14 Luglio 2025

Redditi di capitali prodotti all’estero nel nuovo rigo RM31

di Ennio Vial
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La scheda di FISCOPRATICO

Un rigo storico contenuto nella dichiarazione dei redditi è sempre stato il rigo RM12 della sezione V del quadro RM.

Questo rigo ha da sempre accolto i redditi di natura finanziaria prodotti all’estero. L’anno scorso lo stesso ha fatto capolino come rigo L8 anche nel Modello 730/2024 per il 2023.

Nel Modello redditi 2025 per il 2024 e nel Modello 730/2025 per il 2024 i 2 righi sono stati trasfusi rispettivamente nei righi RM 31 (modello redditi) ed M31 (modello 730).

La compilazione non muta, rispetto al passato, per cui nella colonna 1 bisogna indicare la tipologia di reddito secondo le varie categorie elencate nell’appendice delle istruzioni. Ricordiamo, tra le più ricorrenti, il codice G relativo agli interessi attivi dei conti correnti e il codice H relativo ai dividendi.

La colonna 2 accoglie il codice Paese estero desumibile dalla tabella che viene utilizzata anche per indicare il Paese estero da indicare in colonna 3 nel quadro RW. La colonna 3 accoglie il reddito da dichiarare mentre la casella 4 richiede l’aliquota da applicare, aliquota che spesso è il 26%. L’imposta va versata con il codice tributo 1242. La stessa emerge nella colonna 8.

Una riflessione va fatta in tema di credito IVCA (colonna 5). L’indicazione del credito in detta colonna comporta lo scomputo dello stesso dall’imposta sostitutiva. Si badi, tuttavia, che, come indicato nella risposta a interpello n. 145/E/2020, la compilazione di questa casella riguarda l’imposta sul valore dei contratti assicurativi per cui la stessa emerge solo nel caso in cui vi sia un intermediario italiano che detiene una polizza estera, peraltro nel particolare caso in cui venga meno il mandato fiduciario.

Si badi che la casella non può essere utilizzata per recuperare le ritenute subite all’estero sui dividendi, in quanto l’Amministrazione finanziaria è da sempre orientata nel senso di negare la scomputabilità di tale credito. Lo stesso, peraltro, non può trovare accoglimento nemmeno nel quadro CE. Detto quadro è, infatti, destinato ad accogliere, quale credito di imposta, le imposte estere scomputabili dall’IRPEF, ma non anche dalle imposte sostitutive.

La via più opportuna per recuperare le suddette ritenute è quella di chiederle a rimborso all’Agenzia delle Entrate e impugnare il silenzio diniego dell’Agenzia stessa. L’esito si annuncia tutto sommato vittorioso in sede contenziosa. Si ricorda, al riguardo, che il credito è riconosciuto solamente se la Convenzione prevede che il credito d’imposta viene negato in ipotesi di assoggettamento dei redditi a tassazione sostitutiva su opzione del contribuente. Poiché la tassazione sostitutiva sui dividendi e sulle plusvalenze non avviene su opzione del contribuente, ma avviene di default per previsione normativa, il credito risulta in generale scomputabile.

Si devono, tuttavia, considerare 2 aspetti. In primo luogo, ci sono alcune Convenzioni, come ad esempio quella con la Romania, che non riconoscono il credito nemmeno se il reddito è assoggettato a tassazione sostitutiva, a prescindere da un’opzione del contribuente. Inoltre, il credito per le imposte pagate all’estero è riconosciuto sempre sul presupposto che la Convenzione riconosca la potestà impositiva nel Paese della fonte. Pertanto, ove fosse previsto nell’articolo 10, relativo ai dividendi, che il Paese della fonte non deve operare alcuna ritenuta in uscita sugli stessi, non vi è alcun margine per poter recuperare un’eventuale ritenuta erroneamente applicata dal sostituto estero come credito d’imposta.

Ad analoghe conclusioni si giunge anche in tema di plusvalenze derivanti dalla vendita di partecipazioni che, peraltro, non troverebbero accoglimento nell’RM31, bensì nel quadro RT del Modello Redditi o nel quadro T del modello 730.

In questo caso, infatti, si ricorda che, quantomeno per le partecipazioni detenute in società non immobiliari, le convenzioni prevedono generalmente la potestà impositiva esclusiva del Paese del venditore.

 

Figura n. 1 – Il rigo RM31 e M31

Ricordiamo, infine, che, pur in assenza di una puntuale indicazione nelle istruzioni della dichiarazione dei redditi, il rigo accoglie anche i redditi da “pilastri svizzeri” soggetti alla tassazione sostitutiva del 5%. In questo caso, risultano ancora valide le indicazioni della risposta a interpello n 418/E/2021 del 18 giugno per cui, in relazione al secondo pilastro:

  • nella colonna 1 si deve riportare la causale residuale “I”;
  • nella colonna 2 il codice dello Stato estero “071” (corrispondente alla Svizzera);
  • l’importo verrà versato con il codice tributo “1242”.