Modalità di esportazione dei beni ai fini della lavorazione
di Marco PeiroloIn caso di invio all’estero di beni in conto lavoro, gli operatori nazionali possono ricorrere:
- all’esportazione temporanea; oppure
- all’esportazione definitiva, senza passaggio della proprietà.
Il Dipartimento delle Dogane, riguardo al regime doganale applicabile in caso di invio in Paesi extra-UE di beni per la lavorazione, senza trasferimento di proprietà, destinate a essere reintrodotte sottoforma di “prodotti compensatori”, ha precisato che gli operatori economici (nota n. 1248 del 6 maggio 1997):
- in alternativa all’adozione del regime del “perfezionamento passivo”, che consente di esportare temporaneamente merci comunitarie fuori dal territorio doganale dell’UE per sottoporle a trasformazione e reimportare i prodotti compensatori in esonero totale o parziale dei dazi all’importazione;
- possono ricorrere al regime di esportazione definitiva, senza passaggio della proprietà, dei beni oggetto delle operazioni di compensazione, non sussistendo alcun obbligo di applicare il regime del perfezionamento passivo, che costituisce soltanto un’agevolazione per il richiedente, il quale ha facoltà di farvi o meno ricorso.
Di conseguenza, è possibile che le operazioni di esportazione per la lavorazione e reimportazione dei prodotti compensatori avvengano alla stregua di un’esportazione definitiva, senza peraltro che le medesime possano considerarsi, ai fini IVA, cessioni all’esportazione, ai sensi dell’art. 8, D.P.R. n. 633/1972 (circolare n. 156/E/1999).
Dal punto di vista IVA, la non imponibilità è riconosciuta alle cessioni all’esportazione, che richiedono sia la costituzione o il trasferimento del diritto di proprietà o di altro diritto reale sul bene, sia il trasporto/spedizione del bene al di fuori del territorio comunitario a cura o a nome del cedente, ovvero a cura o a nome del cessionario non residente, a seconda che l’esportazione rientri nella fattispecie della lett. a) o della lett. b) del comma 1 dell’art. 8, D.P.R. n. 633/1972.
In pratica, la nozione di esportazione ai fini doganali è più ampia rispetto a quella rilevante ai fini IVA, in quanto l’esportazione doganale richiede la materiale uscita dei beni dal territorio doganale dell’UE, mentre ai fini IVA – come accennato – assume rilevanza la “cessione all’esportazione”, che avviene quando, unitamente al trasporto/spedizione del bene fuori dal territorio comunitario, avviene il trasferimento della proprietà o di altro diritto reale sul medesimo bene (risposta a interpello n. 34/E/2025).
In merito agli oneri documentali e di registrazione da osservare al fine di superare la presunzione di cessione di cui all’art. 1, D.P.R. n. 441/1997, l’Agenzia delle Entrate, con la risposta n. 855/E/2021, ha ribadito che la presunzione non può considerarsi superata con l’emissione di una fattura “pro-forma”, dovendo essere utilizzato:
- un documento contabile, consistente in un’apposita “lista valorizzata su carta intestata” (elenco descrittivo dei beni con i rispettivi valori) da registrare in uno specifico registro tenuto e conservato ai sensi dell’art. 39, D.P.R. n. 633/1972;
- il documento di trasporto o di consegna, di cui all’art. 1, comma 3, D.P.R. n. 472/1996, senza necessità di annotarlo nel predetto registro, in quanto, per comprovare la movimentazione dei beni, è sufficiente la conservazione, a norma del richiamato art. 39, D.P.R. n. 633/1972, di idonea documentazione (documenti di trasporto, doganali o contabili).
Per garantire la corrispondenza tra effetti fiscali ed effetti civilistici ed evitare ipotesi di vendita fittizia e conseguenti irregolarità fiscali, in caso di invio dei beni al di fuori della UE senza il trasferimento della proprietà, è necessario assicurarsi che, ai fini IVA, l’operazione descritta non appaia come una cessione all’esportazione, ai sensi dell’art. 8, D.P.R. n. 633/1972.
Pertanto, la risposta n. 855/E/2021 ha confermato che la documentazione presentata dall’esportatore a corredo della bolletta di esportazione definitiva – vale a dire la “lista valorizzata” e il documento di trasporto – deve essere “invalidata” con la dicitura “non valida ai fini dell’art. 8 del D.P.R. n. 633/1972”.
Considerato che l’operazione di esportazione definitiva senza trasferimento del diritto di proprietà non attribuisce all’operatore nazionale il beneficio della non imponibilità, la stessa è irrilevante ai fini della formazione del plafond e dell’acquisizione dello status di esportatore abituale (risoluzione n. 19/E/2002).


