4 Aprile 2017

Rinvio dell’assemblea nelle società per azioni

di Sandro Cerato - Direttore Scientifico del Centro Studi Tributari
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Secondo quanto stabilito dall’articolo 2374, comma 1, del codice civile, “i soci intervenuti che riuniscono un terzo del capitale rappresentato nell’assemblea, se dichiarano di non essere sufficientemente informati sugli oggetti posti in delibera, possono chiedere che l’assemblea sia rinviata a non oltre cinque giorni”. Il successivo comma 2, al fine di evitare un utilizzo distorto di tale norma, precisa che “questo diritto non può essere esercitato che una sola volta per lo stesso oggetto”.

La disposizione riportata risponde ad evidenti finalità di tutela delle minoranze cd. “qualificate”, poiché consente ai soci che rappresentino almeno 1/3 del capitale sociale di ottenere il rinvio dell’assemblea laddove i soci stessi dichiarino di non essere sufficientemente informati in merito ad un argomento posto all’ordine del giorno.

È bene osservare che il rinvio potrebbe essere richiesto anche in relazione all’assemblea nel cui ordine del giorno vi sia l’approvazione del bilancio di esercizio, ad esempio nell’ipotesi in cui alcune valutazioni di bilancio siano state eseguite senza delle motivazioni pienamente documentate nel bilancio stesso (tipicamente nella nota integrativa).

In merito al funzionamento della disposizione in questione, è opportuno evidenziare in primo luogo che il quorum necessario per ottenere il rinvio è determinato tenendo conto del capitale sociale rappresentato in assemblea, con la conseguenza che lo stesso è variabile in relazione al quorum effettivamente presente nell’assemblea dei soci. Una volta ottenuto il rinvio, il cui diritto non può essere compresso da parte della maggioranza, l’articolo 2374 stabilisce che l’assemblea rinviata deve tenersi entro i cinque giorni successivi a quello in cui è avvenuto il rinvio, fermo restando che la minoranza può chiedere un solo rinvio per il singolo argomento posto all’ordine del giorno.

Tale limitazione, come già accennato, risponde all’esigenza di evitare che tale strumento di tutela delle minoranze si trasformi in un elemento che in qualche modo possa diventare un impedimento alla maggioranza di deliberare gli argomenti posti all’ordine del giorno.

Sul funzionamento della norma in commento, inoltre, si possono ottenere utili indicazioni dalla lettura della Massima n. 26/2012 del Consiglio Notarile dei distretti riuniti di Firenze, Pistoia e Prato, secondo la quale, se alcuni soci che erano presenti all’assemblea rinviata non partecipano alla successiva assemblea di rinvio il quorum costitutivo già accertato originariamente non subisce alcuna modifica. Al contrario, laddove intervengano alla successiva assemblea rinviata dei soci che non erano presenti all’assemblea di rinvio (ancorché legittimati in tal senso), degli stessi si dovrà tener conto con il conseguente innalzamento del quorum deliberativo.

Si deve altresì tener presente che:

  • non è necessario un nuovo avviso di convocazione, conservando efficacia l’ordine del giorno già stabilito;
  • sono valide le deleghe rilasciate per la seduta rinviata; 
  • le modalità di svolgimento dell’assemblea sono quelle dell’assemblea originaria;
  • il Presidente dell’assemblea rinviante è il medesimo soggetto che ha presieduto l’assemblea rinviata, salvi i casi di assenza, rinuncia o cessazione dall’ufficio da parte di quest’ultimo: in tal caso l’assemblea rinviata potrà essere presieduta da una diversa persona;
  • l’assemblea di rinvio può tenersi in un luogo diverso rispetto a quello dove si è svolta l’assemblea rinviata;
  • l’assemblea di rinvio, laddove sia totalitaria, può deliberare anche su argomenti non previsti all’ordine del giorno dell’assemblea rinviata.

I componenti degli altri organi sociali hanno diritto di partecipare all’assemblea rinviata anche nel caso in cui non siano stati presenti all’assemblea di rinvio, stante il loro naturale diritto di partecipare alle assemblee.

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