Legge Sabatini: quali le rilevazioni contabili?
di Viviana GrippoNel 2026 prenderà vita la nuova Sabatini, è stata infatti data conferma alla agevolazione con un rifinanziamento di 200 milioni di euro (oltre al rifinanziamento con €450 milioni nel 2027).
Saranno però previste modifiche al Fondo di Garanzia per le PMI e nuove regole operative.
La Sabatini consiste nell’erogazione da parte dello Stato di un contributo a copertura degli interessi sui finanziamenti accesi per l’acquisto di macchinari produttivi nuovi da mantenere in impresa per almeno un triennio dall’ultimazione dell’investimento, pena la decadenza dall’agevolazione stessa.
Veniamo all’aspetto contabile.
Supponiamo che la società acquisti un macchinario al prezzo di euro 146.400,00, al ricevimento della fattura da parte del fornitore provvederà a registrarla come segue:
Diversi a Debiti vs fornitore X 146.400,00
Macchinari 120.000,00
Iva a credito 26.400,00
Al momento dell’accensione del mutuo bancario l’azienda rileverà l’incasso del finanziamento e il debito verso la banca per la quota capitale
Banca c/c a Debiti per mutui bancari 146.400,00
Completato l’iter per l’ottenimento del contributo l’azienda dovrà registrare prima l’insorgenza del credito per il contributo e successivamente l’erogazione dello stesso, supponiamo che il contributo sia pari ad euro 20.130,00:
Crediti vs Ente erogatore a Contributi 20.130,00
Banca c/c a Crediti vs Ente erogatore 20.130,00
Come sappiamo i contributi si distinguono in:
- c/capitale
- c/esercizio
- c/impianti.
I contributi in conto capitale sono finalizzati all’incremento dei mezzi patrimoniali dell’impresa, senza essere necessariamente correlati all’obbligo di effettuazione di specifici investimenti, ovvero alla copertura delle perdite d’esercizio.
I contributi in conto esercizio vengono erogati allo scopo di integrare i ricavi dell’azienda o di ridurre i costi d’esercizio che le imprese sostengono per esigenze legate all’attività produttiva.
I contributi in conto impianti, invece, vengono erogati allo scopo di ridurre i costi di acquisizione di beni ammortizzabili.
Nel caso di specie l’impianto normativo individuava la Sabatini come contributo in conto interessi ovvero nella maggiore categoria dei contributi in conto esercizio di cui si è detto sopra. Civilisticamente l’art. 2425 del codice, prevede che i contributi in conto esercizio vadano iscritti alla voce A.5 (“Altri ricavi e proventi, con separata indicazione dei contributi in conto esercizio”) del conto economico.
Successivamente, al momento dell’introduzione della c.d. Nuova Sabatini, il MI.S.E. è intervenuto con apposita F.A.Q. classificando, a livello contabile, l’agevolazione quale contributo in conto impianti e non quale contributo in conto esercizio come poteva far intendere la struttura normativa dell’agevolazione che, come ricordato, opera quale contributo il cui ammontare è determinato in misura pari al valore degli interessi calcolati, in via convenzionale, su un finanziamento della durata di cinque anni e di importo uguale all’investimento, ad un tasso d’interesse che varia dal 2,75% al 3.75%.
Fatta tale premessa è importante distinguere tra contributi in conto impianto e contributi in conto esercizio, tra i quali sono annoverabili i contributi in conto interessi.
I contributi in conto impianti I contributi in “conto impianti” sono erogati con il vincolo di acquisire o realizzare beni strumentali ammortizzabili, ai quali vengono parametrati. Tali contributi non generano né sopravvenienze attive ne ricavi ma rilevano in diminuzione del costo fiscalmente riconosciuto del cespite cui afferiscono come specificato dalla Risoluzione 22 gennaio 210, n. 2/E, ne deriva che essi non hanno rilevanza fiscale ma vanno ripartiti in base alla vita utile del bene per il quale sono stati concessi.
Va richiamato quindi l’OIC 16 che individua due metodi alternativi:
- metodo indiretto: i contributi sono portati indirettamente a riduzione del costo in quanto imputati al conto economico nella voce A5 “altri ricavi e proventi”, e quindi rinviati per competenza agli esercizi successivi attraverso l’iscrizione di “risconti passivi”;
- metodo diretto: i contributi sono portati a riduzione del costo delle immobilizzazioni materiali cui si riferiscono.
Diversamente i contributi in conto interessi, ai sensi dell’articolo 85, comma 1, lettere h) e g) del TUIR, generano ricavi in quanto proprio destinati ad integrare i ricavi o a ridurre i costi e gli oneri di gestione e devono essere rilevati per competenza e non per cassa, vale a dire nell’esercizio in cui sorge il diritto a percepirli, anche se successivo all’esercizio al quale gli stessi si riferiscono.


