23 Ottobre 2025

Richiesta ISEE per le prestazioni per il diritto alla studio universitario

di Laura Mazzola
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L’ISEE, quale acronimo dell’Indicatore Situazione Economica Equivalente, è lo strumento di valutazione, attraverso criteri unificati, necessario per l’accesso alle prestazioni sociali erogate in base alla situazione economica familiare.

Tale indicatore differisce sulla base della tipologia di prestazione richiesta:

  • prestazioni per il diritto allo studio universitario (ISEE-Università);
  • prestazioni agevolate di natura socio-sanitaria;
  • prestazioni agevolate rivolte a minorenni, in presenza di genitori non conviventi.

Nell’ipotesi di richiesta di prestazioni per il diritto allo studio universitario è necessario compilare il modello MB.2 – “Quadro C – Prestazioni universitarie” per ogni studente universitario presente nel nucleo.

In particolare, l’attestazione ISEE, valida per le prestazioni per il diritto allo studio universitario, va richiesta nel caso di:

  • studente residente in Italia, titolare di redditi e/o patrimoni in Italia e/o con nucleo familiare residente in Italia e/o titolare di redditi e/o patrimoni in Italia. Pertanto, anche lo studente straniero residente in Italia titolare di redditi e/o patrimoni propri e/o del nucleo familiare in Italia, deve sottoscrivere un’attestazione ISEE;
  • studente titolare di permesso di soggiorno per protezione internazionale o complementare o temporanea o per apolidia, poiché, ai fini della valutazione delle condizioni economico-patrimoniali, si tiene conto solo dei redditi e del patrimonio eventualmente detenuti in Italia, rilevati con le stesse modalità previste per gli studenti italiani.

Si ricorda che, ai sensi della disciplina vigente, lo studente universitario non convivente con i genitori e che non ha i requisiti di autonomia, non può essere considerato indipendente e viene “attratto” nel nucleo della famiglia d’origine.

Pertanto, in questo caso, l’ISEE-Università deve integrare le informazioni dello studente con i dati dei componenti del nucleo dei genitori con i relativi redditi e patrimoni.

Ne consegue che:

  • se i 2 genitori sono coniugati o conviventi tra loro (o in caso di genitore vedovo), occorre indicare nell’ultima riga del quadro C (modulo MB.2, quadro C Prestazioni Universitarie) il codice fiscale di uno dei 2 genitori e gli estremi della DSU (Dichiarazione Sostitutiva Unica) del genitore. Se non esiste la DSU dei genitori, è necessario che venga presentata una DSU relativa al nucleo dei genitori, altrimenti l’”ISEE-Università” non potrà essere rilasciato;
  • se i 2 genitori non sono coniugati tra loro né tra loro conviventi, occorre preliminarmente individuare uno dei 2 genitori come genitore di riferimento e riportare nell’ultima riga del Quadro C (modulo MB.2, quadro C – Prestazioni universitarie) il relativo codice fiscale. Inoltre, deve indicare gli estremi della DSU di tale genitore. Se non esiste la DSU del genitore di riferimento, è necessario che venga presentata una DSU da parte di tale genitore. Occorre inoltre compilare il Quadro D riportando i dati del genitore non indicato nell’ultima riga.

Infine, se lo studente è coniugato ovvero in regime di convivenza di fatto (art. 1, comma 36, Legge n. 76/2016) registrata presso il Comune di residenza, si fa riferimento al nuovo nucleo familiare, solo se possiede i requisiti di residenza e laddove la soglia per l’adeguatezza della capacità di reddito sia raggiunta, tenendo conto anche o solo dei redditi del coniuge o del convivente di fatto dello studente universitario.

In tal caso, per la valutazione della soglia di adeguatezza della capacità di reddito, possono essere considerati i redditi del coniuge o del convivente di fatto dei 2 anni precedenti, anche se nei 2 anni precedenti lo studente non era ancora sposato o convivente di fatto.