Superamento della “doppia maggioranza” nelle STP
di Sandro Cerato - Direttore Scientifico del Centro Studi TributariLa disciplina delle Società tra professionisti (STP) è stata recentemente oggetto di una significativa revisione normativa che incide profondamente sugli equilibri di potere all’interno della compagine sociale. La Legge n. 190/2025 è intervenuta sull’art. 10, comma 4, lett. b), Legge n. 183/2011, riscrivendo le regole relative al requisito della prevalenza dei soci professionisti nelle deliberazioni societarie. Questa modifica, entrata in vigore il 3 gennaio 2026, mira a risolvere annose incertezze interpretative e a liberalizzare l’ingresso del capitale di investimento negli studi professionali, recependo le indicazioni dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM). Tuttavia, come vedremo, la nuova formulazione apre a scenari operativi complessi che richiedono un’attenta analisi dello statuto societario in relazione al modello giuridico prescelto.
Il cuore della riforma risiede nella modifica del parametro per determinare la maggioranza dei 2/3 riservata ai soci professionisti. La versione originaria della Legge n. 183/2011 richiedeva genericamente che «il numero dei soci professionisti e la partecipazione al capitale sociale dei professionisti» fosse tale da determinare la maggioranza di 2/3 nelle decisioni. Questa formulazione ambigua aveva dato luogo a interpretazioni restrittive (avallate anche da giurisprudenza di merito, cfr. Trib. Treviso 20 settembre 2018), secondo cui i 2 requisiti – numerico (“per teste”) e patrimoniale (“per quote”) – dovevano sussistere cumulativamente.
La Legge n. 190/2025 ha scardinato questa rigidità. Il nuovo testo prevede che «in ogni caso il numero dei soci professionisti ovvero, in alternativa, la partecipazione al capitale sociale dei professionisti deve essere tale da determinare la maggioranza di due terzi nelle deliberazioni o decisioni dei soci, tenuto conto delle regole stabilite per il modello societario prescelto». L’inserimento delle locuzioni “ovvero” e “in alternativa” sancisce definitivamente la natura alternativa dei 2 criteri. Da un punto di vista pratico, ciò significa che per rispettare la norma sarà sufficiente soddisfare una delle 2 condizioni:
- maggioranza per teste: i professionisti costituiscono almeno i 2/3 del numero totale dei soci;
- maggioranza per capitale: i professionisti detengono quote rappresentative di almeno i 2/3 del capitale sociale.
L’effetto immediato è una maggiore flessibilità nella composizione societaria e una maggiore attrattività per i soci di capitale. Ad esempio, in una STP costituita in forma di S.r.l., sarà legittimo avere soci non professionisti che detengono una quota di capitale rilevante (fino a 1/3), senza doversi preoccupare di mantenere contestualmente una maggioranza numerica schiacciante di professionisti. Se la riforma appare chiara nel suo intento liberalizzatore, l’inciso finale della norma – «tenuto conto delle regole stabilite per il modello societario prescelto» – introduce un necessario correttivo interpretativo che impedisce derive puramente formalistiche. Come osservato dai primi commentatori (in particolare, D. Muritano, Quotidiano Blast del 30 dicembre 2025), l’obiettivo del Legislatore non è meramente aritmetico, ma sostanziale: assicurare che il controllo effettivo delle decisioni rimanga in capo ai professionisti. Non basta, dunque, rispettare uno dei 2 parametri in astratto, ma occorre anche che il parametro scelto sia quello rilevante per formare la volontà sociale nel tipo di società adottato. Questo implica una distinzione fondamentale:
- nelle società di persone (es. S.n.c.), dove può rilevare il principio del voto “per teste” (salvo diversa pattuizione), il rispetto del criterio numerico (2/3 dei soci sono professionisti) garantisce effettivamente il controllo decisionale;
- nelle società di capitali (es. S.r.l. o S.p.A.) il peso del voto è proporzionale alla partecipazione al capitale.
In tali ultime società sorge la criticità maggiore, poiché se in una STP a responsabilità limitata i professionisti sono numericamente i 2/3 (es. 2 professionisti e 1 socio di capitale), ma detengono solo il 20% del capitale, formalmente il criterio numerico della nuova legge è rispettato. Tuttavia, poiché in una S.r.l. si vota per quote, il socio di capitale (con l’80%) avrebbe il dominio assoluto sulle decisioni.
Una lettura sistematica suggerisce che una simile configurazione, pur rispettando la lettera dell’alternatività, violerebbe la ratio della norma e l’inciso sul “modello societario prescelto”. Se il modello scelto (S.r.l.) attribuisce il potere in base al capitale, è il criterio del capitale che deve garantire la maggioranza dei 2/3 ai professionisti, oppure lo statuto deve prevedere correttivi (es. diritti particolari di voto, voto plurimo o tetti di voto per i soci non professionisti) affinché la prevalenza numerica si traduca in prevalenza decisionale. In assenza di tali correttivi, una STP in cui i professionisti sono maggioranza numerica, ma minoranza di capitale in una società capitalistica rischierebbe di essere considerata non conforme.
Un’altra novità di rilievo introdotta dalla Legge n. 190/2025 riguarda la blindatura del potere decisionale dei professionisti contro accordi esterni. La norma stabilisce espressamente che «a tal fine nessun rilievo hanno i patti sociali o parasociali che derogano alle regole predette». Questa previsione rende nulli o inefficaci tutti quegli accordi (spesso utilizzati nella prassi per aggirare i vincoli normativi) che, pur in presenza di una compagine formalmente corretta, svuotano di fatto il potere dei professionisti. Sono, quindi, da considerarsi invalidi i patti parasociali che attribuiscono diritti di veto a soci di capitale minoritari su decisioni strategiche, o gli accordi che riservano ai soci non professionisti la nomina della maggioranza degli amministratori o il controllo sulla distribuzione degli utili in modo tale da snaturare la prevalenza professionale. In sostanza, gli unici documenti rilevanti per valutare la conformità alla legge sono lo statuto e l’assetto formale della società; qualsiasi pattuizione a latere, che sposti l’asse decisionale a favore dei soci di investimento, è priva di effetti giuridici.


