9 Maggio 2019

Nuova disciplina pubblicitaria per le start-up innovative

di Clara PolletSimone Dimitri
Scarica in PDF

Le startup innovative sono società di capitali, in possesso di determinati requisiti che hanno per oggetto sociale esclusivo o prevalente, lo sviluppo, la produzione e la commercializzazione di prodotti o servizi innovativi ad alto contenuto tecnologico.

È prevista in loro favore un’ampia gamma di agevolazioni per una durata massima di cinque anni dalla loro costituzione che include, ad esempio, alleggerimenti burocratici e fiscali per tutte le operazioni legate al registro delle imprese, gestione societaria flessibile, incentivi fiscali all’investimento. È necessaria l’iscrizione in apposita sezione speciale del Registro imprese.

Oltre a non distribuire utili, è richiesto alle startup innovative il possesso di almeno uno dei seguenti requisiti:

  • spese in R&S uguali o superiore al 15% del maggior valore fra costo e valore totale della produzione;
  • almeno 1/3 dei lavoratori in possesso di titolo di dottorato oppure almeno 2/3 in possesso di laurea magistrale;
  • essere titolare, depositaria o licenziataria di almeno un brevetto per industria, biotecnologie, semiconduttori o varietà vegetali.

La L. 12/2019, di conversione del D.L. 135/2018, ha recentemente introdotto rilevanti modifiche al sistema pubblicitario delle start-up e Pmi innovative.

Con la Circolare 3718/C del 10.04.2019, prot. 80727 il Ministero dello Sviluppo Economico ha fornito alcuni chiarimenti.

Dal 2019 sono state introdotte, da un lato, semplificazioni a carico delle imprese in questione e, dall’altro, una nuova disciplina pubblicitaria maggiormente market oriented.

Sotto il primo profilo, sono stati abrogati i due adempimenti semestrali previsti dall’articolo 25, comma 14, D.L. 179/2012. Ricordiamo che il citato articolo 25 rimette determinati controlli agli uffici del registro delle imprese, in sede di iscrizione delle imprese nella sezione speciale dedicata alle startup e alle Pmi innovative – verifiche preventive – e durante la vigenza dello status speciale di startup innovativa e Pmi innovativa – verifiche dinamiche (in itinere). Le verifiche preventive sono disciplinate dai commi 2 e 12 dell’articolo 25: la prima disposizione individua i requisiti per l’esistenza ontologica della startup mentre la seconda disposizione, di portata decisamente formale-procedurale, indica gli elementi che devono essere “comunicati” dalla società ai fini dell’iscrizione della stessa nella sezione speciale (circolare 3696/C del 14.02.2017).

Per quanto riguarda, invece, le verifiche in itinere, il comma 15 dell’articolo 25 in commento prevede che il rappresentante legale della start-up innovativa o dell’incubatore certificato attesti il mantenimento del possesso dei requisiti (previsti rispettivamente dai commi 2 e 5), tramite un’apposita dichiarazione annuale da presentare presso l’ufficio del registro delle imprese, entro 30 giorni dall’approvazione del bilancio e comunque entro sei mesi dalla chiusura di ciascun esercizio.

Il legislatore ha affidato particolare importanza alla “conferma” dei requisiti, la cui assenza comporta gli stessi effetti della perdita dei medesimi e cioè la cancellazione dalla sezione speciale.

Il comma 14 (ad oggi abrogato) prevedeva l’aggiornamento semestrale delle informazioni inserite in fase di autocertificazione, ex articolo 25, comma 14, D.L. 179/2012.

Con il D.L. 135/2018 sono state, pertanto, semplificate le procedure di conferma dei requisiti per la start-up innovativa (o incubatore certificato). Vengono abrogati i due adempimenti semestrali previsti dal citato comma 14 e vengono ampliati i termini per il deposito della attestazione (ai sensi del comma 15) di conferma dei requisiti essenziali, previsti dai commi 2 (per le startup) e 5 (per gli incubatori) dell’articolo 25 D.L. 179/2012, nonché dall’articolo 4, comma 6, D.L. 3/2015 (per le Pmi innovative); nel caso di società che ai sensi dell’articolo 2364 cod. civ., prevedano un termine di 180 giorni dalla chiusura dell’esercizio, per la convocazione dell’assemblea chiamata ad approvare il bilancio, il termine previsto dal comma 15 (per le startup ed incubatori) e 6 (per le Pmi) è portato a sette mesi.

Tuttavia, la misura più rilevante è quella relativa all’inserimento delle informazioni previste dai commi 12 e 13 – che consentono l’iscrizione della società nella sezione speciale – e il loro aggiornamento, nella piattaforma startup.registroimprese.it. Si tratta, come osservato, di un serio reindirizzamento degli adempimenti pubblicitari, in un’ottica meno amministrativa e più orientata ad una effettiva pubblicità dell’impresa secondo un modello di “vetrina” e visibilità competitiva.

La mancata compilazione del profilo sulla piattaforma informatica, comporta un blocco della procedura della Comunicazione Unica per il deposito presso l’Ufficio del Registro delle Imprese della dichiarazione del legale rappresentante che attesta il mantenimento del possesso dei requisiti previsti dal comma 2 , e quindi, la perdita dello status speciale di startup innovativa nel caso si superi la scadenza dei 30 giorni dall’approvazione del bilancio e comunque dei sei mesi dalla chiusura di ciascun esercizio, salva l’ipotesi del maggior termine previsto dal comma 15, nel qual caso l’adempimento è effettuato entro sette mesi.

La circolare 3718/C del 10.04.2019 riporta in allegato il modello di dichiarazione del possesso dei requisiti di impresa startup innovativa, aggiornato con le dichiarazioni sull’ultima pagina dello stesso. Si segnala che il deposito del bilancio (o per lo meno l’approvazione dello stesso) rappresenta condicio sine qua non per la redazione della dichiarazione di conferma del possesso dei requisiti di cui al comma 15 dell’articolo 25.

Peraltro, il preventivo deposito del bilancio consente al registro delle imprese di verificare la bontà dei requisiti confermati con la dichiarazione suddetta.

Allo stesso modo, la compilazione nell’ambito della Comunicazione Unica per il deposito della dichiarazione relativa ai requisiti di startup innovativa, delle informazioni relative ai dati previsti dal comma 12 dell’articolo 25, è condicio sine qua non per consentire all’Ufficio del Registro delle Imprese la dovuta istruttoria prevista dalla citata circolare 3696/C.

La compilazione del quadro RW 2022