19 Dicembre 2025

Sospensione IVA per i trasferimenti intra-UE di beni in esecuzione di una prestazione

di Marco Peirolo
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La scheda di FISCOPRATICO

L’art. 17, par. 2, lett. g), Direttiva n. 2006/112/CE dispone che non si considera “trasferimento a destinazione di un altro Stato membro”, assimilato a una cessione intracomunitaria ai sensi dell’art. 17, par. 1, Direttiva n. 2006/112/CE, la spedizione o il trasporto di un bene finalizzato alla sua temporanea utilizzazione nello Stato membro di arrivo in dipendenza di una prestazione di servizi fornita dal soggetto passivo stabilito nello Stato membro di partenza della spedizione o del trasporto.

Affinché il trasferimento di un bene in esecuzione di una prestazione di servizi non configuri una cessione intracomunitaria “per assimilazione” devono risultare soddisfatte 2 condizioni, essendo richiesto, allo stesso tempo:

  • l’utilizzazione, nello Stato membro di destinazione, del bene spedito o trasportato sia temporanea;
  • la spedizione o il trasporto del bene dallo Stato membro in cui il soggetto passivo è stabilito.

In merito alla prima condizione, la Corte europea (causa C-242/19 dell’11 giugno 2020) ha osservato che, conformemente agli obiettivi del regime transitorio dell’IVA applicabile al commercio intracomunitario, solo il trasferimento di un bene in un altro Stato membro che venga effettuato non ai fini del consumo finale, ma in vista di una temporanea utilizzazione nello stesso Stato membro, non deve essere assimilato a una cessione intracomunitaria se le altre condizioni sono soddisfatte. Sarebbe, infatti, illegittimo sul piano comunitario estendere l’applicazione della diposizione in esame a ipotesi di utilizzazione del bene per un periodo indeterminato o prolungato o, ancora, a ipotesi di utilizzazione che porti alla distruzione del bene.

In merito, invece, alla seconda condizione, i giudici comunitari hanno rilevato che, dalla formulazione della norma, secondo cui il bene di cui trattasi deve essere spedito o trasportato a partire dallo Stato membro in cui il soggetto passivo è stabilito, risulta che la sospensione d’imposta non si applica quando il bene è spedito o trasportato dal soggetto passivo a partire da uno Stato membro diverso da quello di stabilimento.

In linea con l’art. 17, par. 1, Direttiva n. 2006/112/CE, l’art. 41, comma 2, lett. c), D.L. n. 331/1993, considera “assimilato” alla cessione intracomunitaria di cui all’art. 41, comma 1, lett. a), D.L. n. 331/1993, l’invio di beni nel territorio di altro Stato membro, mediante trasporto o spedizione a cura del soggetto passivo nel territorio dello Stato, o da terzi per suo conto e, specularmente, l’art. 38, comma 3, lett. b), D.L. n. 331/1993, qualifica come acquisto intracomunitario “per assimilazione” l’introduzione nel territorio dello Stato da parte o per conto di un soggetto passivo d’imposta di beni provenienti da altro Stato membro, aggiungendo che la stessa qualificazione vale nel caso di destinazione nel territorio dello Stato, per finalità rientranti nell’esercizio dell’impresa, di beni provenienti da altra impresa esercitata dallo stesso soggetto in altro Stato membro.

Come specificato dall’Amministrazione finanziaria (circolare n. 13-VII-15-464/1994, par. B.1.2), tale disposizione ha carattere cautelativo, in quanto assicura la possibilità di seguire le successive cessioni in Italia dei beni trasferiti (ad esempio, beni inviati per deposito o stoccaggio) ed evita, nell’ipotesi di beni di investimento, il verificarsi di localizzazioni di acquisti con riferimento ai diversi regimi di detrazione dell’imposta applicati negli Stati membri.

La natura intracomunitaria del trasferimento dei beni per esigenze della propria impresa è derogata nelle ipotesi contemplate dall’art. 41, comma 3, D.L. n. 331/1993, per i trasferimenti di beni dall’Italia, e dall’art. 38, comma 5, lett. a), D.L. n. 331/1993, per i trasferimenti di beni verso l’Italia.

In particolare, tali disposizioni prevedono che non danno luogo, rispettivamente, a una cessione intracomunitaria e a un acquisto intracomunitario “per assimilazione” i trasferimenti di beni destinati a essere temporaneamente utilizzati per l’esecuzione di prestazioni.

Sull’utilizzo temporaneo del bene nell’ambito della prestazione si è pronunciata l’Amministrazione finanziaria (risoluzione n. 252/E/2008), ritenendo che possa farsi utile riferimento alla durata di 24 mesi prevista per definire la durata dell’ammissione temporanea in esenzione totale dai dazi doganali, che costituisce un’ulteriore fattispecie di esclusione dell’assimilazione delle cessioni intracomunitarie e degli acquisti intracomunitari ai sensi dei citati artt. 41, comma 3, e 38, comma 5, lett. a), D.L. n. 331/1993, laddove contemplano l’ipotesi del trasferimento di beni che, se importati, beneficerebbero dell’ammissione temporanea in totale esenzione dai dazi doganali.

Va da sé, pertanto, che, se l’utilizzo del bene in dipendenza della prestazione resa dal soggetto passivo di un diverso Stato membro ha una durata superiore a 24 mesi, non è più possibile beneficiare della sospensione d’imposta e, conseguentemente, il trasferimento del bene si considera effettuato per esigenze della propria impresa ed è soggetto a IVA come acquisto intracomunitario “per assimilazione” nel luogo di arrivo, cioè quello in cui avviene il bene è utilizzato.

In questa ipotesi, il soggetto passivo dovrebbe aprire una posizione IVA per rendere imponibile l’acquisto intracomunitario, con base imponibile calcolata, in assenza di un prezzo di vendita, assumendo il prezzo di acquisto dei beni o di beni simili, o, in mancanza del prezzo di acquisto, il prezzo di costo, determinati nel momento di effettuazione dell’operazione (art. 83, Direttiva n. 2006/112/CE).