7 Gennaio 2026

Operativa la “stretta” per dividendi e plusvalenze (ma non per tutti)

di Sandro Cerato - Direttore Scientifico del Centro Studi Tributari
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Dopo un iter travagliato, la Legge di bilancio 2026 segna un punto di rottura rispetto all’architettura fiscale introdotta con la Riforma del 2003 (D.Lgs. n. 344/2003). Se per oltre un ventennio il principio cardine è stato l’esclusione quasi totale dei dividendi e delle plusvalenze per evitare la doppia imposizione economica a prescindere dalla “pesantezza” della quota posseduta, il Legislatore introduce ora un criterio di selezione dimensionale. A questo si affianca un inasprimento del costo per l’affrancamento delle partecipazioni detenute dai privati, rendendo lo scenario molto più selettivo.

La novità più impattante riguarda il regime di esclusione dalla base imponibile del 95% dei dividendi. Fino all’entrata in vigore della Legge di bilancio 2026, tale beneficio (che comporta una tassazione effettiva IRES dell’1,2% circa) spettava indistintamente a tutte le partecipazioni detenute da società di capitali ed enti commerciali, indipendentemente dalla percentuale di possesso.

Con la nuova norma, l’esclusione del 95% diventa condizionata. Per accedervi, la partecipazione dovrà soddisfare, alternativamente, uno dei seguenti requisiti minimi: una percentuale di partecipazione al capitale o al patrimonio non inferiore al 5%, oppure un valore fiscale della partecipazione almeno pari a 500.000 euro.

In assenza di tali requisiti, i dividendi sono esclusi dal regime di favore. Questa stretta si applica trasversalmente a tutte le partecipazioni detenute nell’ambito di un’impresa, restando invece esclusi i dividendi percepiti da persone fisiche al di fuori dell’esercizio d’impresa. Va notato, inoltre, che anche gli enti non commerciali sembrano salvaguardati da questa stretta, continuando ad applicare le regole speciali (ad esempio, tassazione integrale o esclusione del 50% ex Legge n. 178/2020 per attività di interesse generale), poiché la loro disciplina non è incardinata direttamente sugli artt. 59 o 89, TUIR, modificati dalla manovra.

Dal punto di vista temporale, la novità si applica per i dividendi deliberati a partire dal 1° gennaio 2026, ragion per cui eventuali distribuzioni di dividendi deliberati prima di tale data rimangono soggette alle vecchie regole.

La logica restrittiva si estende all’art. 87, TUIR, che disciplina l’esenzione delle plusvalenze (PEX). Anche in questo caso, l’esenzione del 95% sul capital gain sarà subordinata al possesso, oltre che dei noti requisiti già previsti, anche di una partecipazione qualificata (5% del capitale o 500.000 euro di valore). Tuttavia, il Legislatore ha introdotto una clausola di salvaguardia temporale fondamentale per la certezza del diritto. Il nuovo requisito dimensionale si sommerà a quelli storici (ininterrotto possesso, residenza fiscale, commercialità) soltanto per le partecipazioni acquisite a partire dal 1° gennaio 2026. Ciò crea di fatto un regime a “doppio binario“:

  • le partecipazioni acquisite ante 2026 mantengono il vecchio regime PEX (esenzione indipendentemente dalla quota, purché sussistano gli altri requisiti);
  • le partecipazioni acquisite dal 2026 richiedono anche il rispetto delle nuove soglie quantitative.

Sul fronte delle persone fisiche e dei soggetti non imprenditori, la legge di Bilancio 2026 interviene “solamente” sulla rideterminazione del costo fiscale delle partecipazioni (sia quotate che non quotate) possedute al 1° gennaio 2026. L’imposta sostitutiva necessaria per l’affrancamento sale dal 18% al 21%. Questo incremento modifica drasticamente l’analisi di convenienza finanziaria. Poiché l’imposta sostitutiva del 21% si applica sull’intero valore (di perizia o valore normale alla data di riferimento), mentre l’imposta ordinaria sul capital gain (26%) colpisce solo la plusvalenza, l’operazione diventa svantaggiosa per molti contribuenti. La formula di break-even point evidenzia che l’affrancamento è conveniente solo se la plusvalenza latente supera l’80,77% del valore totale della partecipazione. In termini tecnici, se il costo storico è rilevante rispetto al valore attuale, il differenziale di aliquota (21% su tutto vs 26% sul guadagno) penalizza la rivalutazione. Ad esempio, una partecipazione acquistata a 30.000 euro e rivalutata a 100.000 euro costerebbe 21.000 euro di imposta sostitutiva, contro i 18.200 euro di tassazione ordinaria alla vendita.