21 Gennaio 2026

Ritorna la rottamazione, ma a maglie più strette

di Gianfranco Antico
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I debiti risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2023, derivanti dall’omesso versamento di imposte risultanti dalle dichiarazioni annuali e dalle attività di cui agli artt. 36-bis e 36-ter, D.P.R. n. 600/1973 e agli artt. 54-bis – 54-ter, D.P.R. n. 633/1972 o derivanti dall’omesso versamento di contributi previdenziali dovuti all’INPS, possono essere oggetto di rottamazione, a seguito di quanto fissato dal Legislatore della Legge di bilancio 2026 (art. 1, commi 82-101). Restano fuori dal perimetro normativo della c.d. Rottamazione-quinquies, per la prima volta, i debiti derivanti da attività di accertamento.

 

Premessa

Il Legislatore della Legge di bilancio 2026 – art. 1, commi 82-101 – ha introdotto per la quinta volta la c.d. rottamazione.

Questa volta sono rottamabili i debiti risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2023, derivanti dall’omesso versamento di imposte risultanti dalle dichiarazioni annuali e dalle attività di cui agli artt.36-bis e 36-ter, D.P.R. n. 600/1973 e agli artt. 54-bis – 54-ter, D.P.R. n. 633/1972 o derivanti dall’omesso versamento di contributi previdenziali dovuti all’INPS.

È consentito estinguere anche i debiti relativi a precedenti definizioni agevolate per i quali si è determinata l’inefficacia della relativa definizione. In particolare, si tratta dei debiti oggetto di dichiarazioni di adesione alle prime 3 rottamazioni o al c.d. saldo e stralcio e dei debiti relativi alla c.d. Rottamazione-quater o alla riammissione alla medesima, per i quali, alla data del 30 settembre 2025, si è già determinata l’inefficacia della relativa definizione. Viceversa, i debiti inclusi nella “Rottamazione-quater” (o nella relativa riammissione) per i quali, alla data del 30 settembre 2025, risultino regolarmente versate tutte le rate scadute alla medesima data, non possano essere estinti secondo la nuova rottamazione[1].

Rispetto alle precedenti edizioni, sono espressamente esclusi i debiti derivanti da attività di accertamento.

Analizziamo, quindi, il dettato normativo introdotto e il perimetro normativo in cui si muove la c.d. Rottamazione-quinquies.

 

La c.d. Rottamazione-quinquies

Ritorna di nuovo in campo la c.d. rottamazione dei ruoli. La nuova edizione, pur se a maglie più ristrette rispetto al passato, essendo esclusi i debiti derivanti da attività di accertamento, presenta comunque i classici vantaggi sanzionatori, ai quali si aggiunte la possibilità di diluire il pagamento in un numero di rate superiori rispetto al passato (da 18 a 54 rate, e pertanto in 9 anni).

La definizione agevolata
Carichi definibili Singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2023
Pagamento Somme dovute a titolo di capitale e quelle maturate a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notifica della cartella di pagamento
Annullamento Sanzioni, interessi di mora, aggio e interessi affidati all’agente della riscossione (interessi per ritardata iscrizione a ruolo)
Debiti definibili
Omessi versamenti dovuti in autoliquidazione in base alle dichiarazioni annuali Omesso versamento di contributi previdenziali dovuti all’INPS, con esclusione di quelli richiesti a seguito di accertamento
Art. 36-bis, D.P.R. n. 600/1973
Art. 54-bis, D.P.R. n. 633/1972
Importi dovuti dal titolare della posizione contributiva

Tali debiti possono essere estinti senza corrispondere le somme affidate all’agente della riscossione a titolo di interessi e di sanzioni, gli interessi di mora di cui all’art. 30, comma 1, D.P.R. n. 602/1973, ovvero le sanzioni e le somme aggiuntive di cui all’art. 27, comma 1, D.Lgs. n. 46/1999 e le somme maturate a titolo di aggio ai sensi dell’art. 17, D.Lgs. n. 112/1999, versando le somme dovute a titolo di capitale e quelle maturate a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notificazione della cartella di pagamento.

Come anticipato, rispetto alle precedenti edizioni, sono espressamente esclusi i debiti derivanti da attività di accertamento, così che, per esempio, non sono rottamabili i debiti derivanti dall’iscrizione a ruolo di un avviso di accertamento non impugnato (resta da verificare – attesa la formulazione normativa – se l’inibizione riguardi pure le attività di contorno all’accertamento, e cioè acquiescenza, adesione e conciliazione giudiziale).

 

La manifestazione di volontà

Una volta che l’agente della riscossione rende disponibili ai debitori, nell’area riservata del proprio sito internet istituzionale, i dati necessari a individuare i carichi definibili, il debitore può manifestare all’agente della riscossione la sua volontà di procedere alla definizione, entro il 30 aprile 2026, attraverso apposita dichiarazione, con modalità esclusivamente telematiche; in tale dichiarazione il debitore sceglie altresì il numero di rate nel quale intende effettuare il pagamento.

Nella dichiarazione di adesione il debitore indica l’eventuale pendenza di giudizi aventi a oggetto i carichi in essa ricompresi e assume l’impegno a rinunciare agli stessi giudizi che, dietro presentazione di copia della dichiarazione e nelle more del pagamento della prima o unica rata delle somme dovute, sono sospesi dal giudice.

Ai soli fini dell’estinzione dei predetti giudizi l’effettivo perfezionamento della definizione si realizza con il versamento della prima o unica rata delle somme dovute e l’estinzione è dichiarata dal giudice d’ufficio dietro presentazione della dichiarazione di adesione, nonché della documentazione attestante il versamento della prima o unica rata. L’estinzione del giudizio comporta l’inefficacia delle sentenze di merito e dei provvedimenti pronunciati nel corso del processo e non passati in giudicato (come chiarito dalla Relazione illustrativa, in tal modo la disposizione recepisce, con riferimento alla nuova definizione, la soluzione adottata relativamente ai debiti ricompresi nella “Rottamazione-quater” in fase di riammissione ex art. 3-bis, comma 1, D.L. n. 202/2024, conv. con modif. dalla Legge n. 15/2025, come interpretato dall’art. 12-bis, D.L. n. 84/2025, conv. con modif. dalla Legge n. 108/2025)[2].

Entro il 30 aprile 2026 il debitore può integrare la dichiarazione presentata anteriormente a tale data.

Ai fini della determinazione dell’ammontare delle somme da versare, si tiene conto esclusivamente degli importi già versati a titolo di capitale compreso nei carichi affidati e a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notificazione della cartella di pagamento.

Il debitore, se, per effetto di precedenti pagamenti parziali, ha già integralmente corrisposto quanto dovuto, per beneficiare degli effetti della definizione deve comunque manifestare la sua volontà di aderirvi con le modalità ordinariamente previste.

Le somme relative ai debiti definibili, versate a qualsiasi titolo, anche anteriormente alla definizione, restano definitivamente acquisite e non sono rimborsabili.

 

Gli effetti della presentazione della dichiarazione

A seguito della presentazione della dichiarazione, relativamente ai carichi definibili che ne costituiscono oggetto, il debitore gode di una serie di vantaggi.

I vantaggi previsti a seguito della presentazione della dichiarazione
Sospensione dei termini di prescrizione e decadenza Sospensione, fino alla scadenza della prima o unica rata delle somme dovute a titolo di definizione, degli obblighi di pagamento derivanti da precedenti dilazioni in essere alla data di presentazione Non possono essere iscritti nuovi fermi amministrativi e ipoteche, fatti salvi quelli già iscritti alla data di presentazione Non possono essere avviate nuove procedure esecutive
Non possono proseguire le procedure esecutive precedentemente avviate, salvo che non si sia tenuto il primo incanto con esito positivo Il debitore non è considerato inadempiente ai fini di cui agli artt. 28-ter e 48-bis, D.P.R. n. 602/1973[3]
 
Si applica la disposizione di cui all’art. 54, D.L. n. 50/2017, conv. con modif. dalla Legge n. 96/2017, ai fini del rilascio del DURC[4]

Il comma 94, art. 1, Legge n. 199/2025, prevede, altresì, che limitatamente ai debiti definibili per i quali è stata presentata la dichiarazione di adesione:

a) alla data del 31 luglio 2026 le dilazioni sospese ai sensi del comma 91, lett. b), dello stesso art. 1, Legge n. 199/2025, sono automaticamente revocate e non possono essere accordate nuove dilazioni ai sensi dell’ 19, D.P.R. n. 602/1973;

b) il pagamento della prima o unica rata delle somme dovute a titolo di definizione determina l’estinzione delle procedure esecutive precedentemente avviate, salvo che non si sia tenuto il primo incanto con esito positivo.

 

Le modalità di pagamento

Entro il 30 giugno 2026 l’agente della riscossione comunica ai debitori che hanno presentato la dichiarazione di adesione l’ammontare complessivo delle somme dovute ai fini della definizione, nonché quello delle singole rate, che non può essere inferiore a 100 euro, e la data di scadenza di ciascuna di esse.

Ai debitori che hanno presentato la dichiarazione nell’area riservata del sito internet istituzionale dell’agente della riscossione, la comunicazione è resa disponibile esclusivamente in tale area.

Le modalità di pagamento sono rimesse al debitore, che può scegliere tra il pagamento in unica soluzione entro il 31 luglio 2026; ovvero nel numero massimo di 54 rate bimestrali, di pari ammontare, con scadenza:

a) la prima, la seconda e la terza, rispettivamente, il 31 luglio, il 30 settembre e il 30 novembre 2026;

b) dalla quarta alla cinquantunesima, rispettivamente, il 31 gennaio, il 31 marzo, il 31 maggio, il 31 luglio, il 30 settembre e il 30 novembre di ciascun anno a decorrere dal 2027;

c) dalla cinquantaduesima alla cinquantaquattresima, rispettivamente, il 31 gennaio, il 31 marzo e il 31 maggio 2035.

In caso di pagamento rateale sono dovuti, a decorrere dal 1° agosto 2026, gli interessi al tasso del 3% annuo. Non si applicano le disposizioni, di cui all’art. 19, D.P.R. n. 602/1973, che consentono all’Agenzia delle Entrate-Riscossione di concedere la ripartizione del pagamento delle somme iscritte a ruolo, comprese in ciascuna richiesta di dilazione, su semplice richiesta del contribuente che dichiara di versare in temporanea situazione di obiettiva difficoltà economico-finanziaria.

Le somme dovute per la definizione possono essere versate:

a) mediante domiciliazione sul conto corrente eventualmente indicato dal debitore con le modalità determinate dall’agente della riscossione nella comunicazione ricevuta dal debitore;

b) mediante moduli di pagamento precompilati, che l’agente della riscossione è tenuto ad allegare alla comunicazione al debitore;

c) presso gli sportelli dell’agente della riscossione.

Per pagare sono disponibili i seguenti canali:

− sito istituzionale;

− app EquiClick;

− domiciliazione sul conto corrente;

− moduli di pagamento utilizzabili nei circuiti di pagamento di:

  • sportelli bancari;
  • uffici postali;
  • home banking;
  • ricevitorie e tabaccai;
  • sportelli bancomat (ATM) che hanno aderito ai servizi CBILL;
  • Postamat;

− sportelli di Agenzia delle Entrate-Riscossione, prenotando un appuntamento nei giorni dal lunedì al venerdì.

È, inoltre, attivo ContiTu, il servizio web per chi vuole scegliere di pagare solo alcuni degli avvisi/cartelle “rottamabili”, con la possibilità di ricalcolare l’importo dovuto e ricevere i nuovi moduli di pagamento.

Per gestire i prossimi adempimenti, i contribuenti possono utilizzare i servizi on line disponibili sul sito www.agenziaentrateriscossione.gov.it.

 

L’inefficacia della definizione

In ordine all’inefficacia della definizione, rispetto al passato dove era previsto il pagamento per intero di ogni singola rata, fatti salvi i 5 giorni di ritardo, oggi la definizione non produce effetti, in caso di mancato o di insufficiente versamento:

a) dell’unica rata scelta dal debitore per effettuare il pagamento;

b) di 2 rate, anche non consecutive, di quelle nelle quali il debitore ha scelto di dilazionare il pagamento;

c) dell’ultima rata di quelle nelle quali il debitore ha scelto di dilazionare il pagamento.

In questi casi, riprendono a decorrere i termini di prescrizione e di decadenza per il recupero dei carichi oggetto di dichiarazione, che prosegue a cura dell’agente della riscossione, e i versamenti effettuati sono acquisiti a titolo di acconto dell’importo complessivamente dovuto a seguito dell’affidamento del carico, senza che si determini l’estinzione del debito residuo.

Valutazione di convenienza
Analisi della situazione Definizione agevolata Valutazione di convenienza
− Definibilità limitata agli omessi versamenti − Carichi affidati dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2023 − Pagamento imposta, senza interessi e sanzioni, interessi di mora e aggio − Stralcio sanzioni e interessi;
− rateizzazione lunga a 54 rate

 

La definizione dei carichi da crisi d’impresa

Possono essere compresi nella definizione agevolata anche i debiti risultanti dai carichi affidati agli agenti della riscossione che rientrano nei procedimenti instaurati a seguito di istanza presentata dai debitori ai sensi del Capo II, Sezione I (procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento e il piano del consumatore)[5], Legge n. 3/2012, o della parte prima, Titolo IV, Capo II, Sezioni II (ristrutturazione dei debiti del consumatore e dei relativi familiari)[6] e III (concordato minore)[7], Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza, di cui al D.Lgs. n. 14/2019, con la possibilità di effettuare il pagamento del debito, anche falcidiato, con le modalità e nei tempi eventualmente previsti nel decreto di omologazione.

Il comma 98, art. 1, Legge n. 199/2025, prevede l’applicazione della disciplina dei crediti prededucibili alle somme occorrenti per aderire alla definizione, che sono oggetto di procedura concorsuale, nonché di tutte le procedure di composizione negoziale della crisi d’impresa previste dal R.D. n. 267/1942 e dal Codice di cui al D.Lgs. n. 14/2019.

 

Le violazioni del Codice della strada

Per quanto riguarda i debiti relativi ai carichi riguardanti le sanzioni per violazioni del Codice della strada, nonché le altre sanzioni amministrative (diverse da quelle irrogate per violazioni tributarie o per violazione degli obblighi relativi ai contributi e ai premi dovuti agli enti previdenziali), l’accesso alla misura agevolativa riconosce la possibilità di non corrispondere le somme dovute a titolo di interessi, compresi quelli di cui all’art. 27, comma 6, Legge n. 689/1981 (c.d. maggiorazioni), quelli di mora di cui all’art. 30, comma 1, D.P.R. n. 602/1973 e di rateizzazione, nonché le somme dovute a titolo di aggio.

 

Quadri di sintesi

Presentazione istanza e pagamento
Le date
Presentazione istanza Pagamento
30 aprile 2026 31 luglio 2026
Pagamento a rate
Modalità
1°, 2° e 3° rata Rate successive
Rispettivamente, il 31 luglio, il 30 settembre e il 30 novembre 2026 a) dalla quarta alla cinquantunesima, rispettivamente, il 31 gennaio, il 31 marzo, il 31 maggio, il 31 luglio, il 30 settembre e il 30 novembre di ciascun anno a decorrere dal 2027;
b) dalla cinquantaduesima alla cinquantaquattresima, rispettivamente, il 31 gennaio, il 31 marzo e il 31 maggio 2035.
Sono dovuti, a decorrere dal 1° agosto 2026, gli interessi al tasso del 3% annuo.
Regole da ricordare
Istanza Comunicazione dell’agente della riscossione
Entro il 30 aprile 2026 Entro il 30 giugno 2026
Accoglimento Rigetto
Agenzia delle Entrate-Riscossione invierà ai contribuenti che hanno aderito, entro il 30 giugno 2026, una “Comunicazione” di:
− accoglimento della domanda, contenente:
· l’ammontare complessivo delle somme dovute a titolo di definizione agevolata (“Rottamazione-quinquies”);
· la scadenza dei pagamenti in base alla soluzione rateale indicata in fase di presentazione della domanda di adesione;
· i moduli di pagamento precompilati;
· le informazioni per richiedere l’eventuale domiciliazione dei pagamenti sul proprio conto corrente.
Agenzia delle Entrate-Riscossione invierà ai contribuenti che hanno aderito, entro il 30 giugno 2026, una “Comunicazione” di:
− diniego (eventuale), con l’evidenza delle motivazioni per le quali non è stata accolta la richiesta di definizione agevolata.

Qualora venga riscontrato che nella comunicazione ricevuta non siano presenti tutti i carichi contenuti nella “Ricevuta di avvenuta presentazione della dichiarazione” ovvero altre incongruenze, dovrebbe essere possibile – così come nel passato – effettuare una segnalazione mediante il servizio “Invia una e-mail al Servizio contribuenti”, selezionando la voce “Informazioni su pagamento della definizione Agevolata” e allegando, oltre alla documentazione di riconoscimento, la comunicazione delle somme dovute. Tramite il medesimo servizio “Invia una e-mail al Servizio contribuenti”, allegando sempre la comunicazione delle somme dovute unitamente alla documentazione di riconoscimento, è possibile segnalare errori commessi dal richiedente nella fase di presentazione dell’istanza di adesione relativi alla selezione del campo afferente alla richiesta di adempiere al pagamento in “unica soluzione”, anziché nel “numero massimo previsto dalla norma”.

[1] Ricordiamo che per mantenere i benefici della definizione agevolata (“Rottamazione-quater” introdotta dalla Legge n. 197/2022), è necessario effettuare il versamento della rata in scadenza il 28 febbraio 2026. In considerazione dei 5 giorni di tolleranza concessi dalla legge e dei differimenti previsti in caso di termini coincidenti con giorni festivi, saranno considerati tempestivi i pagamenti effettuati entro lunedì 9 marzo 2026. Le rate successive andranno saldate secondo le scadenze del proprio piano.

[2] Questione che è stata oggetto di un vivace dibattito giurisprudenziale. Infatti, gli Ermellini, con l’ordinanza n. 24428/2025, hanno osservato che, per effetto della dichiarazione del contribuente, seguita dalla comunicazione formale dell’agente della riscossione, si perfeziona la procedura, rimanendo i pagamenti una mera appendice esecutiva di un procedimento concluso e definito. In ordine alla locuzione «la produzione della documentazione attestante i pagamenti effettuati», contenuta nel comma 236, art. 1, Legge n. 197/2022, per la Corte la richiamata disposizione si limita a richiedere la documentazione dei pagamenti che siano stati effettuati e non anche che questi siano integrali rispetto alla totalità del debito (la documentazione, pertanto, è quella che attesta la regolarità dei versamenti al momento in cui viene fatta valere la fattispecie estintiva, trattandosi di riscontro necessario perché la definizione agevolata sia, in quel momento, produttiva degli effetti suoi propri, che restano distinti dall’effetto dell’estinzione del debito, che, invece, richiede, ai sensi del comma 244, art. 1, Legge n. 197/2022, l’integralità del pagamento). Ne deriva che il pagamento integrale non è previsto dalla norma quale requisito indispensabile per l’estinzione del giudizio. Diversamente – fra le altre, Cass. n. 24933/2024, n. 22658/2024 e n. 24274/2024 – è stato ritenuto che non sia possibile addivenire a una dichiarazione di estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere e che il giudizio vada sospeso; per cui, nelle more del perfezionamento dell’adesione, la causa va rinviata a nuovo ruolo in attesa dell’esecuzione dei pagamenti previsti. Tema di rilievo, che con l’ordinanza interlocutoria n. 5830/2025, è stato rimesso alla Prima Presidente, affinché valuti la rimessione alle SS.UU.

[3] Condizione di “regolarità” del debitore nell’ambito della procedura di erogazione dei rimborsi d’imposta, ex art. 28-ter, D.P.R. n. 602/1973, nonché ai fini della verifica della morosità da ruolo, per un importo superiore a 5.000 euro, all’atto del pagamento, da parte delle PA e delle società a totale partecipazione pubblica, di somme di ammontare pari almeno allo stesso importo (art. 48-bis, D.P.R. n. 602/1973). In pratica, l’agente della riscossione, a seguito della presentazione della dichiarazione, anche se la verifica avesse già avuto luogo in precedenza, non è tenuto a effettuare il conseguente pignoramento previsto dal combinato disposto degli artt. 48-bis e 72-bis, D.P.R. n. 602/1973, nonché del Decreto MEF n. 40/2008.

[4] In tal modo è possibile ottenere il DURC, se i carichi previdenziali sono ricompresi nell’istanza di rottamazione.

[5] Le procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento introdotte dalla Legge n. 3/2021, prevedono, in estrema sintesi, che il debitore in stato di sovraindebitamento – definito come una situazione di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte e il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte, che determina la rilevante difficoltà di adempiere le proprie obbligazioni, ovvero la definitiva incapacità di adempierle regolarmente – può proporre ai creditori, con l’ausilio degli organismi di composizione della crisi, un accordo di ristrutturazione dei debiti e di soddisfazione dei crediti sulla base di un piano di rientro che preveda scadenze e modalità di pagamento dei creditori, anche se suddivisi in classi, indichi le eventuali garanzie rilasciate per l’adempimento dei debiti e le modalità per l’eventuale liquidazione dei beni.

[6] La Parte I, Titolo IV, Capo II, Sezione II, Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza, di cui al D.Lgs. n. 14/2019, disciplina la ristrutturazione dei debiti del consumatore, in base alla quale il consumatore sovraindebitato, con l’ausilio dell’OCC (Organismo di Composizione della Crisi), può proporre ai creditori un piano di ristrutturazione dei debiti che indichi in modo specifico tempi e modalità per superare la crisi da sovraindebitamento. La proposta ha contenuto libero e può prevedere il soddisfacimento, anche parziale e differenziato, dei crediti in qualsiasi forma.

[7] La Sezione III, del medesimo Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza, stabilisce che i debitori in stato di sovraindebitamento, escluso il consumatore, possono formulare ai creditori una proposta di concordato minore, quando consente di proseguire l’attività imprenditoriale o professionale. Il concordato minore può essere proposto esclusivamente quando è previsto l’apporto di risorse esterne che incrementino in misura apprezzabile l’attivo disponibile al momento della presentazione della domanda. La proposta di concordato minore prevede il soddisfacimento, anche parziale, dei crediti attraverso qualsiasi forma, nonché la eventuale suddivisione dei creditori in classi con indicazione dei criteri adottati, e indica in modo specifico modalità e tempi di adempimento e può prevedere il soddisfacimento, anche parziale, dei crediti attraverso qualsiasi forma, nonché la eventuale suddivisione dei creditori in classi.

 

Si segnala che l’articolo è tratto da “La circolare tributaria”.