Saldo IMU 2025
di Alessandro BonuzziIl prossimo 16.12.2025 scade il termine per il versamento del saldo IMU 2025, che sono tenuti a effettuare i possessori di immobili situati sul territorio dello Stato. Per tali devono intendersi sia i proprietari, sia i titolari di un diritto reale quale usufrutto, abitazione, uso, enfiteusi e superficie.
Ciascun possessore è titolare di un’obbligazione autonoma, assumendo rilevanza le peculiari condizioni soggettive e oggettive.
L’abitazione principale e le relative pertinenze, nel limite di una per ogni categoria catastale C2, C6 e C7, sono esenti dal tributo. Per abitazione principale deve intendersi l’unità immobiliare:
- non di lusso, quindi non rientrante nella categoria catastale A/1, A/8 e A/9;
- in cui il proprietario e i componenti del suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente.
La sent. n. 209/2022, Corte Costituzionale, ha sancito l’illegittimità della disciplina IMU nella parte in cui limita l’esenzione per l’abitazione principale a un solo immobile in cui il proprietario e il suo nucleo familiare risiedono e dimorano abitualmente.
La lett. b), comma 741, dell’art. 1, Legge n. 160/2019, infatti, prevederebbe che, laddove il nucleo familiare abbia la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi, nello stesso Comune o in Comuni diversi, l’esenzione IMU prevista per l’abitazione principale e relative pertinenze possa applicarsi a un solo immobile “scelto dai componenti del nucleo familiare”.
Invece, per effetto della sentenza citata, ciascun coniuge, se risiede e dimora abitualmente nell’abitazione di sua proprietà, può fruire dell’esenzione IMU prevista per l’abitazione principale, indipendentemente dalla residenza e dimora abituale dell’altro coniuge, appartenente al medesimo nucleo familiare.
Alle stesse conclusioni, peraltro, è giunta la Corte di Cassazione, con la sent. n. 4292/2025 e l’ord. n. 9620/2025, stabilendo che laddove i coniugi risiedano e dimorino abitualmente in immobili diversi ubicati nello stesso Comune, ciascun coniuge può considerare l’immobile in cui risiede e dimora abitualmente la propria abitazione principale beneficiando così dell’esenzione IMU.
L’abitazione principale di lusso non fruisce dell’esenzione dall’imposta; tuttavia, sconta l’IMU con aliquota ridotta (0,5%) e detrazione di 200 euro.
Si ricorda, poi, che non è più prevista l’assimilazione all’abitazione principale per l’unità immobiliare posseduta da “italiani non residenti”, iscritti all’Aire e pensionati. Tuttavia, è riconosciuta la riduzione del 50% dell’IMU dovuta per l’unità immobiliare:
- non locata oppure data in comodato d’uso,
- posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti non residenti,
- titolari di pensione maturata in regime di Convenzione internazionale con l’Italia.
In linea generale, la base imponibile IMU va calcolata applicando alla rendita catastale rivalutata del 5% il moltiplicatore corrispondente alla tipologia di immobile fissato in misura pari a:
- 160, per gli immobili della categoria catastale A (salvo A10), C2, C6 e C7;
- 140, per gli immobili della categoria catastale B, C3, C4 e C5;
- 80, per gli immobili della categoria catastale A10 e D5;
- 65, per gli immobili della categoria catastale D (salvo D5);
- 55, per gli immobili della categoria catastale C1.
Godono della riduzione della base imponibile:
- gli immobili “vincolati” in quanto di interesse storico o artistico (riduzione del 50%);
- i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati (riduzione del 50%);
- gli immobili concessi in comodato a genitori o figli nel rispetto di specifiche e rigide condizioni (riduzione del 50% se (i) l’immobile non è di lusso e utilizzato come abitazione principale, (ii) il contratto di comodato è registrato, (iii) il comodante possiede un solo altro immobile in Italia e (iv) il comodante risiede nel Comune in cui è ubicato l’immobile concesso in comodato);
- gli immobili concessi in locazione a canone concordato (riduzione del 25%).
Il versamento dell’IMU può essere effettuato con modello F24 utilizzando i seguenti codici tributo:
- 3912 Abitazione principale e relative pertinenze;
- 3913 Fabbricati rurali ad uso strumentale;
- 3914 Terreni;
- 3916 Aree fabbricabili;
- 3918 Altri fabbricati;
- 3925 Immobili ad uso produttivo categoria D – STATO;
- 3930 Immobili ad uso produttivo categoria D – COM.


