Legge Sabatini: quali le rilevazioni contabili?
di Viviana GrippoNel 2026 prenderà vita la nuova Sabatini, è stata infatti data conferma all’agevolazione con un rifinanziamento di 200 milioni di euro (oltre al rifinanziamento con 450 milioni di euro nel 2027).
Saranno però previste modifiche al Fondo di Garanzia per le PMI e nuove regole operative.
La Sabatini consiste nell’erogazione da parte dello Stato di un contributo in conto interessi a copertura degli interessi sui finanziamenti accesi per l’acquisto di macchinari produttivi nuovi da mantenere in impresa per almeno un triennio dall’ultimazione dell’investimento, pena la decadenza dall’agevolazione stessa.
Veniamo all’aspetto contabile.
Supponiamo che la società acquisti un macchinario al prezzo di 146.400,00 euro, al ricevimento della fattura da parte del fornitore provvederà a registrarla come segue:
Diversi a Debiti vs fornitore X 146.400,00
Macchinari 120.000,00
Iva a credito 26.400,00
Al momento dell’accensione del mutuo bancario l’azienda rileverà l’incasso del finanziamento e il debito verso la banca per la quota capitale
Banca c/c a Debiti per mutui bancari 146.400,00
Completato l’iter per l’ottenimento del contributo l’azienda dovrà registrare prima l’insorgenza del credito per il contributo e successivamente l’erogazione dello stesso, supponiamo che il contributo sia pari a 20.130,00 euro:
Crediti vs Ente erogatore a Contributi in conto interessi 20.130,00
Banca c/c a Crediti vs Ente erogatore 20.130,00
Come sappiamo i contributi si distinguono in:
- C/capitale
- C/esercizio
- C/impianti.
I contributi in Conto capitale sono finalizzati all’incremento dei mezzi patrimoniali dell’impresa, senza essere necessariamente correlati all’obbligo di effettuazione di specifici investimenti, ovvero alla copertura delle perdite d’esercizio.
I contributi in Conto esercizio vengono erogati allo scopo di integrare i ricavi dell’azienda o di ridurre i costi d’esercizio che le imprese sostengono per esigenze legate all’attività produttiva.
I contributi in Conto impianti, invece, vengono erogati allo scopo di ridurre i costi di acquisizione di beni ammortizzabili.
Nel caso di specie il contributo in Conto interessi rientra nella maggiore categoria dei contributi in Conto esercizio di cui si è detto sopra. Civilisticamente l’art. 2425, c.c., prevede che i contributi in conto esercizio vadano iscritti alla voce A.5 (“Altri ricavi e proventi, con separata indicazione dei contributi in conto esercizio”) del Conto economico.
In realtà per comprendere la corretta imputazione di tale voce in bilancio si rende necessario fare riferimento al documento interpretativo del Principio contabile n. 12, il quale, oltre a specificare l’obbligo di contabilizzazione per competenze e non per cassa, chiarisce che tali contributi vanno classificati nella voce A.5, “Altri ricavi e proventi”, quando essi siano destinati ad integrare ricavi della gestione caratteristica o a ridurre i relativi costi, nella voce C.17, “Interessi ed altri oneri finanziari”, se finalizzati alla riduzione di costi di natura finanziaria di competenza, come ad esempio gli interessi passivi su finanziamenti, in C.16 ,“Altri proventi finanziari”, se finalizzati alla riduzione di oneri finanziari di esercizi precedenti, in E.20, “Proventi straordinari”, se legati a eventi eccezionali.
Nel nostro caso, quindi, il contributo, da iscriversi in diminuzione nella voce C17, dovrà essere rilevato, con le scritture di cui sopra, al momento in cui sorga la certezza all’erogazione. Il contributo sarà contabilizzato per l’intero importo e poi riscontato sulla base degli interessi passivi maturati in corso d’anno.
Riportiamo di seguito la scrittura contabile per il pagamento delle rate di mutuo (supponiamo unica rata annuale) e per il risconto del contributo di competenza degli esercizi futuri.
Diversi a Banca c/c 30.530,50
Debiti vs banca 26.504,50
Interessi passivi su finanziamento 4.026,00
Quindi:
Contributi in conto esercizio a Risconti passivi 16.104,00
Ricordiamo che fiscalmente il contributo in Conto esercizio è considerato ricavo secondo il disposto dell’art. art. 85, comma 1, lett. h), TUIR, secondo cui si considerano ricavi “i contributi spettanti esclusivamente in conto esercizio a norma di legge”, ai fini della determinazione dell’esercizio di competenza valgono i criteri di cui all’art. 109, TUIR.
Circa l’assoggettabilità a IRAP si ritiene di poterla escludere.
Quanto, invece, alla deducibilità degli interessi si ritiene applicabile, in mancanza di deroghe, il disposto dell’art. 96, TUIR.


