Soggiorni studio all’estero: esenti IVA o soggetti al regime del margine?
di Marco PeiroloIn merito al regime IVA dei soggiorni studio all’estero organizzati dalle scuole riconosciute dalla Pubblica amministrazione occorre stabilire il rapporto tra l’esenzione IVA delle prestazioni educative e didattiche prevista dall’art. 10, comma 1, n. 20), D.P.R. n. 633/1972, e il regime speciale applicabile ai “pacchetti turistici”, di cui all’art. 74-ter, D.P.R. n. 633/1972.
In un primo tempo, la giurisprudenza di legittimità aveva sostenuto che il riferimento, nell’ambito dell’art. 74-ter, comma 1, D.P.R. n. 633/1972, al “pacchetto turistico” induce a ritenere che i soggiorni di studio all’estero non possano essere assimilati ai pacchetti turistici dal momento che la loro finalità principale non è quella turistica (che ricomprende svago e riposo), bensì quella di studio presso istituzioni scolastiche estere previamente selezionate e contattate per concordare il piano di studi individuale dello studente e per assicurare il rispetto della normativa ministeriale ai fini del pieno riconoscimento del periodo di studio trascorso all’estero. A questo riguardo, le prestazioni riguardanti viaggio, vitto e alloggio sono qualificate come prestazioni meramente accessorie rispetto alla finalità principale del soggiorno che è quella di trascorrere un periodo di studio presso un’istituzione scolastica straniera, il quale sarà poi riconosciuto dalla scuola italiana di provenienza dello studente (Cass., n. 12219/2022).
Tale orientamento è stato superato dall’ord. n. 16480/2024 alla luce delle indicazioni fornite dalla giurisprudenza comunitaria, favorevoli all’applicazione del regime speciale previsto per le agenzie di viaggio nei confronti degli operatori che non hanno la qualifica di agenzie di viaggio o di tour operator se, abitualmente, organizzano in nome proprio viaggi e giri turistici ricorrendo, per le relative prestazioni, anche a soggetti terzi (sent. 13 ottobre 2005, causa C-200/04).
Ad avviso della Corte europea, il regime speciale si applica all’operatore economico che offra abitualmente ai propri clienti, a un prezzo forfettario, oltre a prestazioni connesse all’istruzione e alla formazione linguistica degli stessi, prestazioni acquisite presso altri soggetti passivi, quali il trasferimento verso il Paese di destinazione e/o il soggiorno nel predetto Paese.
Si tratta, infatti, di prestazioni che non assumono natura accessoria a quelle di istruzione e di formazione linguistica, non costituendo una frazione meramente marginale rispetto all’importo corrispondente alla prestazione di istruzione e di formazione linguistica che l’operatore economico offre ai suoi clienti.
Con specifico riguardo al rapporto tra il regime speciale previsto per le agenzie di viaggio e il regime di esenzione applicabile alle prestazioni educative e didattiche, la Corte ha osservato che nessun elemento consente di ritenere che il regime di esenzione abbia carattere prevalente rispetto a quello speciale. Inoltre, riguardo alle operazioni relative a beni e servizi di terzi per i quali un operatore economico debba essere assoggettato a IVA in base regime speciale, l’unico criterio pertinente è quello basato sulla natura, accessoria o meno, della prestazione di viaggio.
In ogni caso, ha sottolineato la Corte, anche se le operazioni effettuate nell’ambito dell’istruzione e della formazione linguistica dei suoi clienti rientrassero tra le operazioni esenti, di cui all’art. 132, par. 1, lett. i), Direttiva 2006/112/CE, tale disposizione non potrebbe trovare applicazione in quanto l’operatore economico in questione non è un organismo di diritto pubblico o un organismo analogo al quale si riferisce la norma di cui trattasi.
Con la citata ord. n. 16480/2024, la Corte di Cassazione ha superato l’orientamento espresso nell’ord. n. 12219/2022, affermando che la qualificazione dei soggiorni studio all’estero come operazioni svolte da agenzie di viaggio rende ad esse non applicabile l’esenzione di cui all’art. 10, comma 1, n. 20), D.P.R. n. 633/1972.
I giudici di legittimità, in particolare, hanno confermato la posizione dei giudici d’appello, per i quali, nella fattispecie in esame, non viene in rilievo una prestazione esente resa da istituti o scuole riconosciuti da Pubbliche amministrazioni, ma un servizio omnicomprensivo per trasporto, vitto e alloggio, formazione linguistica e attività collaterali, da qualificare come “viaggio”.
L’esenzione non è preclusa tout court, restando, infatti, inteso, ai fini della sua applicazione, che l’operazione principale, vale a dire quella di istruzione, rispetto alla quale le prestazioni di organizzazione del viaggio, vitto e alloggio assumono natura secondaria, debba essere svolta direttamente dalla società e non, invece, come è accaduto nel caso di specie, che la società stessa abbia assunto dal cliente che si reca all’estero l’incarico di rendergliela disponibile grazie all’intervento di un istituto scolastico straniero.


