Cass. civ., Sez. I, Ord.,01/08/2025, n. 22169.
Massima: “Ai fini dell’affermazione della responsabilità del socio ai sensi dell’art. 2476 c. 8 c.c. è necessario valutare, dal punto di vista oggettivo, che lo stesso abbia posto in essere una condotta determinante ai fini dell’adozione, da parte degli amministratori, di un atto gestorio pregiudizievole e, dal punto di vista soggettivo, che tale induzione/autorizzazione sia avvenuta con l’intenzione di ottenere il compimento dell’atto in questione e con la consapevolezza della sua antigiuridicità, senza che però tale atteggiamento di consapevolezza e intenzionalità possa arrivare a ricomprendere il dolo sul danno”.
Riferimenti normativi: art. 2476 c. 8 c.c.
La pronuncia ha ad oggetto i presupposti della domanda di risarcimento del danno presentata ai sensi dell’art. 2476 c.8 c.c. dal Fallimento di una s.r.l. nei confronti di alcuni soci della stessa, per avere gli stessi determinato il compimento di atti di gestione pregiudizievoli per la società fallita e per i suoi creditori.
In particolare, la condotta contestata ai soci consisteva nel non aver deliberato, ai sensi degli artt. 2482 ter e 2487 c.c., la ricapitalizzazione, la trasformazione o la messa in liquidazione della società alla prima assemblea di approvazione del bilancio utile, permettendo così il proseguimento dell’attività sociale in una situazione di perdita integrale del capitale.
La domanda in questione veniva accolta dal giudice di primo grado e, successivamente, confermata dalla Corte d’Appello, con la conseguenza che i soci soccombenti hanno quindi proposto ricorso in Cassazione avverso la decisione resa in secondo grado.
Prendendo in esame i motivi presentati dai ricorrenti, la Corte ha quindi avuto occasione di puntualizzare diversi elementi in merito alla corretta interpretazione e applicazione dell’art. 2476 c. 8 c.c.
In primo luogo, è stato chiarito che la norma in questione, la quale prevede che “sono altresì solidalmente responsabili con gli amministratori, ai sensi dei precedenti commi, i soci che hanno intenzionalmente deciso o autorizzato il compimento di atti dannosi per la società, i soci o i terzi”, richiede – dal punto di vista oggettivo – una condotta del socio cui segua il compimento, da parte degli amministratori, di un atto pregiudizievole per la società, i soci o i terzi. In particolare, tale condotta di induzione/autorizzazione al compimento dell’atto pregiudizievole può sussistere anche in assenza di una manifestazione di volontà “formale”, potendo la stessa anche essere compiuta in via di mero fatto, purché con caratteristiche tali da risultare determinante rispetto al compimento dell’atto di mala gestione; parimenti, risulta irrilevante il fatto che il socio in questione detenga una partecipazione di minoranza, in quanto è la circostanza che lo stesso, a prescindere dalla consistenza della propria quota, abbia concretamente determinato il compimento dell’atto a giustificarne la responsabilità in solido con gli amministratori per i danni causati.
Dal punto soggettivo, invece, secondo l’impostazione fornita dalla Cassazione, l’impiego dell’avverbio “intenzionalmente” impone al giudice di valutare l’esistenza, in capo al socio che si ritiene responsabile ai sensi dell’art. 2476 c. 8 c.c., dell’intenzione di determinare il compimento dell’atto gestorio e della consapevolezza della sua antigiuridicità, senza che però tale intenzionalità e consapevolezza possa estendersi al danno che da tale atto sia scaturito.
Alla luce dei principi sopra esposti, la Corte di Cassazione ha quindi rigettato il ricorso, ritenendo che la Corte d’Appello avesse correttamente valutato l’esistenza di tutti gli elementi sopraindicati nella condotta complessiva posta in essere dei soci (tale condotta, oltre a ricomprendere la mancata adozione tempestiva della delibera di messa in liquidazione della società, si era sostanziata anche nella conduzione, da parte dei soci, di trattative volte a realizzare la cessione delle loro quote), ritenendo così che gli stessi avessero volontariamente determinato la prosecuzione della società in mancanza delle condizioni necessarie, pur essendo consapevoli dello stato di dissesto economico in cui la stessa versava.
