23 Gennaio 2026

Riflessioni sulla nuova responsabilità del sindaco e del revisore alla luce della circolare Assonime n. 18

di Andrea Soprani
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Il 2025 ha visto l’introduzione di un nuovo regime di responsabilità del sindaco basato su multipli dei compensi percepiti che si estende anche alla funzione di revisione legale, quando applicabile. La mancata previsione di un eguale regime di responsabilità civile per il revisore ha indotto il Governo, subito dopo l’approvazione del nuovo art. 2407, c.c., a presentare un DDL che dovrebbe introdurre un regime simile anche per il revisore individuale e per le società di revisione. Assonime ha preso in esame la nuova normativa del sindaco segnalando alcune criticità e punti di attenzione che saranno commentati in questo contributo assieme ad alcuni spunti di riflessione dello scrivente.

 

Premessa

Il 12 aprile 2025 sono entrate in vigore le nuove regole sulla responsabilità civile dei sindaci[1] che, nella dichiarata prospettiva di riequilibrare il rapporto tra i doveri di vigilanza e il rischio economico personale a cui sono esposti, hanno introdotto un tetto massimo di responsabilità basato su un multiplo dei compensi percepiti, salvo in caso di dolo dove essa rimane illimitata.

Si tratta di una riforma da molti definita “storica” e fortemente voluta dal CNDCEC che va indubbiamente ringraziato per questo lodevole sforzo.

Tuttavia, come sempre avviene in caso di modifiche al nostro ordinamento, non sono mancate autorevoli voci critiche in dottrina.

Come si vedrà in seguito, le discussioni emerse in dottrina (specie se sia stata davvero abolita la responsabilità solidale con gli amministratori) non sono purtroppo univoche nel considerare che questa riforma abbia davvero introdotto una marcata distinzione tra chi commette gli illeciti e chi è tenuto a individuarli e a segnalarli nonostante che questo fosse un obiettivo esplicito del Legislatore come emerge dagli atti parlamentari preparatori alla nuova formulazione del testo dell’art. 2407, c.c.[2].

Assonime con la circolare n. 18, oltre a fare il punto sulle tesi espresse dalla dottrina, si concentra su alcuni aspetti della riforma tra cui, tra i più rilevanti ai fini della presente trattazione, si ricordano:

− la questione della coerenza della nuova disciplina sui sindaci con il sistema della responsabilità delle altre figure di controllo;

− la già citata permanenza o meno della responsabilità solidale con gli amministratori;

− le modalità di quantificazione del danno; e

− la retroattività della norma.

I punti rilevanti del nuovo testo dell’art. 2407, c.c.

La Legge n. 35/2025, interviene in modo rilevante nella disciplina della responsabilità dei membri dei collegi sindacali delle S.p.A. e dei componenti dell’organo di controllo delle S.r.l. (perciò, anche nella forma monocratica del sindaco unico), andando a prevedere una responsabilità civile basata su multipli degli onorari percepiti nell’incarico e a modificare i termini di prescrizione per l’esperimento dell’azione di responsabilità nei confronti dei sindaci.

Si riportano di seguito le modifiche intervenute.

Comma 2: «Al di fuori delle ipotesi in cui hanno agito con dolo, anche nei casi in cui la revisione legale è esercitata da collegio sindacale a norma dell’articolo 2409-bis, secondo comma, i sindaci che violano i propri doveri sono responsabili per i danni cagionati alla società che ha conferito l’incarico, ai suoi soci, ai creditori e ai terzi nei limiti di un multiplo del compenso annuo percepito, secondo i seguenti scaglioni: per i compensi fino a 10.000 euro, quindici volte il compenso; per i compensi da 10.000 a 50.000 euro, dodici volte il compenso; per i compensi maggiori di 50.000 euro, dieci volte il compenso».

Comma 4: «L’azione di responsabilità verso i sindaci si prescrive nel termine di cinque anni dal deposito della relazione di cui all’articolo 2429 relativa all’esercizio in cui si è verificato il danno».

Prima di esaminare le posizioni di Assonime ci si soffermi a notare che dal testo del nuovo art. 2407, c.c., emergerebbe:

− la cancellazione esplicita della responsabilità solidale[3] con gli amministratori e la previsione di una responsabilità limitata basata su scaglioni rapportati a multipli dei compensi annui percepiti (15, 12, 10 volte);

− l’applicazione dei multipli anche per la funzione di revisione legale quando svolta dal sindaco;

− l’allineamento dei termini di prescrizione per l’esercizio dell’azione di responsabilità a quelli previsti per il revisore.

Sul primo punto, come detto, va ringraziato enormemente il CNDCEC che si è fatto portavoce di questa modifica e non si ravvisa alcuna osservazione di merito, sembrando che, i multipli lì proposti, appaiano ragionevoli e grandemente favorevoli rispetto alla situazione precedente.

Sul secondo punto, va certamente accolta con favore l’estensione della limitazione di responsabilità anche alla funzione di revisione legale, mentre appare di difficile comprensione il fatto che la limitazione non sia stata estesa anche alla figura del revisore non sindaco.

Sul terzo punto, va sottolineato che l’equiparazione dei termini di prescrizione con quelli del revisore (ottenuta tramite la fissazione di un unico termine a quo per l’azione di responsabilità a fronte degli odierni diversi termini stabiliti dal Codice civile a seconda del tipo di azione esercitata)[4], è stata giustificata, nella Relazione accompagnatoria al DDL, con la necessità di uniformare la disciplina con quella prevista per i revisori legali, per «ragioni di equità» e per «la circostanza che, frequentemente, il collegio sindacale svolge la funzione di revisione legale»[5] pur non essendo stata prevista, per equità, nessuna limitazione di responsabilità per il revisore individuale.

 

Le posizioni assunte da Assonime sul tema

Assonime nella sua circolare ha trattato principalmente della figura del sindaco, preso atto che l’auspicata e similare riforma per la figura del revisore giace al Senato e non è dato sapere se e quando diventerà legge dello Stato.

Nel prosieguo, per brevità di trattazione, verranno commentati solo gli aspetti ritenuti rilevanti, specie per la comparazione con la figura del revisore.

Innanzitutto, non si può che condividere l’osservazione critica di Assonime che imputa al Legislatore una mancanza di sistematicità della riforma poiché la limitazione della responsabilità per i soli sindaci pone un problema di coordinamento e coerenza con le funzioni e il regime di responsabilità civile delle altre figure che svolgono tipicamente funzioni di controllo.

Assonime ricorda innanzitutto la figura del revisore, ma amplia la disamina delle criticità anche ai consiglieri di amministrazione non esecutivi (specie per gli indipendenti delle società quotate), come pure ai componenti del consiglio di sorveglianza (tipici del sistema dualistico e con funzioni pressoché sovrapponibili a quelli del Collegio sindacale) e, da ultimo, ai componenti del comitato per il controllo interno del sistema monistico[6].

L’associazione compie poi un approfondito esame della responsabilità civile dei sindaci ricordando che la giurisprudenza configura normalmente una responsabilità concorrente per fatto proprio omissivo che deriva dal riscontro di una condotta almeno colposa e dal nesso causale di tale condotta con il danno.

Nella prassi applicativa pur sussistendo in capo all’attore l’onere di dimostrare l’inerzia del sindaco a fronte dell’illecito gestorio si assiste spesso a un’inversione dell’onere della prova che comporta a carico dell’organo di controllo il compito di provare il fatto contrario, ossia di non aver avuto nessuna possibilità di attivarsi utilmente.

Non è certo questa la sede per approfondire un tema così complesso, ma va ricordato che, in maniera esplicita, la Relazione sui DDL di iniziativa parlamentare (che sono alla base della riforma dell’art. 2407, c.c.) indica che la riscrittura del regime di responsabilità dei sindaci trova giustificazione nella necessità di ovviare all’eccessivo rigore con cui viene interpretata dalla giurisprudenza la responsabilità concorrente con gli amministratori[7].

Assonime si preoccupa anche di ricordare che, nonostante sia scomparso dal testo del nuovo art. 2407, c.c., il riferimento alla responsabilità solidale con gli amministratori, non vi sia una univoca posizione in dottrina.

Su questo tema Assonime non prende posizione ma si limita a indicare le 2 tesi emerse in dottrina.

Secondo un primo orientamento, l’eliminazione dal testo del principio della responsabilità solidale per i fatti e le omissioni degli amministratori escluderebbe il principio della responsabilità solidale non solo per le condotte colpose ma anche per quelle dolose.

Per un secondo orientamento, invece, sussisterebbe ancora la responsabilità solidale dei sindaci non sulla base del riformato art. 2477, c.c., ma derivante dall’art. 2055, c.c.[8], che prevede che, se più soggetti hanno contribuito a produrre un evento dannoso, essi rispondono solidalmente del danno procurato (e, quindi, anche i sindaci con gli amministratori in caso di omessa vigilanza colposa o dolosa).

Seguendo questa seconda linea di pensiero, il danneggiato potrebbe rivolgersi tanto a un amministratore quanto a un sindaco per reclamare il pagamento dell’intero danno derivante dal congiunto comportamento di amministratore e sindaco. Tuttavia, nel caso di richiesta nei confronti del sindaco il risarcimento sarà pieno solo nel caso di condotta dolosa mentre limitato a un multiplo del compenso in caso di condotta colposa.

Di minore rilevanza ai nostri fini le discussioni circa l’ammontare del compenso percepito (dove sembra prevalere la tesi del compenso pattuito indipendentemente dalla corresponsione finanziaria dello stesso) e, ancora, se i multipli devono essere considerati applicabili a ogni singola imputazione di colpa o debbano essere omnicomprensivi (seppur in maniera non così esplicita Assonime sembra sposare la prima tesi che al momento è frutto di un’unica pronuncia del Tribunale di Bari[9] che per primo si è espresso sul tema) non replicata tuttavia nelle decisioni giurisprudenziali successive e, da ultimo, sulla retroattività o meno della norma (per la citata sentenza di Bari sì, per il Tribunale di Venezia[10] no) sulla quale Assonime non prende posizione.

 

L’anomalia dell’esclusione del revisore dalla nuova limitazione di responsabilità

Come sopra accennato, la prescrizione quinquennale delle azioni di responsabilità nei confronti dei sindaci, è stata motivata, esplicitamente, nella Relazione accompagnatoria da «ragioni di equità» visto che il revisore aveva già tale termine di prescrizione.

Pertanto, è difficile da comprendere e giustificare come mai il Legislatore abbia voluto con la modifica dell’art. 2407, c.c., declinare il principio di equità a senso unico a favore del sindaco mentre esso sia stato palesemente dimenticato quando, come nel caso della limitazione della responsabilità, a beneficiarne sarebbe stato il revisore nello svolgimento della tipica attività di revisione legale del bilancio[11].

Tale contrasto, tuttavia, è forse destinato a comporsi con un intervento del Legislatore, dal momento che il DDL n. 1426/2025, di modifica del D.Lgs. n. 39/2010, si pone l’obiettivo di:

− introdurre una responsabilità civile del revisore simile a quella del sindaco e basata su multipli degli onorari;

− indicare esplicitamente che le nuove regole dei multipli (quelle già vigenti per i sindaci e quelle che dovrebbero essere approvate per il revisore se il DDL sarà tramutato in legge dello Stato) hanno valenza retroattiva e quindi si applicano anche ai giudizi pendenti.

Più in dettaglio la responsabilità basata su multipli del revisore si differenzia da quella dei sindaci per 3 principali aspetti:

− se è un revisore individuale o una società di revisione (10 volte il compenso se individuale, 20 volte se società di revisione);

− se la carica è rivestita in un ente di Interesse Pubblico (EIP) o meno (12 volte se individuale, 25 se società di revisione);

− sono fissati dei massimali non superabili sia per il revisore individuale che società di revisione che valgono in entrambe le fattispecie (enti di Interesse Pubblico o meno) che sono pari a 8 milioni per il revisore individuale e 16 milioni per la società di revisione.

Ad avviso dello scrivente se il DDL per i revisori si fosse fermato a definire dei multipli su cui basare il risarcimento del danno probabilmente a oggi si sarebbe ottenuto l’effetto di regolamentare, seppur con differenti modalità, anche la responsabilità civile del revisore.

Invece, l’inserimento nello stesso DDL della applicazione retroattiva della nuova previsione di responsabilità civile sia dei sindaci che dei revisori ha creato, a quanto si evince dai lavori in Commissione, una forte critica sia di alcuni componenti in maniera diretta sia come portavoce di associazioni di categoria, con l’effetto di bloccare la riforma della responsabilità del revisore per la quale, a oggi, è quasi impossibile giudicare se e quando verrà definitivamente approvata.

 

I punti critici della riforma

Nella trattazione si è accennato a una serie di criticità evidenziate in dottrina ed enfatizzate da Assonime le quali tuttavia appaiono non tutte così rilevanti al fine di giudicare la bontà della riforma della responsabilità del sindaco e si spera un giorno anche quella del revisore.

Infatti, al di là delle giuste contrapposizioni ermeneutiche di fini giuristi rimane indubbio che, dal punto di vista della responsabilità patrimoniale concorrente del sindaco, sia che essa sia ancora solidale o meno, si è ottenuto, come minimo, l’importante risultato di fissare un limite non superabile in tutti i casi di colpa anche grave del professionista.

Più difficile per lo scrivente capire come mai il Legislatore, che aveva un obiettivo molto chiaro (eliminare la responsabilità solidale con gli amministratori), non sia poi stato in grado di tradurre questo obiettivo in un testo dell’art. 2407, c.c., che non conducesse a interpretazioni dottrinali contrapposte su questo tema.

Infatti, sarebbe bastato, come richiesto dall’art. 1294, c.c.[12], indicare esplicitamente nell’articolo citato l’abolizione della responsabilità solidale mentre ora sarà il giudice nei singoli casi a ritenere ancora vigente la responsabilità solidale o quella parziaria.

Sono ovvie le differenti conseguenze nei 2 casi ma si ritiene lo stesso utile proporre un semplice esempio.

 

ESEMPIO DIFFERENZA TRA RESPONSABILITÀ SOLIDALE E PARZIARIA

Si supponga che il sindaco percepisca un compenso di 30.000 euro. Con il nuovo multiplo di 12 egli è tenuto a risarcire il danno nella misura massima di 360.000 euro.

Persistendo la regola solidaristica, se la società promuovesse azione contro amministratore e sindaco e si accertasse esservi stato un danno di 1.000.000 di euro, con variazione però dei contributi causali (per ipotesi, al 90% dell’amministratore e al 10% del sindaco), la variazione rileverebbe solo in sede di regresso. Nei rapporti col soggetto danneggiato non rileverebbe affatto, perché l’amministratore e il sindaco sono responsabili solidali, e quindi restano tenuti al pagamento in solido di 360.000 euro, ferma la condanna del solo amministratore dei residui 640.000 euro.

Se, invece, la solidarietà fosse venuta meno, con trasformazione del debito risarcitorio in debito parziario, il sindaco potrebbe essere condannato a risarcire il danno nel solo limite della relazione causalistica, e quindi, nell’esempio fatto, nei limiti di 100.000 euro.

Oltre alla responsabilità solidale o meno rimane anche irrisolto (nonostante anche qui l’obiettivo fosse ben chiaro ed esplicito negli atti parlamentari) l’automatico assunto che sia sufficiente l’inosservanza del dovere di vigilanza o la mancata reazione o di fronte ad atti di dubbia legittimità e regolarità (se avessero agito, il danno non si sarebbe manifestato) per agire contro i sindaci mentre sarebbe sempre necessaria la dimostrazione del nesso causale tra comportamento del sindaco e danno.

Come già evidenziato in precedenza la Relazione illustrativa alla riforma prendeva atto del fatto che «l’orientamento della giurisprudenza è stato quello di un nesso causale automatico, presunto, senza verificare gli effettivi poteri in capo ai sindaci idonei ad impedire l’evento» «che ha condotto ad un rigore che, nei fatti, finisce, talvolta, per tradursi nell’imputazione ai sindaci di una responsabilità da posizione, di tipo oggettivo, sganciata da qualunque valutazione delle peculiarità del caso concreto» per poi criticarlo duramente.

Ne risulta che senza un più rigoroso e specifico addebito delle effettive responsabilità e una concreta dimostrazione del nesso causale, la diminuita responsabilità da illimitata a un multiplo dei compensi, rischierà di produrre effetti limitati sui sindaci che continueranno, sia che siano stati virtuosi o meno, a essere utilizzati come una sorta di bancomat da parte degli organi che gestiscono la crisi di impresa tra cui in primis il curatore che sono consapevoli che i sindaci sono obbligati ad avere una copertura assicurativa e quindi, in molti casi, più solvibili degli amministratori.

L’effetto risulterà ancora meno efficace se non vi sarà un cambiamento nell’automatismo con cui viene configurato un addebito penale in presenza della ambigua fattispecie del dolo eventuale.

Va, infatti, ricordato che la copertura assicurativa (che a seguito della introduzione dei multipli dovrebbe comportare una generalizzata riduzione dei premi) è valida solo nel caso in cui l’azione di responsabilità sia limitata all’ambito civile, perdendo di efficacia protettiva nel caso in cui, all’imputazione di natura civile, sia collegata anche una correlata imputazione penale, purtroppo molto frequente nei confronti dei sindaci nelle procedure di natura fallimentare.

Su questo critico tema erano intervenuti nel 2022, in maniera estremamente efficace e puntuale, i commissari straordinari del CNDCEC[13] che, con una nota indirizzata all’allora Ministro Cartabia, segnalavano la criticità di un uso eccessivo e spesso irragionevole della fattispecie del dolo eventuale esortando il Ministro, nell’ambito della riforma dei reati fallimentari, a sanare questa situazione di fatto attraverso una modifica normativa. Questi stessi temi sono stati ripresi anche negli atti della proposta di legge. Se ne citano alcuni passaggi:

«[…] Senza quindi operare alcuna distinzione tra le due funzioni, amministratori e sindaci, quindi gestori e controllori, vengono posti, in tema di responsabilità, sullo stesso piano, con l’applicazione, per i secondi, spesso di elementi propri più della normativa penale, fondati sul concetto di “dolo eventuale” in relazione alla commissione di un “reato omissivo proprio”, secondo la fattispecie dell’articolo 40, secondo capoverso, del Codice penale, ai sensi del quale “Non impedire un evento, che si ha l’obbligo giuridico di impedire, equivale a cagionarlo”.

[…] è giunto il momento di prevedere che i componenti debbano essere sanzionati solo per ciò che abbiano effettivamente compiuto od omesso, sulla base di elementi e fatti conosciuti in quello specifico momento e non secondo troppo facili ricostruzioni ex post, provando la sussistenza e la presenza di “dolo specifico”, con una correlazione diretta della quantificazione del danno in sede civilistica».

Da quanto esposto e riepilogando è pertanto difficile capire come mai poi:

− l’estensore finale del testo dell’art. 2407, c.c., non sia stato in grado di rendere effettiva la volontà del Legislatore di eliminare la responsabilità illimitata con gli amministratori in caso di colpa inserendo esplicitamente nel testo un tale volere;

− ma, soprattutto, cosa abbia impedito al Legislatore (che, come abbiamo visto negli atti parlamentari, critica l’uso eccessivo del dolo eventuale) di inserire, nel testo finale dopo la frase «Al di fuori delle ipotesi in cui hanno agito con dolo […]» un pleonastico ma efficace «specifico» che avrebbe impedito all’organo giudicante di far uso del dolo eventuale nelle azioni di responsabilità intentate verso i sindaci.

Come già ricordato in precedenza risulta pertanto evidente come la limitazione delle responsabilità basata sui multipli rischi di non produrre il beneficio sperato se continuerà l’uso del dolo eventuale al posto di quello specifico specie quando il passaggio dalla responsabilità civile a quella penale renda inefficace la copertura assicurativa stipulata dal sindaco.

Lo scrivente auspica che il Legislatore, nell’iter di approvazione della nuova responsabilità del revisore di cui si detto sopra, possa cogliere l’opportunità, già commentata in precedenza, di aggiungere al comma 2, proposta di riforma dell’art. 15, D.Lgs. n. 39/2010 (e di conseguenza anche al comma 2, art. 2407, c.c.) un pleonastico ma efficace «dolo specifico o intenzionale» per impedire l’applicazione del dolo eventuale, al revisore e al sindaco.

 

Considerazioni conclusive

Non vi è dubbio che l’inserimento di multipli sugli onorari in alternativa alla responsabilità solidale illimitata con gli amministratori debba essere vista come una importante e favorevole novità, e che il CNDCEC vada ringraziato per lo sforzo profuso nella sponsorizzazione della modifica.

Risulta tuttavia palese che, aver previsto che tale limitazione di responsabilità sia estesa anche alla attività di revisione legale ma solo quando essa sia svolta dal sindaco senza inserire anche il revisore nell’alveo della limitazione crea, come Assirevi ha ben sottolineato in sede di audizione, «una irrazionale e irragionevole discrepanza di disciplina tra diversi soggetti che svolgono la medesima attività» per cui si auspica che il DDL di riforma dell’art. 15, D.Lgs. n. 39/2010, attualmente fermo al Senato possa diventare legge dello Stato.

La constatazione che nella prassi, come autorevolmente rappresentato dal CNDCEC nel 2022, i sindaci siano chiamati molto frequentemente a rispondere per mera colpa di reati gravissimi (tramite l’applicazione indiscriminata della fattispecie di dolo eventuale), richiederebbe che il Legislatore intervenisse per evitare tale pericolosa situazione, modificando il testo sia dell’art. 2407, c.c., che dell’art. 15, D.Lgs. n. 39/2010, specificando la natura del dolo in modo da non rendere più applicabile, ai sindaci e ai revisori la fattispecie del dolo eventuale.

Da ultimo, ai fini squisitamente operativi, fino a quando il revisore sarà soggetto a una responsabilità solidale e illimitata con gli amministratori, risulta opportuno per il professionista che deve assumere un incarico di controllo in una S.r.l., preferire, in controtendenza rispetto al passato, la figura del sindaco unico per godere della responsabilità limitata a un multiplo degli onorari.

 

[1] Le novità sono state introdotte dalla Legge n. 35/2025, pubblicata in G.U. 28 marzo 2025.

[2] A questo fine si faccia riferimento alla proposta di legge AC 1276 4 luglio 2023.

[3] Il vecchio testo infatti recitava: «Essi sono responsabili solidalmente con gli amministratori per i fatti o le omissioni di questi, quando il danno non si sarebbe prodotto se essi avessero vigilato in conformità degli obblighi della loro carica».

[4] Si rammenta che nel caso di azione di responsabilità contro i sindaci, in forza dell’attuale rinvio effettuato nell’art. 2407, c.c., trova applicazione la disciplina dell’art. 2393, c.c. o dell’art. 2395, sempre c.c., ovvero dell’art. 2949, c.c., per la responsabilità verso i creditori sociali o nell’ambito delle procedure concorsuali. Ne consegue che attualmente, la prescrizione quinquennale può decorrere dalla cessazione del sindaco dalla carica o dal compimento dell’atto che ha pregiudicato il socio o il terzo, ovvero, come ha più volte sottolineato la giurisprudenza, dal momento in cui l’insufficienza patrimoniale è divenuta oggettivamente conoscibile.

[5] Si ricorda, in proposito, che l’azione di risarcimento nei confronti dei revisori legali si prescrive, ex art. 15, comma 3, D.Lgs. n. 39/2010, nel termine di 5 anni dalla data della relazione di revisione sul bilancio d’esercizio o consolidato emessa al termine dell’attività di revisione cui si riferisce l’azione di risarcimento.

[6] Assonime pertanto esorta il Legislatore a sanare questa ingiustificata disparità di trattamento e a cogliere questa opportunità per condurre a un’opera riformatrice complessiva volta a correlare funzioni e responsabilità negli organi societari.

[7] Testualmente la Relazione indica che si tratta di «un rigore che, nei fatti, finisce, talvolta, per tradursi nell’imputazione ai sindaci di una responsabilità da posizione, di tipo oggettivo, sganciata da qualunque valutazione delle peculiarità del caso concreto e dell’effettiva possibilità, per i sindaci, di percepire l’illecito commesso dall’organo amministrativo. Spesso, l’orientamento della giurisprudenza è stato quello di un nesso causale automatico, presunto, senza verificare gli effettivi poteri in capo ai sindaci idonei ad impedire l’evento».

[8] L’articolo rubricato come “Responsabilità solidale” recita: «1. Se il fatto dannoso è imputabile a più persone, tutte sono obbligate in solido al risarcimento del danno. 2. Colui che ha risarcito il danno ha regresso contro ciascuno degli altri, nella misura determinata dalla gravità della rispettiva colpa e dall’entità delle conseguenze che ne sono derivate. 3. Nel dubbio, le singole colpe si presumono uguali».

[9] Si faccia riferimento alla sent. Trib. Bari 24 aprile 2025 – est. De Palma.

[10] Si faccia riferimento alla sent. Trib. Venezia, Sez. Spec. Impr., n. 3443/2025.

[11] Su questo tema vale la pena di ricordare il chiaro intervento di Assirevi in sede di audizione pubblica. Testualmente l’associazione indicava: «Ove non si prendesse in considerazione questo tema [la limitazione di responsabilità del revisore, N.d.R.], si verrebbe inevitabilmente a creare una irrazionale e irragionevole discrepanza di disciplina, sotto un profilo assolutamente rilevante quale quello del regime di responsabilità, tra diversi soggetti che svolgono la medesima attività: attività che, come visto, è regolamentata in maniera uniforme sulla base di principi definiti a livello europeo. Le stringenti ragioni che inducono a trattare in modo uniforme le fattispecie, del tutto omogenee, appena rappresentate rendono dunque necessario, anche sotto il profilo della coerenza della proposta in esame con il quadro costituzionale di riferimento, che il regime di responsabilità limitata contemplato dalla proposta stessa e parametrato ai corrispettivi annuali percepiti venga esteso a tutti i soggetti che effettuano attività di revisione, indipendentemente dalla loro configurazione soggettiva».

[12] Il testo dell’articolo è il seguente: «I condebitori sono tenuti in solido, se dalla legge o dal titolo non risulta diversamente».

[13] Per una più ampia disamina del tema si faccia riferimento al documento “Note di auspicio dei dottori commercialisti per i lavori della Commissione per la revisione dei reati fallimentari”, 29 aprile 2022.

 

Si segnala che l’articolo è tratto da “Bilancio, vigilanza e controlli”.