Piani Transizione 4.0 e 5.0: prospettive di continuità nel 2026
di Debora ReverberiIl mondo imprenditoriale è insorto contro la notizia, ufficializzata con Decreto direttoriale MIMIT del 7 novembre 2025, di esaurimento delle risorse destinate al Piano Transizione 5.0 con effetti immediati sulla prenotazione del credito d’imposta.
Poco prima dell’annuncio, il contatore del GSE evidenziava oltre 3,7 miliardi di euro di fondi disponibili per investimenti da effettuarsi entro il 31 dicembre 2025.
L’azzeramento immediato delle risorse è un effetto della rimodulazione della dotazione iniziale 5.0, invocata dallo stesso mondo imprenditoriale, che aveva segnalato criticità operative della misura in relazione ai requisiti normativi e procedurali, quali ad esempio il principio Do Not Significant Harm.
Il MIMIT aveva individuato nello scale-down delle risorse la soluzione per l’utilizzo efficace della dotazione, rimodulando l’investimento 15 – “Transizione 5.0” della Missione 7 del PNRR da 6,3 a 2,5 miliardi di euro (vedasi la proposta di revisione della Decisione di esecuzione del Consiglio dell’Unione europea ECOFIN del 12 novembre 2024 (ST 15183 2024), in fase di approvazione in sede europea, come cristallizzata a oggi nella COM (2025) 675 final del 4 novembre 2025).
Gli effetti immediati sulle prenotazioni del credito di imposta comportano, per le comunicazioni preventive inviate dal 7 novembre, la produzione di una ricevuta dal GSE di indisponibilità delle risorse e l’inserimento in lista di attesa secondo l’ordine cronologico di trasmissione.
Con effetto domino, l’esaurimento dei fondi 5.0 ha generato l’azzeramento dei 2,2 miliardi disponibili sugli investimenti 2025 Transizione 4.0: il rischio di restare esclusi dal contributo del 35%-45% previsto dalla 5.0 ha indotto le imprese ad assicurarsi quantomeno un credito d’imposta del 20%.
Ora appare d’importanza fondamentale, per garantire il sostegno agli investimenti in beni strumentali delle imprese che vi avevano fatto affidamento e per ricostruire la credibilità delle istituzioni coinvolte, trovare una modalità di copertura delle domande in lista d’attesa e di quelle che saranno validamente presentate.
È quindi convocato, per il 18 novembre 2025, un incontro fra i ministri Urso, Foti e le principali associazioni nazionali d’impresa per “un confronto su Transizione 5.0 alla luce dell’esaurimento delle risorse disponibili”.
Fra le ipotesi risolutive preannunciate, vi è, oltre al tentativo di rinvenire ulteriori risorse finanziarie, emersa la possibilità di consentire l’accesso in via prioritaria (e in deroga alla data di effettuazione degli investimenti) al nuovo iperammortamento previsto dall’art. 94 del DDL di bilancio 2026, che dovrebbe rappresentare l’evoluzione, in soluzione di continuità, con i Piani Transizione 4.0 e 5.0.
L’edizione 2026 dell’iperammortamento prevede la maggiorazione del costo di acquisizione di specifici beni, con esclusivo riferimento alla determinazione delle quote di ammortamento e dei canoni di locazione finanziaria.
Sotto il profilo temporale, l’incentivo è attualmente circoscritto agli investimenti effettuati dal 1° gennaio 2026 al 31 dicembre 2026, con coda al 30 giugno 2027 in caso di prenotazioni entro il 31 dicembre 2026 con acconti versati in misura almeno pari al 20%.
Tuttavia, nel question time alla Camera del 12 novembre, il Ministro Urso ha annunciato l’impegno col Ministro Giorgetti ad assicurare la proroga della misura anche nel successivo biennio.
L’ambito applicativo oggettivo involge sia beni 4.0 inclusi negli Allegati A e B annessi alla Legge n. 232/2016 (elenchi che dovrebbero essere aggiornati per tenere conto delle nuove tecnologie affermatesi dal 2017 a oggi) e interconnessi al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura, sia impianti di autoproduzione di energia da fonte rinnovabile destinata all’autoconsumo anche a distanza, ai sensi dell’art. 30, comma 1, lett. a), n. 2), D.Lgs. n. 199/2021, compresi gli impianti per lo stoccaggio dell’energia prodotta.
Per quanto riguarda gli impianti di autoproduzione e autoconsumo di energia da fonte solare, sono considerati agevolabili esclusivamente gli impianti con moduli fotovoltaici che soddisfano i requisiti tecnici e territoriali di cui all’art. 12, comma 1, lett. a), b) e c), D.L. n. 181/2023 (moduli fotovoltaici iscritti al Registro Enea consultabile al link https://webapps.enea.it/rfvp.nsf/).
L’intensità della misura risulta tale da garantire ai soggetti Ires, per investimenti fino a 2,5 milioni di euro, un risparmio fiscale del 43,2%, incrementabile al 52,8% in presenza di un risparmio energetico minimo del 3% sulla struttura produttiva o del 5% sul processo produttivo, ma è necessario considerare i seguenti limiti intrinsechi al meccanismo agevolativo:
- accesso riservato alle imprese che determinano il reddito analiticamente;
- fruibilità subordinata alla presenza di un reddito imponibile da assoggettare a imposte dirette IRPEF/IRES;
- super deduzione diluita negli anni, in base all’ammortamento fiscale del bene.
L’iperammortamento 2026 eredita dal credito d’imposta Transizione 5.0 sia casistiche in cui la riduzione dei consumi energetici per accedere alle maggiorazioni rafforzate si considera in ogni caso conseguita, sia l’utilizzo della piattaforma GSE per l’accesso al beneficio.
Resta un fondamentale nodo da sciogliere: l’eventuale ammissibilità di investimenti avviati prima del 2026, ancorché completati nel periodo agevolabile e/o effettuati nel 2025 ma privi di copertura a valere sui crediti d’imposta Transizione per effetto della rimodulazione dei fondi 5.0.
| Quota di investimento | Investimenti digitali | Risparmio fiscale IRES 24% | Investimenti green (riduzione consumi energetici di almeno il 3%-5% sulla struttura o processo) | Risparmio fiscale IRES 24% |
| Fino a 2,5 mln | 180% | 43,20% | 220% | 52,80% |
| Oltre 2,5 e fino a 10 mln | 100% | 24,00% | 140% | 33,60% |
| Oltre 10 e fino a 20 mln | 50% | 12,00% | 90% | 21,60% |


