6 Novembre 2025

Minusvalenza da conferimento di partecipazioni deducibili se effettive

di Sandro Cerato - Direttore Scientifico del Centro Studi Tributari
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La scheda di FISCOPRATICO

Nel conferimento di partecipazioni a neutralità “indotta”, di cui agli artt. 175 e 177, comma 2, TUIR, l’eventuale minusvalenza è deducibile solo per la differenza (positiva) tra il costo fiscale della partecipazione stessa e il suo valore normale determinato a norma dell’art. 9, TUIR. È questa la principale novità introdotta dal D.Lgs. n. 192/2024 (attuativo della Riforma fiscale) in materia di conferimento di partecipazioni di cui agli artt. 175 e 177, comma 2, TUIR. Per analizzare compiutamente la novità della Riforma, è opportuno innanzitutto definire cosa si intende per conferimento “minusvalente”. Si definisce tale quello in cui l’incremento del Patrimonio netto della conferitaria è inferiore al costo fiscale della partecipazione conferita. Il tema è stato al centro dell’attenzione dell’Agenzia delle Entrate negli anni scorsi, e il Legislatore è poi intervenuto per risolvere (in senso positivo) il dibattito sorto a seguito della posizione dell’Amministrazione finanziaria.

Il primo intervento importante dell’Agenzia delle Entrate risale al 2012 con la risoluzione n. 38/E/2012, secondo cui la deduzione della minusvalenza è ammessa «solo in presenza di un valore normale delle partecipazioni nella società scambiata inferiore al rispettivo valore fiscale (ossia, solo nel caso in cui le partecipazioni conferite siano effettivamente minusvalenti)». Con tale documento di prassi, l’Agenzia ha, quindi, affermato che la minusvalenza, determinata come differenza tra incremento del Patrimonio netto della conferitaria e costo fiscale della partecipazione, può considerarsi realizzata solo se il minor valore della partecipazione è “effettivo”, in quanto determinato a norma dell’art. 9, TUIR. Questa interpretazione è stata successivamente confermata dal Principio di diritto n. 10/E/2020, con cui l’Agenzia ha, tuttavia, aggiunto che le regole del conferimento con il regime della neutralità “indotta”, di cui all’art. 177, comma 2, TUIR (ma ravvisabile anche nelle ipotesi previste dall’art. 175, TUIR), può applicarsi solo ai conferimenti “plusvalenti” e non anche a quelli “minusvalenti”, con la conseguenza che per questi ultimi è necessario applicare le regole ordinarie dell’art. 9, TUIR.

Ciò avrebbe comportato la disapplicazione dell’art. 177, TUIR, per quei conferimenti in cui l’incremento del Patrimonio netto della conferitaria sia inferiore al costo fiscale della partecipazione, pur in presenza di un valore normale effettivo superiore al predetto costo fiscale, con conseguente emersione di una plusvalenza determinata in misura pari alla differenza tra valore normale effettivo della partecipazione e il suo costo fiscale. Fortunatamente, con la risoluzione n. 56/E/2023, l’Agenzia è tornata (in parte) sui suoi passi, confermando da un lato che la minusvalenza “indotta” non è deducibile per il conferente (ossia la differenza tra costo fiscale della partecipazione e incremento del Patrimonio netto della conferitaria), ma chiarendo che il conferimento minusvalente non comporta la disapplicazione dell’art. 177, TUIR.

Con l’introduzione delle novità previste dal D.Lgs. n. 192/2024, il testo normativo degli artt. 175 e 177, comma 2, TUIR, sono stati modificati, stabilendo che la minusvalenza, fatti salvi i casi di esenzione di cui all’art. 87, TUIR, può essere dedotta nei limiti della differenza tra il costo fiscale della partecipazione e il suo valore normale determinato a norma dell’art. 9, TUIR. La Relazione illustrativa al D.Lgs. n. 192/2024 contiene 2 interessanti esempi, il primo dei quali si riferisce alla seguente situazione:

  • valore normale della partecipazione conferita: 115;
  • valore fiscale della partecipazione conferita: 100;
  • incremento del Patrimonio netto della conferitaria: 90.

In tal caso, la differenza tra il valore normale ed il costo fiscale della partecipazione (115 – 100) non determina l’emersione di alcuna plusvalenza tassabile, in quanto non viene meno l’applicazione del regime di realizzo controllato di cui all’art. 177, TUIR. Tuttavia, la minusvalenza pari a 10, determinata dalla differenza tra il costo fiscale della partecipazione e l’incremento del Patrimonio netto della conferitaria non è deducibile in quanto non effettiva.

Nel secondo esempio, fermi restando il costo fiscale della partecipazione e l’incremento del Patrimonio netto della conferitaria, in presenza di un valore normale della partecipazione pari a 95, si determina l’emersione di una minusvalenza realizzata (e quindi deducibile se la partecipazione non ha i requisiti “PEX”) pari a 5, ossia per la differenza tra costo fiscale della partecipazione e il suo valore effettivo.