29 Settembre 2025

Nuove limitazioni al riporto delle perdite nel conferimento di azienda

di Ennio Vial
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La scheda di FISCOPRATICO

Il riporto delle perdite fiscali nelle operazioni straordinarie è una questione molto delicata, in quanto il Legislatore si preoccupa di contrastare il commercio di bare fiscali.

La prima ipotesi di limitazione al riporto delle perdite si rinviene in occasione dalla cessione della partecipazione societaria.

Al riguardo, l’art. 84, comma 3, TUIR, infatti, inibisce, in linea di principio, il riporto a nuovo delle perdite fiscali pregresse, laddove la maggioranza delle azioni o quote della società titolare delle perdite venga trasferita o, comunque, acquisita da terzi e risulti modificata l’attività principale effettivamente esercitata dalla medesima società nei periodi di formazione delle perdite.

In altre parole, il Legislatore ammette che i medesimi soci di possano svolgere un nuovo business. In questo caso, possono utilizzare le perdite maturate con la precedente esperienza imprenditoriale. Analogamente, se il business lo portano avanti degli altri soci, è possibile che le perdite pregresse siano utilizzate da costoro.

In estrema sintesi, se hai generato delle perdite, vuol dire che non sei bravo nel tuo lavoro. Pertanto, cambi mestiere (cambia l’attività ma non il controllo). In alternativa, lasci che il tuo lavoro lo svolga un altro soggetto (cambia il controllo ma non l’attività). Questa è la ratio dell’art. 84, TUIR.

Un ulteriore caso in cui si può realizzare un commercio di bare fiscali, si ha con la fusione societaria.

Una società profittevole potrebbe incorporare una società in perdita, oppure una società in perdita potrebbe incorporare una società profittevole. L’art. 172, TUIR, prevede delle condizioni stringenti per il riporto delle perdite fiscali.

La questione si complica quando passiamo a esaminare l’operazione societaria di scissione. In questo caso, infatti, le perdite rappresentano una posizione soggettiva della scissa che viene da questa in parte conservata e in parte attribuita alle beneficiarie in proporzioni ai patrimoni contabili rimasti o trasferiti.

La compensazione intersoggettiva delle perdite non può verificarsi né in relazione alla scissa, né in relazione alla beneficiaria neocostituita. L’unico caso in cui le limitazioni previste dall’art. 173, TUIR, trovano applicazione è quello della scissione a vantaggio di una beneficiaria preesistente. Il caso potrebbe essere quello di una scissa in perdita che attribuisce un compendio a una beneficiaria profittevole, oppure potrebbe essere il caso di una scissa profittevole che assegna un ramo, anch’esso profittevole, a una beneficiaria in perdita.

Diversamente dalla fusione e dalla scissione, tuttavia, il conferimento di azienda non è mai stato interessato da queste discipline limitative del riporto delle perdite. In parte ciò discende dal fatto che nel conferimento di azienda o di beni non vi è una norma che, analogamente alla scissione, preveda un trasferimento delle posizioni soggettive della conferente alla conferitaria. Infatti, nell’art. 176, TUIR, manca un corrispondente al comma 4 dell’art. 173, relativo alle posizioni soggettive. Pertanto, il fatto che le posizioni soggettive rimangano alla conferente, riduce di gran lunga il rischio che si verifichi una compensazione intersoggettiva delle perdite. Il legislatore, tuttavia, si è sempre dimenticato di contemplare l’ipotesi in cui la società conferente attribuisce un ramo d’azienda profittevole a una conferitaria precostituita in perdita.

La dimenticanza è stata, tuttavia, recentemente risolta a opera dell’art. 2, comma 1, lett. c), D.L. n. 84/2025, conv. con modif. dalla Legge n. 108/2025, che ha inserito un nuovo comma 5-bis all’art. 176, TUIR.

La norma prevede che «Alla società conferitaria si applicano le disposizioni di cui all’articolo 173, comma 10, riferendosi alla stessa le disposizioni riguardanti la società beneficiaria della scissione e avendo riguardo all’ammontare del patrimonio netto quale risulta dall’ultimo bilancio chiuso anteriormente alla data di efficacia del conferimento».

Il Legislatore non ha mutuato la disciplina delle posizioni soggettive della scissione per tener conto della diversa natura dell’operazione di conferimento di azienda. Nessuna posizione soggettiva della conferente passa alla scissa. Inoltre, la conferitaria neocostituita non può rientrare nella norma, in quanto non ha perdite fiscali pregresse e non ha un bilancio chiuso anteriormente al conferimento.

L’unico caso possibile di compensazione intersoggettiva è, quindi, quello della società conferitaria preesistente con perdite pregresse.