7 Gennaio 2019

Per i forfettari rebus sulla “riconducibilità” della S.r.l. partecipata

di Fabio Garrini
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La Legge di bilancio 2019 (L. 145/2018) ha ancora una volta rivoluzionato il regime forfettario: con i commi da 9 a 11 vengono infatti ridisegnati tanto i requisiti di accesso quanto le cause di esclusione.

Mentre sotto il profilo dei requisiti di accesso di cui all’articolo 1, comma 54, L. 190/2014 l’intervento è certamente positivo, visto che sono stati ridotti i limiti alla possibilità di applicare il regime (di fatto, l’unico vincolo è il rispetto del limite dei ricavi/compensi percepiti nell’anno precedente), più delicato è l’intervento operato sul successivo comma 57, in merito alle cause che comportano la fuoriuscita.

Rispetto alla prima versione che escludeva alla radice i soci di srl, la versione finale limita l’attenzione alle sole partecipazioni di controllo in società riconducibili all’attività svolta dal socio.

Si tratta di una formulazione tutt’altro che chiara, che potrebbe nascondere non pochi dubbi operativi.

Requisiti di accesso

L’intervento più delicato è quello previsto dall’articolo 1, comma 9, L. 145/2018, che ha riscritto la lettera d) dell’articolo 1, comma 57, L. 190/2014.

Mentre sino al 2018 la causa di esclusione si limitava a considerare il possesso di partecipazioni in soggetti trasparenti, la Legge di bilancio 2019, con riferimento alle società a responsabilità limitata, nella prima versione non prevedeva più specificazioni, con la conseguenza che anche la partecipazione in S.r.l. non trasparente avrebbe comportato la fuoriuscita dal regime.

La questione è stato oggetto di correzione nella versione definitiva della Legge di bilancio e la causa di esclusione risulta come di seguito formulata: «d) gli esercenti attività d’impresa, arti o professioni che partecipano, contemporaneamente all’esercizio dell’attività, a società di persone, ad associazioni o a imprese familiari di cui all’articolo 5 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, ovvero che controllano direttamente o indirettamente società a responsabilità limitata o associazioni in partecipazione, le quali esercitano attività economiche direttamente o indirettamente riconducibili a quelle svolte dagli esercenti attività d’impresa, arti o professioni;”

Viene quindi compressa la rilevanza della detenzione di una partecipazione in S.r.l., in quanto tale partecipazione ora risulta rilevante (e quindi ostativa), solo al congiunto ricorrere di entrambi i requisiti previsti:

  • prima di tutto il fatto che il contribuente possieda il controllo. Da notare come la locuzione “controllano direttamente o indirettamente” pare idonea ad includere qualsiasi tipo di influenza sulla società partecipata: certamente il controllo di diritto con la maggioranza dei voti esprimibili in assemblea, ma anche il controllo di fatto in ragione di specifici rapporti, così come il controllo tramite altri soggetti (il socio detiene una partecipazione del 10% nella società, ma tramite una holding detiene un ulteriore 60%), ovvero ancora (a parere di chi scrive) anche il caso di controllo posseduto da un soggetto “contiguo” al contribuente (il figlio detiene il 10% e la quota di maggioranza è detenuta dal padre del contribuente);
  • inoltre è necessario che le società controllate esercitino “attività economiche direttamente o indirettamente riconducibili” a quella del socio titolare di partita Iva che intende applicare il regime forfettario. Quindi non tutte le partecipazioni sono ostative, ma solo quelle in connessione con l’attività svolta dal socio.

Pertanto, non vi sarà incompatibilità se:

  • la partecipazione, anche di controllo, riguarda una società che svolge attività diversa (professionista che detiene una partecipazione di maggioranza in una società che commercia abbigliamento);
  • la partecipazione è minoritaria, anche se l’attività è affine (idraulico che detiene il 10% di una società che svolge attività di installazione di impianti idraulici).

Ciò posto, non è del tutto chiaro che cosa si debba intendere con il termine “riconducibile”.

Pare certo che il riferimento non sia al codice attività. Il commercialista socio di srl che svolge attività di elaborazione dati presenta un diverso codice attività ATECO, ma pare piuttosto evidente che l’attività del centro di elaborazione dati sia riconducibile a quella di commercialista; allo stesso tempo, se il commercialista dovesse fatturare solo all’esterno i compensi per le attività di revisione svolte, in questo caso si potrebbe affermare che l’attività della S.r.l. non sia riconducibile a quella del socio, quindi quest’ultimo dovrebbe poter accedere al regime forfettario.

In altre parole, occorre valutare nel concreto le attività svolte dal socio e dalla società.

Viene poi da chiedersi se la riconducibilità deve essere intesa in senso “unidirezionale” ovvero “bidirezionale”.

Si pensi al caso di un geometra socio di una società di costruzioni che fattura a tale società; letteralmente, in questo caso, è l’attività del socio ad essere riconducibile a quella della società, non viceversa come richiesto dalla norma; ciò posto, pare di poter dire che tale situazione dovrebbe essere ostativa alla possibilità di applicare l’agevolazione.

Ancora, ci si potrebbe chiedere se è necessario o meno che vi siano dei “punti di contatto” tra socio e società per innescare l’esclusione; ad esempio un idraulico socio di una società di costruzioni che però non emette alcuna fattura alla S.r.l. partecipata, ma che si rivolge solo a terzi (la società di costruzioni assume appalti di consistente portata mentre il socio idraulico realizza solo manutenzioni ordinarie di poco conto).

In questo caso si potrebbe sostenere il diritto ad applicare l’agevolazione in capo al socio.

Infine, ci si deve porre il dubbio circa le modalità con le quali si dovrebbe esplicare la riconducibilità; se come detto il commercialista socio di una srl di elaborazione dati subisce la causa di esclusione per il possesso di tale partecipazione, come ci si deve porre nei confronti della S.r.l. immobiliare che detiene l’immobile affittato al professionista (o al suo centro di elaborazione dati)?

A parere di chi scrive in questo caso non dovrebbe innescarsi la causa di esclusione in quanto la riconducibilità non riguarda la società in sé, ma l’attività esercitata dalla società.

Ovviamente, tutti questi punti richiedono il parere dell’Agenzia delle Entrate per dirimere ogni dubbio.

Parere che deve essere reso con la massima tempestività posto che il regime è applicabile già dallo scorso 1° gennaio e il contribuente che detiene la partecipazione deve sapere se applicare o meno il regime.

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