L’IVA in più o l’IVA in meno
di Gianfranco AnticoIn genere, i contribuenti sostengono che, in presenza di operazioni soggette a IVA, non dichiarate e non fatturate, l’IVA stessa debba intendersi inclusa negli importi percepiti e, quindi, da essi scorporata ai fini della determinazione della base imponibile. Secondo tale tesi, opinare diversamente significherebbe operare una duplicazione di entrambi i tributi, e cioè calcolare l’IVA su importi che già la comprendono e l’imposta sui redditi non solo sul reddito, ma su importi comprensivi di altra imposta. Sicché non sarebbe possibile né corretto considerare le somme incassate e risultanti magari dai versamenti bancari al netto di IVA, che invece deve essere scorporata.
Di diverso avviso è il Fisco. Infatti, in sede di prassi – circolare n. 35/E/2013 (punto 1.1) – è stato affermato che l’esercizio della rivalsa dell’IVA, ai sensi dell’art. 60, comma 7, D.P.R. n. 633/1972, presuppone la riferibilità dell’imposta accertata a specifiche operazioni e la conoscibilità del cessionario/committente. Diversamente, invece, va esclusa l’applicazione della rivalsa laddove l’imposta recuperata non sia riferibile a specifiche operazioni effettuate nei confronti di determinati soggetti (trattasi, “ad esempio, dell’IVA dovuta a seguito di accertamento induttivo”). E nella risposta a interpello n. 450/E/2023 le Entrate hanno precisato che il prezzo pattuito (nel caso di specie, incassato) per il servizio reso, inizialmente non fatturato, va inteso come comprensivo dell’imposta, “laddove il cessionario/committente non possa esercitare la relativa detrazione”.
Se vogliamo ragionare da un mero punto di vista pratico, quando il commerciante o il professionista incassa in “nero”, l’IVA non c’è, atteso che l’imposta costituisce proprio lo “sconto” per il cliente.
Nel corso di questi anni, i giudici di Piazza Cavour hanno spesso avvalorato il ragionamento degli uffici che non scorporano mai l’IVA dalle somme accertate, quali ricavi/compensi non dichiarati, ma calcola quest’ultima in aggiunta.
Infatti, già in Cass.sent.n.6951/2017 gli Ermellini hanno ritenuto non scorporabile l’IVA dai maggiori ricavi non dichiarati, salvo che il contribuente non provi che l’importo dell’imposta sia stato incorporato nel prezzo delle operazioni specifiche a valle, ossia nel prezzo dei beni o dei servizi forniti dal soggetto passivo nell’ambito delle sue attività economiche. Il regime dell’IVA è, difatti, volto a sollevare interamente l’imprenditore dall’onere dell’imposta dovuta o versata nell’ambito di tutte le sue attività economiche, al fine di garantire la perfetta neutralità dell’imposizione fiscale per tutte le attività, indipendentemente dallo scopo o dai risultati di dette attività, purché queste siano, in linea di principio, di per sé soggette all’IVA. Qualora l’IVA non sia stata applicata, o non vi è prova che lo sia stata, dunque, essa non può essere scorporata.
E sempre i giudici di vertice – ord. n. 6391/2021– non hanno richiamato i principi unionali, in quanto l’invocata sentenza della Corte di Giustizia Corina (sentenza 7 novembre 2013, nelle cause riunite C-249/12 e 250/12, Hrisi Tulicà”, p. 37 e 43) ha avuto cura di precisare che il prezzo pattuito deve ritenersi già comprensivo dell’IVA solo «nel caso in cui il fornitore non abbia la possibilità di recuperare dall’acquirente l’IVA riscossa dall’amministrazione tributaria», facoltà che, invece, nel nostro ordinamento è riconosciuta dall’art. 60, ultimo comma, D.P.R. n. 633/1972.
Ancora di recente, con l’ordinanza n. 16471/2025, la Corte di Cassazione ha osservato che l’IVA non andava scorporata dall’ammontare delle operazioni finanziarie, in quanto tale imposta non era stata versata dal contribuente, e che comunque l’onere della prova contraria grava sul contribuente”. Inoltre, viene ulteriormente in rilievo l’art. 99, comma 1, primo periodo, TUIR, a termini del quale “le imposte sui redditi e quelle per le quali è prevista la rivalsa, anche facoltativa, non sono ammesse in deduzione”.
Il diritto nazionale, nelle ipotesi in cui la controparte è individuata (come nel caso della Corte di Giustizia UE- sent. 1° luglio 2021 – causa C-521/19) prevede meccanismi strumentali a salvaguardare la neutralità dell’imposta, ovvero l’art. 60, comma 7, D.P.R. n. 633/1972. Infatti, il contribuente ha diritto di rivalersi dell’imposta o della maggiore imposta relativa ad avvisi di accertamento o rettifica nei confronti dei cessionari dei beni o dei committenti dei servizi soltanto a seguito del pagamento dell’imposta o della maggiore imposta, delle sanzioni e degli interessi. In tal caso, il cessionario o il committente può esercitare il diritto alla detrazione, al più tardi, con la dichiarazione relativa al secondo anno successivo a quello in cui ha corrisposto l’imposta o la maggiore imposta addebitata in via di rivalsa ed alle condizioni esistenti al momento di effettuazione della originaria operazione.
Ma l’ultima pronuncia della Corte di Cassazione – ord. n. 31406/2025 – interviene a gamba tesa, riaprendo il dibattitto sull’IVA “in più o in meno” ovvero sull’applicabilità dell’IVA sui maggiori ricavi/compensi accertati. Per gli Ermellini, nel caso di un contribuente che realizzi operazioni IVA completamente occultate all’Amministrazione Finanziaria (c.d. evasore totale) – secondo la Direttiva 2006/112 UE, in particolare gli artt. 73 e 78, letti alla luce del principio di neutralità dell’IVA – la ricostruzione, mediante accertamento c.d. induttivo puro, della maggiore materia imponibile deve essere intesa comprensiva dell’IVA, con la conseguenza che, ferma restando la possibilità di adottare sanzioni dirette a contrastare la frode fiscale, il soggetto passivo interessato deve disporre del diritto di detrarre l’IVA a monte, da esercitare entro il termine di decadenza prescritto.
Se è vero che la Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 31406/2025, ha sostenuto che anche l’evasore totale ha diritto a detrarre l’IVA sugli acquisti, pur in assenza di adempimenti contabili, non si può non rilevare che la stessa pronuncia pone 2 limiti: assenza di frode ed esercizio del diritto di detrazione nel momento stesso in cui diviene esigibile l’imposta da detrarre (diritto potestativo, ma pur sempre occorre che esso sia esercitato). E in quest’ultimo caso la violazione degli obblighi formali di contabilità e di dichiarazione, pur non impedendo di per sé la nascita del diritto di detrazione, può incidere sul suo esercizio, allorquando entro il termine previsto dal legislatore nazionale il relativo titolare non ne faccia uso. Infatti, in caso di accertamento induttivo (Cass. n. 9191/2025) il credito IVA non può restare sospeso ed essere compensato ad libitum del contribuente, ma tale esercizio del diritto segue delle scansioni temporali e degli adempimenti ben precisi. Di conseguenza, nel caso in cui nell’anno successivo a quello in cui è maturato il credito, e in cui dovrebbe essere portato in compensazione, non sia stata presentata la prescritta dichiarazione oppure la stessa risulti tardiva per presentazione oltre i 90 giorni, allora il credito deve essere portato in deduzione nella dichiarazione dei due anni successivi a quella in cui è maturato. Occorre, quindi, verificare gli effetti concreti di tale pronunciamento, una volta che quasi sempre l’azione accertatrice interviene una volta che l’art. 19, D.P.R. n. 633/1972, non può più essere esercitato.
Senza dimenticare che, a nostro avviso, la partita resta aperta, nell’ipotesi classica di soggetto operante sul mercato, con regolare partita IVA, che non emette fattura e che “sconta” il prezzo.


