Un mini-credito specifico per gli investimenti degli agricoltori
di Luigi ScappiniLa Legge n. 199/2025, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 301 del 30 dicembre 2025, S.O. n. 42/L, meglio nota come Legge di bilancio 2026, con i commi 454–459 dell’art. 1, introduce, in ragione della sostituzione del generalizzato credito previsto per gli investimenti con il già noto iperammortamento, misura non azionabile per i soggetti che dichiarano un reddito fondiario, uno specifico credito d’imposta riservato alle imprese operanti nei settori della produzione primaria dei prodotti agricoli e della pesca e dell’acquacoltura.
Soggetti interessati sono, ai sensi di quanto previsto dal Regolamento (CE) 178/2002, coloro che operano in tutte le fasi della produzione, dell’allevamento o della coltivazione dei prodotti primari, compresi il raccolto, la mungitura e la produzione zootecnica precedente la macellazione e comprese la caccia e la pesca e la raccolta di prodotti selvatici, a cui si aggiunge l’acquacoltura.
Il credito compete in riferimento a investimenti in beni materiali e immateriali strumentali nuovi compresi, rispettivamente, negli elenchi di cui agli Allegati IV e V, effettuati a decorrere dal 1° gennaio 2026 e fino al 28 settembre 2028.
Di fatto, viene data continuità a quanto originariamente previsto con il Piano transizione 4.0, con il fine, per quanto concerne il settore dell’agricoltura, di allineare il comparto all’evoluzione tecnologica sotto il profilo di una maggiore digitalizzazione attraverso l’applicazione delle Information and Communication Technologies (ICT) e dell’Internet of Things (IoT).
L’importo del credito è pari al 40% dell’investimento sostenuto nel limite di 1 milione di euro.
Il comma 455 stabilisce che nel caso di investimenti effettuati tramite contratti di locazione finanziaria, ai fini della determinazione dell’eventuale credito spettante, si deve prendere a riferimento il costo sostenuto dal locatore per l’acquisto dei beni.
In continuità con il passato è altresì previsto che nelle ipotesi di cessione, di destinazione a finalità estranee all’esercizio dell’impresa, o, ancora di mancato esercizio del riscatto in ipotesi di acquisto a mezzo di leasing, dei beni agevolati, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello di completamento degli investimenti, il credito d’imposta viene corrispondentemente ridotto escludendo dall’originaria base di calcolo il relativo costo.
Al verificarsi di una di tali ipotesi, l’eventuale maggior credito d’imposta già utilizzato in compensazione deve essere direttamente riversato dal beneficiario entro il termine per il versamento a saldo dell’imposta sui redditi dovuta per il periodo d’imposta in cui si verifica la causa di decadenza, senza applicazione di sanzioni e interessi.
Viene espressamente fatto rimando, in quanto compatibili, le previsioni contenute nei commi 35 e 36 della Legge n. 205/2017, disciplinanti l’ipotesi di deroga all’ipotesi di decadenza dall’agevolazione a condizione che nel medesimo periodo di imposta si procede alla sostituzione del bene originario con uno nuovo avente caratteristiche tecnologiche analoghe o superiori. Nell’ipotesi in cui il bene sostitutivo abbia un costo di acquisizione inferiore a quello originario, la fruizione del beneficio prosegue per le quote residue fino a concorrenza del costo del nuovo investimento. Viene espressamente stabilità l’incumulabilità con le agevolazioni di cui all’art. 1, comma 446, Legge n. 207/2024 (Industria 4.0), nonché con gli investimenti effettuati da parte di soggetti che possono beneficiare delle disposizioni relative alla maggiorazione dell’ammortamento per gli investimenti in beni strumentali e alla proroga del credito d’imposta ZES in agricoltura.
Al contrario, il credito d’imposta in oggetto è espressamente cumulabile con altre agevolazioni che abbiano a oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo non porti al superamento del costo sostenuto.
Il credito può essere utilizzato esclusivamente in compensazione ai sensi di quanto previsto dall’art. 17, D.Lgs. n. 241/1997, a decorrere dall’anno successivo a quello di sostenimento della spesa che determina il credito stesso. Si ricorda come, per effetto di quanto previsto dall’art. 4, D.L. n. 200/2025 (c.d. Milleproroghe), l’entrata in vigore del D.Lgs. n. 33/2025, il cui art. 241 prevede l’abrogazione dell’art. 17, D.Lgs. n. 241/1997, è stata posticipata al 1° gennaio 2027 rispetto all’originaria entrata in vigore del 1° gennaio 2026.
Ai fini degli eventuali controlli, è necessario conservare, pena la revoca del beneficio, la documentazione utile a certificare l’effettivo sostenimento e la corretta determinazione dei costi agevolabili.
Innanzitutto, come ormai noto, le fatture, i documenti di trasporto e gli altri documenti attinenti all’acquisto dei beni agevolati devono contenere l’espresso riferimento all’art. 1, commi da 454 a 459, Legge n. 199/2025.
Inoltre, l’effettivo sostenimento delle spese ammissibili e la corrispondenza alla documentazione contabile necessitano di una apposita certificazione rilasciata dal soggetto incaricato della revisione legale dei conti o, in alternativa, nell’ipotesi di assenza di tale figura, da un revisore legale dei conti o da una società di revisione legale dei conti.
In tale ultima ipotesi, le spese sostenute per la certificazione sono riconosciute in aumento del credito d’imposta per un importo non superiore a 5.000 euro.
Il MASAF è chiamato, di concerto con il MIMIT e il MEF, a emanare, nel termine di 60 giorni decorrenti dal 1° gennaio 2026, data di entrata in vigore della Legge n. 199/2025, un decreto disciplinante le modalità attuative della norma.
Da ultimo, si segnala come nota dolente è la misura massimo del credito che viene stabilita, per il triennio 2026-2028, in complessivi 2.100.000 euro annui, il che rende la misura alquanto disincentivante viste l’esiguità della copertura.


