4 Marzo 2021

Modello Eas ed enti non commerciali di tipo associativo – II° parte

di Luca Caramaschi
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Riprendendo quando detto nella prima parte del contributo, l’obbligo di ripresentazione del modello Eas non ricorre in ogni situazione, nel senso che il legislatore ha ritenuto di non imporre tale obbligo in presenza di variazioni ritenute dallo stesso “non rilevanti” o nel caso di informazioni che risultano in possesso dell’Amministrazione finanziaria.

Se questa distinzione tra variazioni che comportano l’obbligo di ripresentazione del modello e variazioni che non comportano alcun adempimento è certamente da apprezzare, in un’ottica di risparmio di adempimenti soprattutto per enti non commerciali di tipo associativo di ridotte dimensioni, è anche vero che un eventuale errore di valutazione circa la natura della variazione potrebbe creare effetti pericolosi, soprattutto se si dovesse concludere che la mancata ripresentazione del modello Eas determini i medesimi effetti della omessa presentazione del “primo” modello (conclusione che, come abbiamo osservato nel precedente contributo, appare tutt’altro che pacifica).

Vediamo quindi di mettere bene in evidenza quali sono delle modifiche che non comportano l’obbligo di comunicazione delle variazioni e, quindi, della ripresentazione del modello Eas, in quanto ritenute “fisiologiche”.

E per converso, quelle che invece debbono formare oggetto di comunicazione telematica entro il prossimo 31 marzo 2021, o nel più ampio termine concesso dal possibile ricorso all’istituto della remissione in bonis.

A questo proposito le istruzioni alla compilazione del modello Eas affermano testualmente che “Non è obbligatorio presentare un nuovo modello nel caso in cui, nella sezione “Dichiarazioni del rappresentante legale”, si verifichi una variazione dei soli dati relativi agli importi di cui ai punti 20 e 21, oppure del numero e dei giorni delle manifestazioni per la raccolta di fondi di cui al punto 33, oppure dei dati di cui ai punti 23, 24, 30 e 31”.

Con la risoluzione 125/E/2010, l’Agenzia Entrate ha chiarito che anche la variazione dei dati identificativi dell’ente o del suo legale rappresentante non necessitano la ripresentazione del modello Eas. Se, quindi, da un esercizio all’altro si modificano tali dati non sussiste l’obbligo di ripresentazione del modello Eas.

Entriamo quindi più nel dettaglio delle ipotesi di variazioni non rilevanti citate dalle istruzioni.

Relativamente alle informazioni contenute nei punti 20 “attività di sponsorizzazione o pubblicità commerciale” e 21 “utilizzo di messaggi pubblicitari” occorre fare qualche importante precisazione, in quanto le istruzioni alla compilazione individuano come situazione che non genera l’obbligo di ripresentazione del modello Eas la sola variazione degli “importi” e non anche delle altre informazioni richieste nelle varie colonne dei predetti righi.

Ciò significa che solo le variazioni che, da un esercizio all’altro, interessano il dato numerico non sono generatrici dell’obbligo di ripresentazione del modello, mentre permane tale obbligo per la modifica delle informazioni che potremmo definire di tipo “qualitativo”.

Non è quindi soggetta ad obbligo di ripresentazione del modello Eas l’associazione che ha dichiarato nel primo modello Eas di aver percepito un introito di euro 20.000,00 a fronte di un’attività di sponsorizzazione e nell’esercizio successivo tale importo si modifica in euro 25.000,00.

Al contrario risulta obbligata alla ripresentazione del modello Eas l’associazione che nel primo modello ha dichiarato di non aver percepito alcun provento derivante da attività di pubblicità o sponsorizzazione e nell’esercizio successivo percepisce proventi da attività di sponsorizzazione per euro 5.000,00.

Così come l’obbligo ricorre nel caso di una associazione che nel primo modello Eas ha comunicato di aver percepito un contributo pubblicitario in una situazione da ritenersi “occasionale” e nell’esercizio successivo percepisce proventi da un’attività di sponsorizzazione ritenuta “abituale”.

Le stesse considerazioni valgono con riferimento alle variazioni intervenute nei dati quantitativi da indicare al punto 21.

Passando alla compilazione del punto 33 “organizzazione di manifestazioni per la raccolta fondi” occorre tenere in considerazione quanto affermato nelle istruzioni, che richiedono la ripresentazione del modello Eas solo nei casi di modifica delle informazioni qualitative da un esercizio all’altro. Al contrario, quindi, la modifica del numero e della durata delle manifestazioni organizzate dall’ente di tipo associativo non determina alcun obbligo di comunicare tali variazioni.

Con la circolare 45/E/2009 l’Agenzia delle Entrate ha ulteriormente precisato che in presenza di più manifestazioni, nel rigo 33) non si deve indicare la somma dei giorni di tutte le manifestazioni svolte bensì “occorre indicare il numero di giorni della manifestazione che è durata più a lungo”.

A seguito di tale chiarimento non è stato precisato se a questo punto nella casella riferita al numero degli eventi vadano indicati tutti quelli svolti nel corso dell’esercizio. Se così è, le due caselle (numero e giorni) non hanno alcun tipo di collegamento.

Anche in relazione al punto 33 vediamo alcuni esempi.

Associazione che ha dichiarato nel primo modello Eas di organizzare un’unica manifestazione della durata di tre giorni e nell’esercizio successivo ha organizzato la medesima manifestazione di uguale durata (è irrilevante il fatto che nei due eventi siano state incassate somme differenti). In questo caso non scatta alcun obbligo di ripresentazione del modello Eas.

Stessa sorte per il caso di una associazione che ha dichiarato nel primo modello Eas di organizzare un’unica manifestazione della durata di tre giorni e nell’esercizio successivo organizza due manifestazioni della durata di due giorni ciascuna.

Ricorre al contrario l’obbligo di ripresentazione del modello per una associazione che ha dichiarato nel primo modello Eas di non organizzare attività di raccolta fondi e nell’esercizio successivo organizza una manifestazione a tale scopo.

Proseguendo, le variazioni intervenute nei punti 23) e 24)entrate e dimensioni dell’ente di tipo associativo” del modello non sono rilevanti ai fini dell’obbligo di ripresentazione del modello Eas.

Si tratta, con evidenza, di dati quantitativi che necessariamente si modificano da un esercizio all’altro e che avrebbero comportato, di conseguenza, la sistematica ripresentazione del modello Eas per comunicare tali variazioni.

Anche con riferimento ai punti 30) e 31) riferiti a erogazioni liberali e contributi pubblici nessuna rilevanza assumono ai fini dell’obbligo di ripresentazione del modello Eas le variazioni “quantitative” intervenute da un esercizio all’altro.

Infine, è possibile concludere che, ad esclusione delle situazioni in precedenza descritte, le variazioni intervenute in un qualunque altro punto nel primo modello Eas comportano l’obbligo di ripresentazione dello stesso.