Sospensione feriale 2025 da archiviare
di Alessandro BonuzziDal 1° settembre 2025 si chiude la sospensione feriale dei termini processuali prevista dall’art. 1, comma 1, Legge n. 742/1969.
La normativa stabilisce, infatti, che il decorso dei termini processuali relativi alle giurisdizioni ordinarie e a quelle amministrative è sospeso di diritto dal 1° al 31 agosto di ogni anno, e riprende a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Inoltre, se il decorso ha inizio durante il periodo di sospensione, l’inizio stesso è differito alla fine di tale periodo.
Ne deriva che:
- i termini decorsi già prima dell’1/08/2025 si sono interrotti nel mese di agosto e riprendono dall’1/09/2025;
- i termini che sarebbero di per sé decorsi nel periodo 1/08/2025 – 31/08/2025, in realtà sono rimasti sospesi fino alla fine del mese di agosto e decorrono dall’1/09/2025.
La sospensione feriale trova applicazione, ad esempio, per i termini previsti per:
- la proposizione del ricorso, che ordinariamente va effettuata entro 60 giorni dalla notifica dell’atto;
- la costituzione in giudizio, che ordinariamente va effettuata entro 30 giorni dalla proposizione del ricorso;
- il deposito di memorie e documenti, che ordinariamente deve avvenire rispettivamente entro 10 o 20 giorni liberi prima della trattazione;
- la proposizione dell’appello, che ordinariamente deve essere effettuata entro 60 giorni dalla notifica della sentenza a cura delle parti oppure entro 6 mesi dalla pubblicazione della sentenza.
La sospensione feriale, invece, non opera per i termini aventi natura amministrativa, come ad esempio la comunicazione di adesione ai PVC.
Lo stesso vale per lo schema d’atto, con riferimento al quale il contribuente ha un termine non inferiore a 60 giorni per formulare eventuali controdeduzioni ovvero, su richiesta, per accedere ed estrarre copia degli atti del fascicolo, prima del quale l’atto di accertamento non può essere emesso. Al riguardo, infatti, l’Agenzia delle Entrate ha avuto modo di chiarire, in occasione di un forum con la stampa specializzata avvenuto in data 5/02/2025, che la sospensione feriale non può ritenersi applicabile allo schema d’atto, considerato che non rientra fra gli atti autonomamente impugnabili ai sensi dell’art. 19, D.Lgs. n. 546/1992; tuttavia, torna applicabile la sospensione prevista dall’art. 37, comma 11-bis, D.L. n. 223/2006, per la trasmissione dei documenti e delle informazioni richiesti ai contribuenti da parte del Fisco, dall’1/08 al 4/09.
La sospensione feriale, poi, ha effetto sui termini di pagamento delle somme derivanti da atti impositivi, ma solo se ancorati al termine entro il quale proporre ricorso. Pertanto:
- blocca il pagamento delle somme emergenti da atti di accertamento esecutivi relativi a IRES, IRPEF, IRES o IVA;
- non ha effetto sul versamento delle somme dovute sulla base di una cartella di pagamento, poiché, per quanto previsto dall’ 25, D.P.R. n. 602/1973, deve essere effettuato entro 60 giorni dalla notifica dell’atto. Ma lo stesso vale per le somme derivanti da avvisi di liquidazione, avvisi di accertamento non esecutivi (ad esempio relativi all’imposta di registro) e avvisi di recupero di crediti d’imposta.


