Possibile la creazione di riserve “specifiche” nel patrimonio della società
di Fabio LanduzziNella gestione della società, e talora nei rapporti fra società e soci, come pure fra i soci stessi, può incontrarsi l’opportunità di prevedere a livello statutario, o volontario, l’obbligo o la facoltà, al ricorrere di determinate condizioni, di costituire “riserve con finalità specifiche”; (c.d. riserve specifiche) si tratta, in altre parole, di riserve che, potendo astrattamente avere natura sia di capitale – in quanto provenienti da apporti dei soci – che di utili – in quanto derivanti da utili realizzati e indivisi – vengono asservite a un particolare vincolo di destinazione per l’impiego nella realizzazione di specifici scopi. L’esistenza di questo vincolo, pur facendo conservare alla posta la natura di parte ideale del Patrimonio netto e, quindi, non determinandone una riclassificazione nel passivo dello Stato patrimoniale, rende quindi queste riserve “indisponibili” per usi diversi.
L’istituzione di riserve specifiche può avvenire sia mediante una disposizione statutaria che per mezzo di una delibera assembleare ad hoc; non potrà essere, invece, l’organo amministrativo a istituire la riserva, se non in forma propositiva rispetto alla decisione di esclusiva competenza dei soci.
Un caso pratico, che talora si incontra nella esperienza professionale, è quello della riserva specifica formata da utili destinati a garantire negli esercizi successivi la disponibilità patrimoniale per la distribuzione di un dividendo minimo previsto per determinate categorie di soci; può essere il caso delle azioni / quote con diritto agli utili non proporzionale alla partecipazione al capitale, come pure quello di speciali categorie di azioni dotate di un privilegio nella distribuzione degli utili, e altri simili.
La legittimità dell’istituzione di riserve specifiche nel patrimonio della società ha trovato l’avallo del Notariato del Triveneto nelle Massime H.G.42 e I.G.54.
Un tema interessante riguarda cosa accade alle riserve specifiche, quando dovessero essere realizzate perdite da parte della società. In ossequio al principio generale per cui in presenza di perdite le riserve vanno utilizzate secondo l’ordine del loro grado di disponibilità, partendo, quindi, da quelle libere da vincoli e così proseguendo sino all’utilizzo dell’ultimo presidio – la riserva legale – prima di intaccare il capitale, si ritiene che le riserve specifiche, in quanto riserve “facoltative” indisponibili, siano utilizzabili per la copertura delle perdite esclusivamente prima di dover aggredire le riserve “obbligatorie” indisponibili.
Per quanto concerne, invece, la facoltà di utilizzo di queste riserve al servizio di aumenti gratuiti del capitale sociale, si ritiene che ciò non sia consentito a meno che:
- in caso di riserva “statutaria”, consti una delibera ad hoc dell’assemblea dei soci di modifica dello statuto;
- in caso di riserve “facoltative”, ossia costituite con decisione dei soci, venga assunta una apposita delibera modificativa da parte dell’assemblea dei soci.
L’orientamento notarile citato offre anche un ulteriore spunto di interesse nell’impiego delle riserve specifiche, riferendosi al caso delle riserve costituite con lo scopo di servire alla distribuzione futura di utili ai soci, qualora si decidesse di non provvedervi nell’immediato, ad esempio per ragioni finanziarie o per altri vincoli temporanei. In tale caso, i soci potranno istituire, con decisione assembleare, una riserva con questo specifico scopo, e quindi strumentale alla distribuzione in futuro di un dividendo minimo ai soci, come pure un dividendo integrativo di quello che sarà possibile distribuire in funzione degli utili realizzati negli esercizi successivi. In questo caso, al momento dell’utilizzo della riserva specifica per lo scopo a cui è volta – che è la distribuzione dell’utile – ne saranno beneficiari i soci, o titolari di diritti reali, secondo i loro peculiari diritti di partecipazione agli utili.
Anche le riserve specifiche finalizzate alla distribuzione di utili in futuro, in caso di perdite d’esercizio, saranno utilizzate per la loro copertura solo prima di intaccare le riserve “obbligatorie” indisponibili.
Infine, l’orientamento notarile evidenzia che, con riguardo a questa tipologia di riserve specifiche dirette alla distribuzione in futuro di utili, o di maggiori utili, in dottrina si è ritenuto che la relativa delibera di assemblea dei soci necessiti del voto favorevole di tutti i soci, e quindi non possa essere assunta a maggioranza, in quanto il vincolo di destinazione che andrebbe a gravare su queste riserve determinerebbe la costituzione di un vero e proprio diritto soggettivo per i soci.


