4 Novembre 2025

Rivalutazione quote e terreni 2025

di Alessandro Bonuzzi
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La scheda di FISCOPRATICO

La rivalutazione dei terreni e delle partecipazioni possedute all’1.01.2025 non in regime d’impresa da parte di persone fisiche, società semplici o enti non commerciali, deve essere perfezionata entro l’1.12.2025 (il 30.11.2025 cade di domenica). Essa consente di assumere come rilevante il valore del costo rideterminato dei terreni e delle partecipazioni ai fini del calcolo della plusvalenza ex art. 67, comma 1, lett. a) e b), per i terreni, e lett. c) e c-bis), TUIR, per le partecipazioni, quindi, nell’ambito dei redditi diversi.

Ciò significa che entro l’1.12.2025 occorre effettuare:

  • l’asseverazione della perizia di stima. La sussistenza della perizia giurata di stima, infatti, costituisce requisito essenziale, la cui mancanza non consente il perfezionamento della procedura di rivalutazione (risposta n. 153/E/2018);
  • il versamento dell’imposta sostitutiva dovuta stabilita in misura pari al 18%.

Il contribuente può decidere se effettuare il versamento dell’imposta sostitutiva in un’unica soluzione oppure in 3 rate annuali di pari importo applicando, alle rate successive alla prima gli interessi nella misura del 3% annuo. In caso di pagamento rateale i termini sono i seguenti:

  • l’1.12.2025, per la prima rata;
  • il 11.2026, per la seconda rata integrata degli interessi del 3% annuo maturati dall’1.12.2025;
  • il 11.2027, per la terza rata integrata degli interessi del 3% annuo maturati dall’1.12.2025.

I codici tributo da utilizzare nel modello F24 sono:

  • 8055, per la rivalutazione delle partecipazioni non negoziate nei mercati regolamentati;
  • 8056, per la rivalutazione dei terreni;
  • 8057, per la rivalutazione delle partecipazioni negoziate nei mercati regolamentati.

L’anno di riferimento da indicare nella delega di pagamento è il 2025.

La rivalutazione si perfeziona per effetto del versamento dell’intera imposta sostitutiva oppure della prima rata ed è irrevocabile, costituendo una scelta unilaterale del contribuente. Ne deriva che:

  • se il versamento dell’imposta sostitutiva o della prima rata è effettuato successivamente al temine di Legge (l’1.12.2025 per la rivalutazione 2025), il valore rideterminato non può assumere rilevanza ai fini del calcolo della plusvalenza;
  • l’omesso versamento delle rate successive alla prima non fa venir meno la validità della rivalutazione, bensì determina l’iscrizione a ruolo degli importi non versati, sempreché la violazione non sia nel frattempo sanata tramite ravvedimento operoso;
  • se il contribuente, in sede di determinazione della plusvalenza, non tiene conto del valore rivalutato, non può chiedere a rimborso quanto versato.

I dati relativi alla rivalutazione dei terreni e delle partecipazioni devono essere indicati nella dichiarazione dei redditi, rispettivamente nei quadri RM e RT. I dati della rivalutazione 2025 dovranno, quindi, essere indicati nel modello Redditi 2026. L’omissione di tale adempimento non ha effetti sulla validità della rivalutazione, ma può essere punita con una sanzione amministrativa che va da 250 a 2.000 euro, ai sensi dell’art. 8, comma 1, D.Lgs. n. 471/1997.

Si ricorda, infine, che dal periodo d’imposta 2025 la rivalutazione, dopo essere stata praticamente sempre riproposta dal 2001 in avanti, è stata introdotta a regime dalla Legge di bilancio 2025 (art. 1, comma 30, Legge n. 207/2024).