11 Giugno 2020

Saldo e acconto Irap dovuto per le società di partecipazione

di Stefano Rossetti
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La scheda di FISCOPRATICO

L’articolo 24 del Decreto Rilancio (D.L. 34/2020) ha previsto, in presenza di precise condizioni, la non debenza del saldo Irap e della prima rata di acconto.

Lo stesso articolo 24, tuttavia, prevede delle esclusioni sulla base dell’attività esercitata dai contribuenti e, in particolare, stabilisce che sono esclusi dalla fruizione dell’agevolazione, oltre alle imprese che esercitano attività assicurativa e le amministrazioni pubbliche:

Per intermediario finanziario, ai sensi dell’articolo 162-bis Tuir, si devono intendere:

  • gli istituti di credito, le società finanziarie, le società di partecipazione mista italiane, le SIM, le agenzie di prestito su pegno, gli istituti di moneta elettronica, gli istituti di pagamento ovvero le stabili organizzazioni italiane di soggetti non residenti aventi analoghe caratteristiche (per l’elenco dettagliato di questi soggetti occorre fare riferimento all’articolo 1, comma 1, lett. c, D.Lgs 38/2005);
  • i soggetti che esercitano in via esclusiva o prevalente l’attività di assunzione di partecipazioni in intermediari finanziari diversi da quelli del punto precedente;
  • i confidi iscritti nell’elenco ex articolo 112-bis D.Lgs. 385/1993;
  • gli operatori del microcredito iscritti nell’elenco ex articolo 111 D.Lgs. 385/1993.

Le società di partecipazione si suddividono tra quelle finanziarie e quelle non finanziarie:

  • le società di partecipazione finanziarie (le c.d. “holding finanziarie”) sono quelle che esercitano in via esclusiva o prevalente l’attività di assunzione di partecipazioni in intermediari finanziari come sopra definiti. La prevalenza si ha, quando, in base ai dati del bilancio approvato relativo all’ultimo esercizio chiuso, l’ammontare complessivo delle partecipazioni in detti intermediari finanziari e altri elementi patrimoniali intercorrenti con gli stessi, unitariamente considerati, inclusi gli impegni ad erogare fondi e le garanzie rilasciate, sia superiore al 50 per cento del totale dell’attivo patrimoniale, inclusi gli impegni ad erogare fondi e le garanzie rilasciate;
  • le società di partecipazione non finanziarie (le c.d. “holding industriali”) sono quelle che esercitano in via esclusiva o prevalente l’attività di assunzione di partecipazioni in soggetti diversi dagli intermediari finanziari. La prevalenza si ha, quando, in base ai dati del bilancio approvato relativo all’ultimo esercizio chiuso, l’ammontare complessivo delle partecipazioni in detti soggetti e altri elementi patrimoniali intercorrenti con i medesimi, unitariamente considerati, sia superiore al 50 per cento del totale dell’attivo patrimoniale.

Inoltre, sono considerate società di partecipazione non finanziarie quelle che non esercitano attività rivolta al pubblico ai sensi dell’articolo 3, comma 2 del Regolamento emanato in attuazione dell’articolo 106, comma 3, articolo 112, comma 3 e articolo 114 D.Lgs 385/1993 e dell’articolo 7-ter, comma 1-bis, L. 130/1999.

Lo status di società holding (finanziaria e non) è particolarmente rilevante in merito alla fruizione dell’agevolazione in materia di Irap ex articolo 24 del D.L. Rilancio, infatti se il patrimonio societario è prevalentemente costituito da partecipazioni, e quindi risultano integrati i requisiti ex articolo 162-bis Tuir, risulta dovuto:

  • il saldo Irap 2019;
  • il primo acconto Irap 2020.

Il criterio della prevalenza, che deve essere verificato sulla base dei valori risultanti dal bilancio approvato relativo all’ultimo esercizio chiuso, assume un ruolo cruciale ai fini dell’esatta individuazione del perimetro soggettivo di applicazione dell’articolo 24 D.L. Rilancio.

Per quanto riguarda le modalità di effettuazione del test di prevalenza, Assoholding (circolare n. 2/2019) ha rilevato come:

  • il test di prevalenza debba essere effettuato in base ai valori contabili (che quindi comprende che le eventuali svalutazioni) e non sui valori correnti;
  • le partecipazioni rilevanti siano quelle iscritte nell’attivo immobilizzato e nell’attivo circolante;
  • per quanto riguarda le holding industriali il calcolo della prevalenza debba essere effettuato tenendo conto anche di altri elementi patrimoniali intercorrenti con le partecipate, sempre di natura finanziaria e anche se presenti tra i risconti attivi, quali ad esempio: i crediti derivanti dalla concessione di finanziamenti ai dipendenti propri o di altre società del gruppo, crediti per obbligazioni sottoscritte, crediti per canoni di locazione finanziaria, crediti per commissioni per garanzie prestate o commissioni di factoring, saldo di cash pooling.

Ulteriori precisazioni, sempre in merito al criterio della prevalenza, sono state fornite nel corso dell’interrogazione parlamentare n.5-01951 del 17 aprile 2019, con cui è stato precisato che per le holding industriali:

  • non devono essere considerati i crediti derivanti da canoni di locazione immobiliare, royalties per utilizzo di brevetti e marchi, crediti per imposte verso le partecipate derivanti dall’adesione al consolidato fiscale;
  • occorre considerare anche gli impegni ad erogare fondi e le garanzie rilasciate indicate nella nota integrativa, nonostante l’articolo 162-bis, comma 3, Tuir preveda la rilevanza di tali elementi solo per le holding finanziarie.