Tra esclusione ed esenzione, disciplina IVA invariata per il comparto sportivo dilettantistico
di Luca CaramaschiCon il recente D.Lgs. n. 186, datato 4 dicembre 2025 (pubblicato nella G.U. Serie Generale n. 288 del 12 dicembre 2025), il Legislatore ha, come noto, rinviato di un decennio, e dopo diverse precedenti proroghe, le rilevanti modifiche introdotte dall’art. 5, comma 15-quater, D.L. n. 146/2021. Con l’entrata in vigore di tali disposizioni (ora differite), si sarebbero modificati gli artt. 4 e 10, Decreto IVA, passando quindi dal tradizionale regime di esclusione da IVA a quello di esenzione, con riferimento alla quasi generalità delle prestazioni che gli enti non commerciali pongono in essere nei confronti dei propri associati, tesserati, iscritti e partecipanti. Tale svolta, che avremmo potuto definire “epocale”, e che avrebbe fatto transitare queste operazioni in un regime di rilevanza IVA (seppur col regime di esenzione) con conseguenze anche sotto il profilo degli adempimenti previsti ai fini di tale imposta, è stata di fatto procrastinata a una data così lontana che, come si dice, “ne parleranno i posteri”. In questo scenario di rinnovata applicazione dell’ipotesi di esclusione da IVA prevista dall’art. 4, Decreto IVA, vale la pena richiamare l’interpretazione fornita dal Legislatore con l’art. 3, D.L. n. 113/2024 (c.d. D.L. Omnibus) con il quale è stata definitamente confermata l’applicazione del regime di esclusione anche in relazione alla società di capitali sportive dilettantistiche (SSD), tanto per il passato quanto per il futuro. Questo “futuro” che, in assenza della richiamata proroga decennale, si sarebbe dovuto arrestare allo scorso 1° gennaio 2026, potrà invece protrarsi quanto meno sino al prossimo 2036 con quindi una maggiore certezza applicativa anche per i soggetti sportivi organizzati in forma societaria.
Una valida alternativa al regime di esclusione previsto dall’art. 4, Decreto IVA, può inoltre continuare a essere rappresentata dalla speciale previsione normativa contenuta nell’art. 36-bis, D.L. n. 75/2023, convertito nella Legge n. 112/2023 che, in vigore già dall’oramai lontano 17 agosto 2023, continuerà a restare applicabile anche per l’anno 2026. Se tale norma, infatti, avrebbe comportato una delicata “sovrapposizione” con le novellate previsioni contenute nell’art. 10, Decreto IVA, per quanto attiene alle prestazioni rese nei confronti degli associati/tesserati da parte di Associazioni sportive dilettantistiche, il differimento decennale di quest’ultime assegna oggi un ruolo ancor più rilevante a questa previsione che, è bene ricordarlo, nasce da un esigenza di natura comunitaria come possibile risposta alla procedura di infrazione n. 2008/2010 che la Commissione Europea ha avviato nei confronti dell’Italia più di 10 anni fa per un non corretto recepimento della Direttiva IVA, 2006/112/CE, in particolare della lett. m) dell’art. 132.
Occorre rilevare, infatti, come la previsione speciale di cui al citato art. 36-bis presenti un ambito di applicazione tanto soggettivo quanto oggettivo estremamente ampio essendo rivolta alle «prestazioni di servizi strettamente connessi con la pratica dello sport, compresi quelli didattici e formativi, rese nei confronti delle persone che esercitano lo sport o l’educazione fisica da parte di organismi senza fine di lucro, compresi gli enti sportivi dilettantistici di cui all’articolo 6 del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36».
Se, quindi, il richiamo operato dal legislatore all’art. 6, D.Lgs. n. 36/2021, vale certamente a ricomprendere tra i soggetti che possono rendere questi servizi in esenzione da IVA ai sensi dell’art. 36-bis, D.L. n. 75/2023, le Associazioni sportive dilettantistiche, le società di capitali sportive dilettantistiche, le cooperative sportive dilettantistiche e gli enti del Terzo settore che svolgono l’attività d’interesse generale contemplata dalla lett. t) dell’art. 5, D.Lgs. n. 117/2017, e cioè “organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche”, non pare altrettanto chiaro a quali altri soggetti sia possibile riferirsi, in quanto ricompresi nella più ampia definizione di “organismo senza fine di lucro”. La cosa che pare certa, tuttavia, è che si deve ritenere che, sotto il profilo soggettivo, possono certamente applicare tale nuova disposizione anche soggetti che non necessariamente appartengono al mondo dello sport “ufficiale” (ovvero coloro che possono qualificarsi come sportivi dilettantistici essendo iscritti al nuovo registro delle attività sportive) ma anche soggetti di altra natura che pur restano caratterizzati dall’assenza del fine di lucro (potrebbe essere il caso di talune fondazioni o comitati o anche di enti associativi, quest’ultimi non in possesso del certificato di iscrizione al RASD).
Se, dunque, sotto il profilo dei soggetti interessati possono applicare la nuova disciplina anche “organismi senza fine di lucro” diversi dai soggetti tipici che operano in ambito sportivo dilettantistico e definiti dall’art. 6, D.Lgs. n. 36/2021, appare logico ammettere che tali soggetti possano fruire dell’esenzione da IVA anche in relazione a servizi di natura sportiva non ricompresi tra quelli previsti per le discipline sportive “codificate”. In assenza di ulteriori specificazioni da parte del Legislatore, infatti, e al netto di future interpretazioni ufficiali da parte dell’Agenzia delle Entrate, deve ritenersi che l’esenzione da IVA possa applicarsi anche in relazione allo svolgimento di attività sportive non necessariamente da qualificarsi come “dilettantistiche” e come tali non catalogate tra quelle riconosciute dal CONI, nonché dall’attuale regolamento di funzionamento del nuovo registro delle attività sportive dilettantistiche. A tal proposito la definizione di “prestazioni di servizi strettamente connessi con la pratica dello sport” si presenta così ampia da legittimare certamente un’interpretazione estensiva.
Ma è sui destinatari della norma che occorre soffermarsi con attenzione. Nel riferirsi alle “persone che esercitano lo sport o l’educazione fisica”, pur nella apparente genericità di una tale espressione, osserviamo come i concetti in essa contenuti siano stati definiti dal Legislatore proprio nell’ambito dei decreti delegati di attuazione della Riforma dello sport, e in particolare nell’art. 2, D.Lgs. n. 36/2021, dove alla lett. f) si definisce attività fisica o attività motoria «qualunque movimento esercitato dal sistema muscolo-scheletrico che si traduce in un dispendio energetico superiore a quello richiesto in condizioni di riposo» e alla lett. nn) si definisce sport «qualsiasi forma di attività fisica fondata sul rispetto di regole che, attraverso una partecipazione organizzata o non organizzata, ha per obiettivo l’espressione o il miglioramento della condizione fisica e psichica, lo sviluppo delle relazioni sociali o l’ottenimento di risultati in competizioni di tutti i livelli».
Infine, è possibile osservare come nel dettato normativo la disgiunzione “o” tra le parole “sport” e “attività fisica”, parrebbe legittimare come destinatari delle prestazioni in esenzione da Iva anche solo coloro che svolgono semplice “attività fisica” al di fuori del rispetto di regole che, al contrario, la farebbero ricadere in una vera e propria attività sportiva. La conseguenza è che, pertanto, i fruitori della norma speciale di esenzione potrebbero non necessariamente configurarsi come “tesserati” a una realtà sportiva dilettantistica che sia affiliata a un organismo (sia esso Federazione sportiva nazionale, Disciplina sportiva associata o Ente di promozione sportiva) nell’ambito, quindi, di una disciplina sportiva riconosciuta. Tale conclusione appare peraltro in linea con quanto detto in precedenza sia con riferimento al soggetto che può rendere le prestazioni esenti (organismo senza fine di lucro), sia con l’oggetto delle prestazioni stesse (genericamente le prestazioni di servizi strettamente connessi con la pratica dello sport). Stante la mancata entrata in vigore delle nuove ipotesi di esenzione previste nell’art. 10, Decreto IVA, in virtù del loro rinvio decennale, pare ancor più necessario che l’Amministrazione finanziaria intervenga con chiarimenti ufficiali di carattere generale al fine di chiarire la reale portata applicativa di una disposizione speciale che, a oggi, rappresenta ancor più un’indiscussa agevolazione applicabile al comparto sportivo dilettantistico. L’unico intervento di prassi giunto in questi anni è infatti riconducibile alla sola risposta a un interpello (la n. 2/E/2025) con la quale l’Agenzia delle Entrate ha negato l’applicazione dell’esenzione in relazione a un accordo di concessione in uso e gestione di un Palasport da parte di un Comune ad una ASD in quanto contenente una prestazione di servizi complessa. Il che pare davvero poco.


