazioni fornite dalla circolare n. 34/E/2022. Per quanto concerne la fiscalità indiretta, invece, dal lato del trust emerge che i beni si trovano negli Stati Uniti. Ebbene, sul presupposto che i beni si trovino sempre negli Stati Uniti e che il disponente non sia mai stato fiscalmente residente in Italia, difetta per certo il requisito della territorialità ai fini dell’imposta di successione e donazione.
Nella soluzione interpretativa proposta dal contribuente, gli istanti suggeriscono la tesi che il trust risulti fiscalmente interposto nei loro confronti, atteso che al par. 3.4 della circolare n. 34/E/2022 viene chiarito che «nell’ipotesi di decesso del soggetto disponente, tenuto conto della interposizione del trust tra i beni e i diritti che compongono l’attivo ereditario di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346 sono inclusi anche quelli formalmente nella titolarità del trust, qualificato come interposto».
Si tratta della tesi ampiamente criticata in dottrina, secondo cui l’interposizione del trust si estenderebbe anche all’ambito della fiscalità indiretta. Viene, inoltre, evidenziato che, dalla morte del disponente (e primo trustee), il trust non ha alcuno scopo negoziale, se non quello dello smantellamento del trust stesso con attribuzione dei beni ai beneficiari finali.
Ragionevolmente, i beneficiari avranno ritenuto che, se i beni devono rientrare nell’attivo ereditario del disponente e, peraltro, il trustee non deve far altro che smobilizzare detti beni per assegnare i redditi ai beneficiari stessi, il trust sarà interposto nei loro confronti e questi dovranno dichiarare gli investimenti esteri come se fossero direttamente riferibili a loro stessi, sia ai fini delle imposte dirette che del monitoraggio.
L’Agenzia delle Entrate, tuttavia, conclude ritenendo che il trust in oggetto deve essere considerato trasparente. È importante evidenziare le osservazioni dell’ufficio volte a escludere la natura opaca o interposta.
Che il trust non possa essere considerato opaco discende dal fatto che gli istanti, dopo la morte del disponente, hanno un diritto a ricevere tutto il fondo e tutto il reddito secondo delle percentuali prestabilite. L’unico potere discrezionale del trustee attiene al mero differimento della distribuzione. È, quindi, assente, in capo al trustee, una qualsiasi discrezionalità in merito all’an e al quantum delle attribuzioni in discorso.
Le osservazioni sono immediatamente comprensibili e non necessitano di particolari commenti.
Più complessa appare l’analisi in relazione ai motivi per cui l’Amministrazione finanziaria ha considerato il trust non interposto. I passaggi interessanti da segnalare sono di seguito descritti.
L’Agenzia delle Entrate chiarisce che la qualificazione fiscale del trust deve essere operata, tenendo conto dell’assetto contrattuale attualmente risultante dall’atto istitutivo. Il chiarimento è di grande importanza atteso che, di fatto, si accoglie la tesi della dottrina, per cui un trust originariamente interposto può perdere il suo stato di interposto, quantomeno alla morte dell’interponente. L’interposizione del trust, pertanto, non può essere vista come un peccato originale dal quale non è possibile ottenere assoluzione.
Gli ulteriori elementi illustrati attengono al fatto che gli istanti non hanno alcun rapporto né di parentela, né di amicizia, né tantomeno di natura professionale con il trustee. Il chiarimento appare di sicuro interesse, atteso che dalla lettura dell’istanza si apprende che il trustee è uno dei beneficiari, ancorché non residente.
Dobbiamo, quindi, concludere che la parziale coincidenza del trustee con i beneficiari non è motivo sufficiente per determinare l’interposizione del trust, quantomeno in relazione ai beneficiari che non sono trustee. Tutt’al più si potrà ritenere (ma si badi che l’interpello non dice questo) che il trust possa essere interposto solo nei confronti del beneficiario trustee. Si darebbe vita a un trust misto, non come il caso affrontato dalla circolare n. 48/E/2007 (dove per misto si intendeva in parte opaco e in parte trasparente), ma misto nel senso di interposto verso taluni soggetti e non interposto verso altri.
Si legge, inoltre, che dopo il decesso del disponente il trustee ha posto in essere una serie di attività per dare esecuzione al programma negoziale quali:
- la vendita di alcune proprietà;
- il pagamento di consulenti;
- la chiusura conti correnti;
- e alcune attribuzioni già avvenute ai beneficiari.
Si legge, inoltre, che il trustee ha evidenziato ai beneficiari che l’amministrazione del trust richiederà molti mesi, poiché il disponente aveva diverse proprietà che dovranno essere raccolte e amministrate. Ulteriori aspetti contro l’interposizione sono i seguenti:
- al trustee sono riservati ampi poteri gestori sul fondo in trust;
- il trustee può essere revocato o sostituito solo per ordine del tribunale;
- nessun trustee sarà responsabile nei confronti dei beneficiari se non per dolo o negligenza grave.
La risposta a interpello appare interessante, in quanto conferma che i trust, nel momento in cui giungono al termine, ad esempio, in ragione della morte del disponente, non sono automaticamente interposti anche se il beneficiario ha diritto di pretendere il fondo dal trustee.
Nel momento in cui il trustee deve liquidare il patrimonio ai beneficiari, nonostante questi vantino un diritto soggettivo all’attribuzione del fondo e dei redditi, il trust sarà considerato trasparente, ma non interposto nei loro confronti.
Una ulteriore questione che, infine, vogliamo attenzionare, attiene alla posizione che il Fisco ha esplicitato nella circolare n. 34/E/2022 e che viene citata nella risposta da parte degli istanti per cui il trust interposto è tale anche ai fini delle imposte indirette. Ci si può chiedere se l’interpello in commento possa rappresentare una rivisitazione di quella tesi.
Dobbiamo, purtroppo, ricordare che l’interpello non ha a oggetto il comparto delle imposte indirette; tuttavia, apparirebbe oltremodo singolare ritenere che il trust, che alla morte del disponente si consolida trasformandosi in un trust trasparente, dal punto di vista della fiscalità diretta, risulti invece interposto ai fini della fiscalità indiretta.
Chi scrive interpreta (o almeno spera) che la risposta in questione possa essere vista come un primo passo di un cammino verso la rivisitazione della tesi della circolare n. 34/E/2022, ripresa successivamente dalla risposta n. 176/E/2023.


